Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inamhnissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrlafe indicata, che confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribinale di Siracusa 08/01/2024 ai sensi dell’alt 321, comma 1, cod. proc. pen., di un lotto di terreno sito in con Spatinelli di proprietà della ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 3 152/2006, fattispecie che punisce il reato di discarica abusiva. L’ ìpotesi accusatoria è che terreno di proprietà della ricorrente vi fosse GLYPH una discarica abusiva di rifliuti, speciali e non, provenienti da scarti di demolizione, di sbancamento di rocce e terre da scavo, RAEE, recipien in plastica, arredi da ufficio, ritagli in legno.
2. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e difetto motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Al riguardo rappresenta che in data 04/01/2024 gli agenti di polizia municipale avevano effettuat un controllo a seguito della segnalazione di un incendio. GLYPH Nell’occasione gli operanti, nel constatare che il fumo proveniva dal terreno di proprietà della ricorrente, iriscontravano c cancello di accesso era aperto e che il fondo era accessibile. GLYPH Nella médesima giornata, a seguito di una seconda segnalazione di incendio, gli agenti intervenivano nuovamente e anche in quell’occasione accertavano la sussistenza di fumi da combustione, provÌenienti dal fondo d proprietà della ricorrente e verificavano la combustione di rifiuti di vada natura. Il seguente, in data 05/01/2024 gli operanti effettuavano un ulteriore controllo, dando atto stav che il cancello di accesso al terreno era chiuso. Da tale circostanza il giudice ha erroneamen inferito che il fondo fosse recintato e custodito e che l’attività di discarica abusiva di rif riconducibile alla proprietaria del terreno e al di lei figlio, NOME COGNOME. Tu rappresenta la ricorrente, a seguito della segnalazione dell’incendio, uno dei suoi figli a provveduto a chiudere il cancello, solitamente lasciato aperto, su richiesta degli operanti provvedevano al sequestro del terreno. Evidenzia, pertanto, che la propriétà privata, sebben recintata, prima dell’intervento del figlio che provvedeva a chiudere il canCello di accesso, liberamente accessibile a chiunque ed incustodita. In sostanza, la ricorrente contesta i gr indizi di colpevolezza, affermando che il deposito non autorizzato di rifiuti è da ricon all’attività di terzi, posto che il fondo era liberamente accessibile a chiunque. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ricorrente, in particolare, deduce di non avere alcuna consapevolezza dell’esistenza su proprio terreno di una discarica abusiva e di non aver mai posto in essere condotte acquiescenza nè di agevolazione di comportamenti illeciti posti in essere da a Itri. Né può riten che il proprietario del terreno rivesta una responsabilità discendente da una posizione garanzia e un dovere di controllo sul fondo.
Anche in ordine al periculum in mora, la ricorrente contesta l’adeguatez0 delle motivazioni del Tribunale, che si è limitato ad affermare l’asservimento del bene rispetto al reato senza aggiungere.
scritta, ha chiesto
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall’art. 325 ; comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientrano la méncanza assoluta motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi Comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la qua essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo mot di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, F Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di lègge, va esclu sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di moti apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, cpmma, 3 cod. p pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionéli (Sez. U, n. 250 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorchè motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di cOmpletezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudiee di merito, op le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti Minimi di coeren completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato i provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvediment giurisdizionali, non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione d differenziandosi pettanto dai difetti logici della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Nel caso di specie, l’impianto argomentativo a sostegno del decisym, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, icoerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridici seguito d e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle con4clerazioni formu dal giudice a quo, laddove ha affermato che sussiste la gravità indiziaria dl reato di discar abusiva, in quanto sul terreno di proprietà della ricorrente, che si presen ava chiuso con cancello in ferro, una catena metallica e relativo lucchetto ed adeguatame te recintato ai era accumulato un gran numero di rifiuti di varia natura, alcuni dei quali in sato di combust tra cui anche rifiuti speciali. Sicché la prospettazione, in fatto e in diritto, di urha attività criminosa
orientata e persistente dell’ utilizzazione del terreno a discarica abusiva giustificazione del sequestro preventivo, non essendo richiesto un acce rappresenta valida amento pieno della penale responsabilità, ma la verifica di gravi indizi e della pericolosità della c ndotta. Si r in proposito, Sez.3, n. 1668, del 15/07/1993, Rv. 196161, con riferimento al caso in c l’indagato aveva dedotto inesistenza del reato a suo carico, essendo stata a discarica abusiva oggetto di sequestro, opera di ignoti. La Corte ha osservato che le doglianz circa l’attribui dell’attività vietata non all’indagato ma ad ignoti attiene al merito delle indagini e non i sulla legittimità del provvedimento cautelare che si fonda sulla corrispondenza dell’ipot concreta del reato alla sua configurazione astratta, nelle more del completamento delle indagin volte ad accertare gli autori del fatto e le responsabilità e sia chiarita la posizione dell’i figura questa correttamente assegnata “prima facie” allo stesso, legale rappresentante dell persona giuridica che, in quanto proprietario e possessore, ha la disponibilità della “res”.
Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo all risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in diSamina determin vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga d asserzioni del generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa ( n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qùalunque supporto argonnentativo a sostegno del decisum: ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D’altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svol dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo dell sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.
Anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dall’area dell deducibilità nel giudizio di cassazione, risolvendosi in censure alla motivazione provvedimento impugnato. In ordine al periculum in mora, infatti, il Tributiale ha evidenziato che la polizia giudiziaria ha descritto lo svolgimento di un’attività di deposito continua ed a in corso e che nell’arco della stessa giornata, durante il sopralluogo, erano stati accertat due incendi di rifiuti, rendendo così evidente il pericolo che il terreno possa essere ogget nuovi depositi illeciti, con il rischio di combustioni potenzialmente dannose.
Trattasi di motivazione che non può certamente considerarsi apparente nemmeno qualora volesse ritenersi che essa non sia immune da censure, sul terreno della ra4ionalità, potendosi al più, essere ravvisati vizi di logicità, irrilevanti in sede di legittimità, secondo quant evidenziato, e non di assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltabto la mancanza d qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunq riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto genèriche e di cara apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa, determ meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (S 27/11/2008): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina. nando così il venir z. U, n. 3287 del
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3 cod. pro pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa Jelle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 29 maggio 2024
i il Consigliere estensore