Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8/6/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del’8/6/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 13/9/2021 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
Propone ricorso per cassazione COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 256 in rubrica. Premesso che la contestazione riguarderebbe la realizzazione di una discarica non autorizzata, si evidenzia che l’attività di autodemolizione gestita dal ricorrente sarebbe stata, in realtà, debitamente autorizzata, e regolarmente svolta fino al momento in cui la licenza sarebbe stata revocata, con ordine di liberare l’area dai residui della demolizione; quanto rinvenuto sul posto, pertanto, attesterebbe soltanto che tali residui non erano stati ancora smaltiti, così emergendo – al più – la mancata ottemperanza ad un provvedimento dell’autorità, sanzionato dall’art. 650 cod. pen. Del resto, non vi sarebbe alcuna prova che il ricorrente avesse materialmente smontato le auto e realizzato la discarica, avendo egli soltanto consentito ai coimputati, peraltro telefonicamente, di custodire in quel luogo auto rubate;
la violazione di legge è poi dedotta quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato soltanto sui precedenti penali e senza valutare l’età dell’imputato, le sue condizioni fisiche e psichiche, la perdita della moglie e il comportamento processuale;
si lamenta, ancora, che non sarebbe stata riconosciuta la fattispecie di cui all’art. 256, comma 4, decreto citato, che prevede che le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni;
infine, la sentenza è censurata con riguardo alla disposta confisca dell’area, che i Giudici non avrebbero potuto applicare alla luce della comproprietà del sito medesimo, travisata dalla Corte di appello, sebbene adeguatamente documentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, in punto di responsabilità, ne appare evidente il carattere inammissibile; lungi dal confrontarsi con l’ampia sentenza di appello, infatti, il motivo si sviluppa su considerazioni di mero fatto – no verificabili in questa sede e proprie del solo giudizio di cognizione – in forza delle quali l’attività di autodemolizione sarebbe stata svolta regolarmente fino alla revoca della licenza, ed i rifiuti rinvenuti costituirebbero soltanto residui lavorazione non smaltiti, tali da integrare la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.
4.1. Questa tesi, peraltro, è stata già smentita dalla Corte di appello con argomento solido e (si ribadisce) non contestato, evidenziando che – sospesa nel 2008 l’efficacia dell’autorizzazione all’attività di autodemolizione svolta dal ricorrente, e revocata la stessa nel 2013 – nel 2019 erano stati rinvenuti rifiuti d ogni genere, tra cui carcasse di auto, pneumatici, pezzi di carrozzeria e di motori,
serbatoi: ebbene, molti di questi erano risultati appartenere a vetture rubate in prossimità degli accessi delle forze dell’ordine del 2019, quindi in epoca ben successiva alla revoca dell’autorizzazione. D’altronde, già il Tribunale aveva sottolineato che il COGNOME ed il coimputato NOME COGNOME erano stati definitivamente condannati per aver partecipato ad un sodalizio criminale operante negli anni 2018 e 2019 – dedito al furto di auto e alla ricettazione (o al riciclaggio) di pezzi di ricambio, che venivano smontati e occultati proprio all’interno degli spazi dell’autodemolizione in questione.
4.2. La discarica abusiva contestata, pertanto, risulta aver avuto pieno ed adeguato riscontro, con superamento della tesi difensiva, riprodotta anche in questo giudizio, che – impropriamente legando i rifiuti rinvenuti nel 2019 alla precedente attività, autorizzata fino al 2013 – chiede riconoscersi soltanto la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.
4.3. Per le medesime ragioni, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con cui si chiede l’applicazione dell’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006, in forza del quale le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; nessuna di queste ipotesi, infatti, è stata accertata dalla Corte di appello, nei termini appena richiamati.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo al secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; anche sul punto, infatti, la motivazione della sentenza è immune da vizi.
5.1. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato l’assenza dei presupposti per un tale giudizio di meritevolezza, sottolineando – in senso contrario – i numerosi e gravi precedenti penali di cui l’imputato è gravato, da leggere anche alla luce della accertata partecipazione ad un sodalizio criminale che aveva visto direttamente coinvolto proprio il sito qui in esame. Questo giudizio risulta, dunque, adeguato e privo di illogicità manifesta, come tale non superabile dalle considerazioni di merito, quindi inammissibili, che sostengono il motivo di ricorso (età dell’imputato, condizioni fisiche e psichiche, perdita della moglie, comportamento processuale).
Con riguardo, infine, al motivo in punto di confisca, il Collegio ne evidenzia ancora la manifesta infondatezza.
6.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura ablatoria evidenziando che il comproprietario COGNOME NOME COGNOME, figlio del ricorrente, era stato assolto già in primo grado dalla stessa imputazione mossa
al padre, ma non aveva impugnato la sentenza del Tribunale con riguardo alla confisca (disposta, pertanto, su un bene anche di sua proprietà), che dunque era divenuta irrevocabile in parte qua, quanto alla sua quota. Il ricorrente, pertanto, non poteva ritenersi legittimato a chiedere la revoca della misura stessa in relazione alla quota medesima.
6.2. In senso contrario, peraltro, non possono valere le considerazioni di merito sollevate nel ricorso, inammissibili in questo giudizio, secondo cui la comproprietà dell’area non riguarderebbe soltanto il figlio del COGNOME, ma anche altri soggetti, come da documentazione allegata; la questione, comunque, potrà essere proposta nuovamente in sede esecutiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024
Depositata in Cancelleria