Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2603 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
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SENTENZA
DeposiJAa in Cancelleria
Oggi,
2025
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Surbo il 30/10/1951
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 28/05/2024;
IL FL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chi
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In data 28/05/2024 il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullament con rinvio disposto da Questa Corte, con decisione n. 18382 del 10/04/2024 confermava il sequestro probatorio di un terreno, disposto nei confronti di COGNOME per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
2.Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione, tramite difensore COGNOME, deducendo il vizio di mancanza di motivazione, giacché il Tribunal del riesame avrebbe omesso di dare conto delle ragioni per la quale i materi rinvenuti sul suolo siano stati considerati rifiuti e non beni riutilizzabili.
Al più, aggiunge la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire tale qualifica solo ai frigoriferi e ai sanitari rinvenuti nel terreno e, tenuto conto della nat domestica degli stessi, inquadrare, più correttamente, la condotta nell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Giova richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda.
Nel caso in esame il Tribunale, ha confutato la tesi difensiva, secondo la quale si sarebbe trattato di una custodia temporanea finalizzata al reimpiego, ritenendo sussistente il fumus del reato di discarica abusiva in ragione dell’estensione dell’area interessata, della differente tipologia dei materiali abbandonati confusamente e della modalità di accumulo degli stessi, posati in terra in stato di degrado, senza protezione del suolo da percolazione di sostanze nocive e in assenza di riparo dagli agenti atmosferici.
4.Trattandosi di motivazione esaustiva e idonea a dare conto delle ragioni sottese all’apposizione del vincolo reale, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 21/11/2024 Il Consigliere estensore