Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a San Marzano di San Giuseppe il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20-09-2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 settembre 2023, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione del 6 dicembre 2022, con cui il Tribunale di Taranto, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 256, commi 1 e 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, a loro contestato per avere realizzato una discarica abusiva, contraddistinta dalla presenza di carcasse di auto, batterie esauste e pneumatici, agendo in concorso tra loro, NOME COGNOME quale proprietario dell’area e NOME COGNOME quale gestore della carrozzeria ivi insistente; fatti accertati in San Marzano di San Giuseppe il 28 settembre 2019.
Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, NOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenziando che i giudici di appello si sono limitati a richiamare in maniera acritica la decisione di primo grado, senza considerare, quanto alla posizione di NOME COGNOME che, come era stato dedotto con specifico motivo di doglianza, egli era residente a Taranto, dove lavorava da oltre 30 anni, per cui, anche se solo un mese prima concesso in locazione alla compagna del figlio l’unità immobiliare a uso abitativo insistente sull’area in questione, in realtà nulla sapeva di cosa ci fosse in quel terreno, essendo solo a conoscenza che il figlio NOME COGNOME svolgeva attività di commercio di autoveicoli usati, poiché tale attività risultava attiva dal 2015.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell’art. 81 cod. pen. rispetto al rigetto della richiesta difensiva di riconoscere la continuazione esterna con il reato di riciclaggio contestato a NOME COGNOME in altro procedimento; si rileva sul punto che la Corte di appello ha omesso di considerare che il sequestro dell’area in questione, avvenuto il 28 settembre 2019, è stato effettuato perché due giorni prima, nella medesima area, era stata rinvenuta una Fiat Panda oggetto di furto e in fase di smontaggio, per cui le singole violazioni di legge dovevano ritenersi parti integranti di un’unitaria deliberazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto evidenziare che, a differenza di quanto dedotto nell’odierna impugnazione, la Corte di appello non si è affatto limitata a un mero e acritico recepimento delle conclusioni del primo
giudice, ma si è adeguatamente confrontata con le doglianze sollevate nel ricorso, rilevandone l’infondatezza con argomentazioni razionali. In particolare, premesso che l’esistenza del reato di discarica abusiva non è contestata sul piano oggettivo, deve osservarsi che, per quanto concerne l’unico tema oggetto di censura in questa sede, ossia l’affermazione della responsabilità di NOME COGNOME, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato non presenta alcuna criticità.
Ed invero la Corte di appello, nello sviluppare le già pertinenti considerazioni del Tribunale, ha ragionevolmente sottolineato che NOME COGNOME doveva ritenersi compartecipe della condotta criminosa posta in essere dal figlio NOME, con una consapevolezza che “travalica anche il limite della colpa” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), atteso che il ricorrente, proprietario del sito, solo un mese prima della perquisizione operata dai militari il 26 settembre 2019, nel corso della quale sono state rinvenute parti di un’auto oggetto di furto, aveva concesso in locazione l’unità immobiliare a uso abitativo insistente sull’area destinata a discarica abusiva a NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, circostanza questa indicativa della volontà di predisporre cautele di fronte alla prospettiva di azioni giudiziarie.
Dunque, in ragione del rapporto qualificato (padre-figlio) tra titolare dell’area e gestore dell’officina sulla stessa ubicata e della presenza di NOME COGNOME, unitamente al figlio NOME, al momento del sopralluogo di P.G., il giudizio di colpevolezza è stato esteso a entrambi gli imputati, che a diverso titolo ma in maniera convergente avevano la disponibilità del sito adibito a discarica abusiva.
1.1. Orbene, in presenza di un adeguato impianto motivazionale sorretto da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e non manifestamente illogiche, deve concludersi nel senso della legittimità della conferma dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, risolvendosi le contrarie deduzioni difensive nella prospettazione di differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura de elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui l’inammissibilità delle doglianze difensive in punto di responsabilità.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. In tema di continuazione, occorre richiamare, in via preliminare, il principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074), secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, sia nel processo di cognizione che in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della
sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Orbene, i giudici di appello si sono posti in piena sintonia con tale impostazione ermeneutica, rimarcando l’inapplicabilità della disciplina della continuazione tra il reato di discarica abusiva ascritto a NOME COGNOME in questo giudizio e il delitto di riciclaggio per il quale il ricorrente ha patteggiato la pena in altro procedimento, non essendovi alcuna connessione tra le due condotte, a nulla rilevando il dato, in sé neutro, della mera vicinanza temporale della scoperta dei distinti fatti illeciti. Ne consegue che anche in tal caso non vi è spazio per l’accoglimento della censura difensiva, formulata invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024