Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo Cene.i.J..i ,f9;,,.1rx nv ? GLYPH i . w. AS7/22/0i iap a ,9 ; il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso rimettendosi alle determinazioni della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in data 18 giugno 2020, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento del vincolo della continuazione e la diminuente del rito, in relazione ai reati ascrittigli (capo A: artt. 1, legge n. 895 del 1967 per aver fabbricato i congegni e materiali esplosivi da ritenersi micidiali presso la propria abitazione, descritti in rubrica; capo B: art. 2 legge n. 895 del 1967 per aver detenuto presso la propria abitazione il materiale esplosivo e i congegni esplosivi descritti al capo A in un armadio della camera da letto; capo C: delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.) per aver realizzato un ordigno artigianale della medesima tipologia di quelli descritti al capo A che, in ragione dell’instabilità degli elementi chimici utilizzati esplodeva improvvisamente e provocava una forte deflagrazione nonché cagionava il crollo delle pareti interne della camera da letto in uso a lui e alla madre, il distacco della ringhiera, il crollo della paret divisoria con altro appartamento, nonché gli ulteriori effetti descritti nel capo di imputazione, disastro che poneva in pericolo la vita dei residenti.
2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, che ha dedotto tre vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 2 legge n. 895 del 1967.
Il reato di detenzione deve essere assorbito in quello più grave di fabbricazione contestato sub A.
La Corte d’appello motiva per relationem richiamando la sentenza di primo grado, senza esaminare le censure mosse con il gravame.
Il Giudice aveva considerato il distacco temporale tra le condotte e che, dopo la fabbricazione, non vi era stata cessione degli ordigni senza ravvisare tra le condotte identità naturalistica, perché dopo la fabbricazione, appunto, vi era stata anche la detenzione.
Nella specie, invece, le condotte non sono autonome, ma contemporanee.
La fabbricazione coinciderebbe con la produzione degli ordigni e comprenderebbe, assorbendola, la detenzione, avendo rispetto a quest’ultima un quid pluris.
Si richiamano precedenti relativi al rapporto tra reato di porto e detenzione
di armi e in caso di norme a più fattispecie, come quella di cui all’art. 73 TU Stup. in cui le condotte perdono la loro individualità per essere assorbite nella violazione più grave.
Nella specie, la detenzione si è posta, per il ricorrente, in continuità temporale con l’iniziale fabbricazione.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 434 e 449 cod. pen.
I fatti ascritti al capo C non integrano la condotta di cui agli articoli citat La forte deflagrazione, infatti, non ha cagionato il crollo che necessita per la configurazione del reato, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che questo aveva riguardato solo i tramezzi interni e il distacco della ringhiera del balcone. Sicché, per il difensore, non vi era pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone e non si sarebbe verificato un vero e proprio crollo della costruzione, come disfacimento dell’opera tale da integrare il disastro colposo, cioè un evento di proporzioni notevoli, non limitate a distacco temporale con conseguente caduta al suolo di elementi singoli della costruzione.
Si richiama la distinzione tra la fattispecie ascritta e quella di cui all’art. 434 comma secondo, cod. pen. e si sottolinea che, nella specie, mancherebbe un crollo delle dimensioni di un disastro, avendo il crollo verificatosi, riguardato solo strutture interne all’immobile, quelle essenziali, invece, alla stregua della relazione del tecnico, AVV_NOTAIO, acquisita agli atti, non sarebbero state compromesse.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia omessa assunzione di prova decisiva.
Vi sarebbe omessa valutazione della relazione dei R.I.S. del 12 marzo 2020, relativa agli esiti degli esami condotti nel locale lavanderia circa le cause del crollo.
Si sottolinea che l’esplosione risale alle ore 6.30 del giorno 8 luglio 2019, quando gli occupanti dell’abitazione stavano dormendo, che questa è stata ascritta ad un ordigno, rinvenuto presso il locale lavanderia, rispetto al quale non sono state svolte analisi chimico-fisiche, con esiti incerti quanto alle cause dell’esplosione, pur in presenza di una consistente quantità di esplosivi rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo C.
3.1.La difesa, AVV_NOTAIO, in data 2 novembre 2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., richieste scritte con le quali si è rimessa alla decisione della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Non si riscontra, rispetto al percorso motivazionale seguito dai giudici di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni delle sentenze di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215722), alcuna manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza, quanto alla diversità riscontrata tra le condotte di fabbricazione e successiva detenzione degli ordigni, in considerazione della quantità del materiale esplosivo rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato. Appare logico il ragionamento svolto, proprio alla stregua del quantitativo di detto materiale, nella parte in cui indica che si è verificata soluzione di continuità – nel senso di un apprezzabile lasso di tempo – fra la fabbricazione e la successiva detenzione degli esplosivi.
Sul punto il Collegio richiama precedenti in tema di stupefacenti (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266, conf. n. 39288 del 2011, Rv. 251056; n. 7404 del 2015, Rv. 262421) secondo cui, in materia di reati concernenti dette sostanze, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall’art. 73 del d.P.R n. 309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente.
Sicché, tenuto conto dell’individuazione di condotte, in fatto, susseguenti e distinte, corretta in diritto, risulta la ritenuta sussistenza del concorso di reati d cui alle distinte norme incriminatrici contestate ai capi A e B.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, in tema di disastro innominato colposo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il disastro è integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso, ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni e, sotto il profilo dell’offensività, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione ex ante, la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 35840 del 15/06/2021, Canella, Rv. 281884). Ciò, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione ex post in
ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell’immediatezza del fatto (fattispecie relativa al crollo del manto stradale con ,conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano).
Del pari (Sez. 4 n. 9749 del 11/12/2020, dep. 2021, Lingria, Rv. 280697; conformi, n. 47475 del 2003, Rv. 226459; n. 35684 del 2018, Rv. 273412) si è sostenuto in giurisprudenza che integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro.
Si deve, invero, trattare di un avvenimento che, valutato ex ante, assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva, né si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità condividendoli, si osserva che, in fatto, i provvedimenti di merito sottolineano che, nella specie, si era verificata non soltanto la caduta di un tramezzo, parete divisoria con l’appartamento accanto a quello del COGNOME, come rilevato dal Sostituto Procuratore generale nelle richieste scritte, ma anche della ringhiera del balcone, tanto che tale crollo aveva coinvolto anche alcune vetture parcheggiata in sosta e, comunque, i balconi dell’edificio di fronte a quello dell’imputato.
Si tratta di crollo parziale, rispetto al quale, comunque, si devono ravvisare gli estremi del reato contestato, tenuto conto del concreto pericolo, ex ante, per un numero indeterminato di soggetti, riguardando i danni cagionati non soltanto i vicini di casa del COGNOME, ma anche i passanti a seguito del crollo della ringhiera del balcone, oltre che gli abitanti dell’edificio di fronte.
In particolare, il giudice di primo grado, quanto all’entità dei danni cagionati, spiega dettagliatamente che per effetto dell’onda esplosiva, si era verificato il crollo di una parte della muratura delle abitazioni site al quarto piano dello stabile, interni 11 e 12 (ove era avvenuta nel vano lavanderia, l’esplosione) e descrive i danni ingenti cagionati, in particolare arrecati all’appartamento sito all’interno 11, nonché l’avvenuto distacco della ringhiera dell’appartamento del COGNOME (cfr. pag. 6 e ss. e pag. 11 della sentenza di primo grado) e fori di penetrazione dovuti alla proiezione delle schegge, nel muro perimetrale di una abitazione posta a 15 metri dal luogo dell’esplosione.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Quanto al denunciato travisamento delle emergenze probatorie, si osserva che conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che la detta prova sia idonea a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME Gaudio, Rv. 258774).
Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, i quali danno atto, con ragionamento non manifestamente illogico, che non era emerso alcun elemento di fatto per poter imputare l’esplosione a cause diverse (cfr. pag. 4 della sentenza di appello).
Del resto, la pronuncia di primo grado rende conto di accertamenti svolti da personale specializzato dei RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che, senza incertezze, avevano condotto a ricostruire le cause dell’esplosione, avvenuta nel vano adibito a lavanderia dell’abitazione dell’imputato (cfr. pag. 11 e ss. della sentenza del Giudice).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Presidente