Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a THIESI il 09/03/1951
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al secondo d’impugnazione e dell’avv.to NOME COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/9/2024, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione dist Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari in data 10/3/2023 che avev COGNOME NOME responsabile del reato di disastro ambientale colposo e lo aveva condann pena di anni due di reclusione ed € 8000,00 di milita, subordinando la sospensione con della pena al ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del di di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 419 e 429 cod in relazione all’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare e del decreto c
giudizio all’imputato. Si deduce che: il 29/4/2016 COGNOME aveva dichiarato domici dimora ove risultava anagraficamente residente, sita in Thiesi, INDIRIZZO; dell’interrogatorio del 25/6/2018 aveva dichiarato domicilio presso la “sede del COGNOME, sito in Thiesi INDIRIZZO; l’avviso dell’udienza preliminare e il decr a giudizio erano stati notificati presso il precedente domicilio dichiarato, a mezzo postale e si era ritenuto che le notifiche si fossero perfezionate per computa giacenz la notifica fosse rinnovata ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; l’eccezion nullità della notifica era stata dal difensore sollevata sia all’udienza preliminar Tribunale; l’imputato, facendosi interrogare dal PM, aveva dimostrato il suo i partecipare al dibattimento; la notifica doveva ritenersi del tutto omessa, così dete nullità assoluta di ordine generale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado comunque, la tempestiva eccezione avrebbe imposto ai giudici del merito di dichiarare delle notifiche e, conseguentemente, dell’attività processuale successiva anche ritenuta integrata una nullità generale a regime intermedio.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 452 bis cod. pen. motivazione in relazione “alla connotazione ed al significato dell’avverbio abusiva lamenta che l’abusività della condotta era stata fatta discendere dalla violazio cautelari afferenti alla “regolare manutenzione della cisterna” e non, come imposto d siccome interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, di leggi statali o regio prescrizioni amministrative così da “limitare l’integrazione del reato alle sole att non autorizzate, ovvero poste in essere in violazione di leggi e/o prescrizioni ammin
2.2 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 452 bis cod. pen. e l manifesta illogicità della motivazione “con specifico riferimento alla connotazione degl significativa e misurabile”. Si sottolinea, riportando passi della deposizione di V sversamento aveva interessato un’area di mq. 400 e si lamenta che la motivazione de territoriale sul punto era apparente in “quanto si avvale di argomentazioni, proposizioni prive di efficacia dimostrativa” in quanto, secondo il ricorrente, la com di una fascia di terreno estesa 400 mq. e della fontana posta a valle, per quanto necessario un intervento di bonifica, non consentiva di ritenere che l’inquinamento significativo.
2.3 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 62 bis cod. pen motivazione. Si lamenta che la Corte territoriale aveva negato l’attenuante sost l’attività di bonifica non si era conclusa e che ne erano ignoti gli esiti mentre da di Vargiu era emerso che la bonifica era terminata e “il fenomeno…è comunque sotto c Si lamenta ancora che non si era tenuto conto del fatto che COGNOME si era so interrogatorio e si era subito adoperato per avviare le attività di bonifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti processuali, la cui consultazione è resa possibile dalla natura del viz con il primo motivo (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 2 rivelano, quanto all’udienza preliminare e al giudizio dinanzi al tribunale, che:
all’udienza preliminare del 20/6/2019, il difensore eccepì che il decreto di dell’udienza preliminare non era stato notificato all’imputato; il GUP rigettò osservando che la notifica “formalmente era regolare”, essendo stata eseguita a m servizio postale al domicilio dichiarato, sito in INDIRIZZO a Thiesi e perfe compita giacenza, non essendo stato reperito alcuno nell’abitazione il 17/4/2019, gi era avvenuto il tentativo di notifica;
all’udienza del 13/11/2019, dinanzi al Tribunale, fu eccepita l’omessa notifica del rinvio a giudizio, assumendo il difensore che l’imputato “non era più residente a Thie due anni”; il PM comunicò di “non avere agli atti alcuna indicazione su variazioni d dell’imputato” e chiese un termine per poter dimostrare la regolarità della notifica;
all’udienza del 13/11/2020, il difensore reiterò l’eccezione estendendola anche al dell’avviso di conclusioni indagini, il Tribunale verificò che l’avviso per l’udienza p stato notificato per compiuta giacenza e dispose la notifica all’imputato del decret giudizio e del verbale di udienza;
il 29/12/2020 i Carabinieri di Thiesi notificarono il decreto di rinvio a giudizio e verbale di udienza consegnando a COGNOME copia degli atti; l’imputato elesse domicilio studio dell’avv.to NOME COGNOME
all’udienza del 19/3/2021, il difensore ripropose l’eccezione di nullità della notifi di fissazione dell’udienza preliminare depositando un certificato di residenza storico c che COGNOME aveva trasferito la residenza da Thiesi ad Alghero il 2/5/2018;
all’udienza del 25/3/2021, il PM depositò l’elezione di domicilio in data 29/4/2016, si limitò a “continuare a eccepire la nullità” e il Tribunale rigettò l’eccezione r notifiche erano state effettuate al domicilio dichiarato dall’imputato e che non r l’imputato avesse modificato la dichiarazione di domicilio del 29/4/2016;
all’udienza del 10/12/2021, mutato il giudice procedente, il difensore eccepì nuova nullità della notifica” aggiungendo però, circostanza mai prima rilevata, che le not state effettuate all’imputato presso lo studio del difensore; il Tribunale respinse l’eccezione rilevando che in atti vi “è la cartolina con l’indicazione non ritirato nel giorni”; allegata al verbale di udienza vi la prova di quanto asserito dal Tribunale, tentata la notifica del decreto di rinvio a giudizio per l’udienza del 13/12/2019 all’indirizzo di Thiesi, INDIRIZZO senza che il plico potesse essere con mancanza delle persone abilitate alla ricezione;
all’udienza del 17/2/2023, la difesa depositò una memoria ex art. 121 c.p.p. ch COGNOME come residente in Thiesi, INDIRIZZO
La nuova linea difensiva, incentrata sul fatto che l’avviso di fissazione dell’udienz e il decreto di rinvio a giudizio erano stati notificati all’imputato “presso il pr risulta riproposta nell’atto di appello dove si dà si atto che l’imputato aveva ele 29/4/2016 in Thiesi, INDIRIZZO ma si aggiunge che nessuna notifica effettuata a tale indirizzo, non rinvenendosi “in atti notifiche effettuate per comp relative all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare né dell’avviso all’imputa che dispone il giudizio”. Si legge a pag. 6 dell’atto di appello: “L’avviso di cui al è stato notificato all’imputato presso il proprio difensore, ovvero in un posto residenza”.
Solo con il ricorso in Cassazione, pertanto, per la prima volta, l’eccezione di nu alla notifica dell’avviso di udienza preliminare viene collegata all’ “elezione di domi sede del caseificio COGNOME, sito in Thiesi (SS), INDIRIZZO” fatta da 25/6/2018.
È opportuno precisare, come già sottolineato dalla Corte territoriale, che non su dubbio in ordine alla conoscenza del processo da parte di COGNOME, essendo stati lui ” mani proprie” l’avviso di conclusioni indagini, che contestava il reato di inquinamento colposo, l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio e il decreto di rinvio a g
Quanto esposto consente già di rilevare la palese infondatezza dell’eccezione di null alla notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio.
Venendo all’eccezione relativa alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza seguendo gli itinerari segnati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, non può che m principi enunciati nella sentenza COGNOME (n. 19602 del 27/3/2008, Rv. 239396) che h che “la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre s in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in form quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell dell’imputato, ricorrendo altrimenti una nullità generale a regime intermedio come tale entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen”. Tale principio s in successive decisioni delle Sezioni semplici. Si segnalano al riguardo: Sez. 2, 24/4/2025 Hamza, relativa alla notifica del decreto di citazione all’imputato esegu domicilio eletto successivamente revocato; Sez. 5, n. 27546 del 26/6/2023, Branco 284810 – 01 relativa alla notifica al domicilio precedentemente eletto presso il difenso revocato piuttosto che al nuovo domicilio dichiarato; Sez. 5, n. 48916 del 1/10/20 274183, in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazi avvenuta presso il luogo di residenza dell’imputato, nelle mani della suocera, piutt domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione de della predetta notifica.
Nel caso in esame, molteplici risultano gli elementi che convergono nel far riten notifica effettuata all’abitazione di INDIRIZZO COGNOME era comunque idonea a consentire al di avere conoscenza dell’avviso dell’udienza preliminare.
Il certificato di residenza, infatti, attesta che COGNOME aveva trasferito la propri Alghero il 2/5/2018; ciononostante, nell’interrogatorio delegato, svoltosi il 25/6/201 dichiarò di risiedere a Thiesi, INDIRIZZO
Anche la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata dalla difesa all’udienza del indica l’imputato come residente a Thiesi.
Le notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, così come la notifica di rinvio a giudizio, effettuate tramite il servizio postale in INDIRIZZO danno che nessuno era stato reperito ma non anche della sopravvenuta l’inidoneità del domic
Deve, quindi, ritenersi che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza prel Don Minzoni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che doveva tempestivamente eccepita dalla difesa. Il rilievo difensivo, però, doveva essere deduzioni specifiche in modo da fornire al decidente tutti i necessari elementi per potere-dovere di controllo in ordine alla censura sollevata (Sez. 4, n. 10312 del dep. 1989, Alber, Rv. 181835 – 01).
Ebbene, dinanzi al GUP, al Tribunale e alla Corte di appello, le eccezioni relativa al degli atti processuali sono state fondate su circostanze sempre differenti, t fondamento, come ad esempio quando si è sostenuto che non vi erano atti che comprova il perfezionamento delle notifiche in INDIRIZZO per compiuta giacenza o si è alle decreto di citazione era stató notificato all’imputato solo mediante la consegna di co al difensore, che fornivano rappresentazioni distorte degli accadimenti verificatisi e mai afferenti alla dichiarazione di domicilio presso la sede del RAGIONE_SOCIALE Mannoni for 25/6/2018 nel corso dell’interrogatorio delegato svoltosi alla presenza l’avv.to COGNOME
Le eccezioni sollevate dinanzi ai giudici di merito, pertanto, furono fondate su in forvianti che non offrirono una corretta rappresentazione della irregolarità che viziav dell’avviso di conclusioni indagini.
Essendo stata l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di fissazione preliminare in quanto eseguita in un domicilio differente da quello della ‘sede de Mannoni, sito in Thiesi, INDIRIZZO sollevata per la prima volta in sede d pertanto, deve ritenersi che la dedotta invalidità non possa più essere rilevata, eccepita nei termini imposti dal codice di rito, venendo in rilevo una nullità di ordi regime intermedio.
Venendo al secondo motivo del ricorso, la difesa sostiene che essendo lecita l degli oli combustibili da parte di COGNOME non era configurabile l’elemento dell’abu condotta, risultando tale elemento della fattispecie incriminatrice integrato dall
quanto meno, di prescrizioni amministrative e non dalla “mera negligenza” valorizzata dalla Corte territoriale.
Tale argomento non può essere condiviso.
In relazione al quadro normativo cui fare riferimento al fine della connotazione della condott inquinate come antigiuridica, nel panorama giurisprudenziale è ormai consolidato il principio secondo cui la condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescrit autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la “causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273565 e Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269491). Più di recente, però, si è ritenuto che il reato poss “prescindere dalla violazione di una prescrizione regolamentare, non essendo richiesta una colpa specifica e bastando quella generica” (Sez. 3, n. 26785 del 15/2/2023, Orlando, in cui era stato contestato il reato di cui all’art. 452-bis cod. perì., commesso con colpa, essendo stato addebitat all’imputato di aver omesso di adottare le precauzioni necessarie per evitare che, a seguito dell piogge, il percolato potesse penetrare “nella parte più vecchia della discarica, no impermeabilizzata, inquinando il fiume e il terreno circostante”. La Corte ha precisato che, ai f dell’integrazione del reato, poteva assumere rilevanza anche la violazione delle ordinarie regole di diligenza per cui rientrava nell’ambito di applicazione della norma incriminatrice la “manca manutenzione del telo di copertura che era squarciat più punti e del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, completamente ostruito perché coperto di terra e di vegetazione spontanea, che avevano determinato l’infiltrazione delle acque meteoriche che avevano causato la penetrazione del percolato nel terreno dal quale trasudava, defluendo nel fiume”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1 La definizione del quadro extrapenale di riferimento per la delimitazione della formul “abusivamente cagiona”, però, nel caso in esame, non assume rilievo dirimente. La condotta che ha determinato l’evento del reato, infatti, contrariamente a quanto prospetta il ricorso, non è raccolta degli oli combustibili, per la quale l’imputato era autorizzato, ma lo sversamento d liquido sul terreno, determinato dalla detenzione del combustile in una cisterna, quella interra che non era dotata di una seconda guaina protettiva e presentava dei fori e dall’adozione di modalità di utilizzo tali da permettere all’olio di traboccare, per il quale nessun titolo abi risulta intervenuto.
L’avverbio e il titolo abilitativo eventualmente intervenuto debbono, infatti, essere riferit condotta eziologicamente collegata all’evento al fine di valutare se facoltizzata ovvero lesiva
regole cautelari riguardanti non necessariamente la materia ambientale ma qualunque comunque inerente alla gestione dell’attività.
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
La Corte territoriale spiega perché l’inquinamento accertato presentava l’int oggettiva rilevabilità richiesti della fattispecie incriminatrice dando rilievo all terreno contaminato, all’interessamento della falda acquifera che alimentava la fontan località S’Ortu e Palatu, distante oltre cento metri dalle cisterne, al superamento di rispetto a quelli consentiti “dei valori inquinanti”, alla complessità delle attività come si legge in altra parte della sentenza, avevano comportato, per il solo imputato di € 300.000,00 e, dopo anni, erano ancora in corso. La sentenza, ancora, dà atto che di oli riscontrati a valle era pari a 70.000 IL
La sentenza, pertanto, procede a una valutazione del livello di significat compromissione e del deterioramento ritenuti e della possibilità di rappresentare obiettivi il grado di alterazione dei componenti ambientali interessati attraverso individuazione di elementi di fatto processualmente accertati e il loro inserimento in motivazionale logico e coerente che si sottrae alle censure difensive, che post differente valutazione delle medesime circostanze valorizzate dai giudici di merito p sede di legittimità.
4.1 E’, quindi, il caso di ribadire i limiti del sindacato di legittimità in m motivazione e la deducibilità del vizio di violazione di legge.
Il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legisla invece, è, come accade nel caso del motivo in valutazione, contestare o mettere in d le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si disc idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria d di merito (Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, COGNOME).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve esser a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rapp ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “mani illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contradditt esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità l affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “al processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il prof Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. COGNOME, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10 15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801).
Venendo in particolare al più specifico tema del “vizio di manifesta illogicità” d motivazione, risultando palesemente infondata, per quanto sopra riportato, la denunciata mancanza di una motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i qual si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per i giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione delle pro effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo, come è dato riscontrare nel motivo in valutazione, l’opporre all valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente inva l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cssazione, infatti, non deve stabilir decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né dev condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).
Va, da ultimo, ancora ricordato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare un diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati da contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo dell motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
4.2 Quanto esposto al punto 4., consente di apprezzare la manifesta infondatezza del motivo. Le censure difensive non individuano, infatti, nel ragionamento della Corte territoriale alcun frattura evidente tra una premessa, o più premesse, e le conseguenze che se ne traggono né segnalano nella trama argomentativa contestata proposizioni – testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati- concernenti punti decisivi, assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’una impfichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa. Il motivo, quindi, si esaurisce in apprezzamenti di valor peraltro assai discutibili, che postulano la qualificazione dell’evento inquinante accertato, che comportato lo sversamento nel terreno e nella falda acquifera di decine di migliaia di litri di combustibili in un arco temporale di anni, compromettendo una estesa area territoriale e le acque sotterranee il cui recupero ha comportato interventi complessi, prolungati e costosi, come
privo di chiara evidenza e di oggettiva rilevanza da far prevalere sull’oppost congruamente motivato e aderente alle risultanze probatorie, espresso dai giudici di m è questo, però, il compito del giudice di legittimità.
Risulta generico e, comunque, manifestamente infondato, il quarto motivo, prosp l’avvenuto completamento delle operazioni di bonifica.
Il motivo, innanzitutto, valorizza un passo della deposizione di Vargiu attrib deposizione significati opposti rispetto a quelli assegnati dai giudici di merit sostenuto che il teste aveva rivelato che le operazioni di bonifica erano ancora in co
Sennonché allegate al ricorso vi sono solo le pagine del verbale di stenotipia che r espressioni valorizzate dalla difesa.
Tale carente allegazione costituisce una prima causa di inammissibilità del motivo.
Ed infatti, il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l’ammissibi di impugnazione, comporta non solo l’onere di dedurre le censure che l’imputato muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedott manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti sp indicati, quello di curarne l’integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasme di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relat anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 10/11/2015 – dep. 26/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell’01/03/2013 19/06/2013, Natale, Rv. 256723).
5.1 Va ricordato, ancora, che la valutazione della sussistenza delle circostanze, n loro comparazione e bilanciamento come, in verità, di ogni altro aspetto inerente al t sanzionatorio, appartiene al giudice del merito 6 -le esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, De 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/0 dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha giustificato il diniego delle attenuant sottolineando la mancanza di elementi valutabili in favore del ricorrente, anche consi l’attività di bonifica era ancora in corso e ne erano sconosciuti gli esiti. Il giudiz fatti trova logico riscontro nella pena irrogata, che si discosta in maniera significati edittale.
La ricostruzione dei fatti, ancora, disattende, sia pure implicitamente, gli argomen che fondavano la richiesta dell’attenuante, prospettanti l’occasionalità degli s l’inesistenza del degrado dell’area.
Non sono invece valutabili in questa sede, in quanto non proposti con motivi di siccome rilevabile dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza im
ricorrente non contestata, le censure prospettanti l’inadeguata valutazione della condot processuale e dell’impegno profuso dall’imputato per la bonifica del terreno. Secondo
l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, “in tema di ricorso cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609
comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili
in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in gra d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato
difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di grava
(Sez. 1, n. 24500 del 27/3/2025, Del Giudice; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012 (dep. 2013),
COGNOME, Rv. 256631).
All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. peri., la cond della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2/7/2025