Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39845 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39845 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, il quale conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese.
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME il quale conclude chiedendo, nell’interesse degli assistiti, l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 novembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 22 novembre 2016, ha:
dichiarato NOME COGNOME COGNOME dei reati di associazione a delinquere, con ruolo organizzativo e direttivo, gestione illecita di rifiuti pericolosi aggrav truffa aggravata ai danni di ente pubblico e di quello di crollo di costruzioni o al disastri dolosi previsto dall’art. 434, primo comma, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di otto anni di reclusione;
dichiarato NOME COGNOME COGNOME COGNOME reato di gestione illecita di rifiu pericolosi e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione.
Il procedimento penale nell’ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze attiene alla gestione, tra il 2004 ed il 2005, di enormi quantitativi di rifiuti, provenienti, per la maggior parte, dai depuratori dislo sul territorio casertano e, più in generale, campano, che sono stati smaltiti senza essere sottoposti ad alcun trattamento, mediante spandimento su fondi limitrofi all’impianto e con la compiacenza dei relativi proprietari – dalla RAGIONE_SOCIALE, società formalmente autorizzata alla trasformazione dei rifiuti organici compost, ammendante per uso agricolo destinato alla vendita.
Tribunale e Corte di appello, in proposito, hanno, tra l’altro, ritenuto, sul base di un articolato compendio probatorio, nel quale confluiscono le dichiarazioni degli investigatori, gli esiti dell’espletata attività di intercett telefonica e quelli degli approfondimenti affidati a consulenti tecnici, ch COGNOME COGNOME COGNOME stato al vertice di una compagine che, attraverso la predisposizione di falsa documentazione, ha condotto, per anni, una lucrosissima attività di gestione illecita di rifiuti pericolosi, che ha: offeso i beni ogge tutela dalla normativa in materia penale ambientale; consentito agli autori di sottrarsi al versamento delle imposte dovute per lo smaltimento dei rifiuti ed ai costi necessari per svolgere tale attività e quella di bonifica dei siti inquinan cagionato un rilevante pericolo di disastro ambientale.
Hanno, ulteriormente, stimato la responsabilità di NOME COGNOME, proprietario di uno dei terreni sui quali i rifiuti sono stati riversati, per il illecito di rifiuti ed il disastro ambientale ex art. 434, primo comma, cod. pen., reato, quest’ultimo, per il quale già il Tribunale ha, tuttavia, preso a dell’integrale maturazione, alla data di emissione della sentenza di primo grado, del termine massimo di prescrizione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto i rifiuti de quibus agitur pericolosi, così pervenendo alla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 434 cod. pen., sulla base degli esiti delle analisi effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE e trascurando, tuttavia, le obiezioni, già sollevate con l’atto di appello, relative all’attitudine della condotta posta in essere a porre in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone o l’ambiente.
Nota, in particolare, che la decisione impugnata e quella di primo grado, pur indicando, con riferimento alle diverse sostanze, se e quando i valori soglia di concentrazione risultano superati, non spiegano come i fenomeni riscontrati si siano tradotti nell’esposizione a rischio dei beni oggetto di tutela penale e si astengono dal considerare, tra l’altro, che il valore di concentrazione di carbonio registrato non ha alcun impatto né sull’ambiente né sulla salute umana, essendo tale dato relativo solo alla capacità di fungere da ammendante nelle caratteristiche merceologiche del materiale sparso come concime.
Analogamente, quanto al cromo, il ricorrente segnala la necessità di distinguere quello esavalente – che può essere pericoloso ma il cui utilizzo, comunque, la normativa vigente consente, sia pure in quantità limitata – da quello trivalente, che pericoloso non è e che è stato trovato grazie alle analisi effettuate.
Generica appare, poi, a giudizio del ricorrente, la menzione della presenza di idrocarburi, di per sé priva di significativa incidenza sui profili di interesse.
COGNOME ricorda, ancora, che la vigente normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza ordinaria penale e da quella amministrativa, impone la distinzione tra i limiti analitici, aventi finalità meramente precauzionale, il loro superamento e l’esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo, COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso del termine prescrizionale massimo, che la Corte di appello ha calcolato sul rilievo del maggior favore della normativa sopravvenuta rispetto a quella vigente al tempo della commissione dei fatti, ovvero in forza di un percorso argomentativo errato, ed aggiunge che, applicando la disciplina c.d. «ante Cirielli», il reato di truffa e quello sanzionato dall’art. 434, comma 1, cod. pen. devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, così come, per il caso di applicazione delle
circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, quello di associazione a delinquere.
Con il terzo motivo, COGNOME lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione al reato associativo, per avere la Corte di appello omesso di offrire congrua risposta alle obiezioni sollevate con l’impugnazione in ordine al ruolo qualificato che gli è stato attribuito.
Con il quarto motivo, COGNOME lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiest istruttoria finalizzata ad accertare, mediante perizia affidata ad un collegio d esperti, se ed in quale misura possa dirsi, alla luce delle acquisizioni istruttori che la condotta posta in essere abbia provocato pericolo di compromissione ambientale; al riguardo, addebita alla Corte di appello di non avere indicato le ragioni che, sul piano tecnico, lo hanno indotto a privilegiare il contributo d consulente dell’ufficio di Procura.
Con il quinto e sesto motivo, lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, a diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
NOME COGNOME articola, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, cinque motivi, con i quali lamenta, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, segnala che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione – con riferimento alla declaratoria di non doversi procedere in ordine al delitto di disastro ambientale – per carenza di interesse, ovvero su un postulato smentito dalla proposizione, con l’atto di appello, di doglianza specificamente rivolta ad ottenere il proscioglimento pieno, nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tale da imporre al giudice dell’impugnazione, come riconosciuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6141 del 25 ottobre 2018, dep. 2019, COGNOME, di esprimersi sulla fondatezza dei formulati rilievi.
Con il secondo motivo, si duole che la Corte di appello abbia fatto malgoverno della regola sancita, in materia di prova indiziaria, dall’art. 192 cod. proc. pen., omettendo, in particolare, di riconoscere adeguato rilievo alle obiezioni svolte in punto di: consapevolezza dell’illiceità dell’attività di gest dei rifiuti svolta con il suo apporto; contraddittorietà tra la condanna per traffico illecito di rifiuti e l’assoluzione per il disastro ambientale ed il associativo, contestazioni fondate sul medesimo compendio istruttorio; plausibilità della ricostruzione alternativa della vicenda da lui prospettat
imperniata sulla trattativa instaurata con COGNOME in vista della cessione dei terreni di sua proprietà.
Con il terzo motivo, COGNOME contesta le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla maturazione del termine prescrizionale per il reato di gestione illecita dei rifiuti, che è stata esclusa sulla base dell’illegittima duplicazione dell’effetto prodotto dalla recidiva reiterata.
Con il quarto ed il quinto motivo, ascrive alla Corte di appello di non avere profuso il dovuto sforzo motivazionale nel disattendere le doglianze articolate con riferimento, da un canto, all’esercizio della discrezionalità sottesa all’applicazione dell’aumento della pena per la recidiva e, dall’altro, alla commisurazione della pena in termini largamente superiori al minimo edittale e sproporzionati per eccesso rispetto all’entità dei fatti accertati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate o non consentite.
Preliminarmente, va precisato che nell’esaminare i motivi di impugnazione si procederà, all’occorrenza, ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado.
I provvedimenti resi nelle fasi di merito integrano, infatti, per la gran parte, una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), saldandosi quello di appello, nella sua struttura argomentativa, a quello di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultimo sia adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove, le sentenze possono essere lette congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221116).
D’altro canto, a fronte dell’addebito, che i ricorrenti muovono alla Corte di appello, relativo all’omissione di espresse risposte a tutte le doglianze compendiate nei motivi di impugnazione, è utile ricordare come, secondo un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente
che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254107 – 01).
Il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché generico e non autosufficiente.
Già il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle pagg. 66-74 della sentenza di primo grado, ha spiegato, dopo avere illustrato le principali coordinate strutturali del reato sanzionato dall’art. 434 cod. pen., che l’accertat sversamento su terreni agricoli di tonnellate di rifiuti pericolosi – in quant contenenti agenti inquinanti in concentrazione largamente superiore a quella consentita – ha determinato il pericolo di compromissione dell’equilibrio biofisico di un ambiente di estese dimensioni e di pregiudizio alla salute di una collettività indeterminata, in tal senso deponendo sia l’enorme quantitativo di sostanza immessa sul suolo che la diffusività del pericolo, suscettibile di propagazione anche alle generazioni future, stante l’incidenza sulle coltivazioni ivi insistenti.
Ha, nondimeno, ritenuto che, rimasto ignoto come ed in quale misura tali agenti abbiano inciso negativamente sull’ambiente circostante, determinando la distruzione o la compromissione dell’habitat naturale ovvero cagionando effetti negativi sulla salute di una comunità di persone, sia carente la prova della verificazione del disastro che costituisce evento del reato, onde il fatto dev essere qualificato ai sensi del primo comma dell’art. 434 cod. pen., concernente le ipotesi in cui la condotta illecita ha provocato pericolo per la pubbli incolumità, nel caso di specie ravvisabile in ragione dell’estensione cronologica del traffico illecito e della concreta incidenza dell’azione di spandimento termini di inquinamento del terreno e di contaminazione degli organismi, vegetali e non, che ne compongono l’ecosistema.
Il Tribunale ha, ancora, rilevato che le caratteristiche oggettive dei rifiuti de quibus agitur ed i miasmi dagli stessi prodotti hanno senz’altro consentito a COGNOME – titolare, peraltro, di specifiche competenze tecniche derivanti dalla maturata esperienza nel settore – di apprezzare compiutamente l’idoneità della perpetrata condotta di smaltimento a mettere a repentaglio il bene oggetto di tutela penale.
Del medesimo avviso si è mostrata, in argomento, la Corte di appello che, dopo avere ricordato che la fattispecie descritta dall’art. 434, primo comma, cod. pen., prescinde dalla produzione dell’evento di danno, ha richiamato, da un canto, l’esito degli espletati accertamenti tecnici, univocamente attestante la pericolosità dei rifiuti smaltiti, provenienti, per la quasi totalità, da impianti di depurazione di pubbliche fognature e scarichi industriali e, dall’altro, l’estensione territoriale delle aree interessate dall spandimento sul suolo, ricadenti nei comuni di Castel Volturno, Cancello e Arnone, San Tammaro e Villa Literno.
A fronte di un apparato motivazionale completo e coerente, il ricorrente svolge, in ordine al requisito della pericolosità dei rifiuti, che contesta con riferimento alla nocività, nella concentrazione rispettivamente accertata, delle sostanze rinvenute, quali zinco, carbonio, piombo, rame, cromo esavalente e trivalente, rilievi critici tanto ampi quanto inidonei ad evidenziare, nella sentenza impugnata, fratture razionali, profili di contraddizione o disallineamenti rispetto al sistema normativo.
Le predette censure si mantengono, infatti, sul piano della sterile confutazione delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito sulla scorta di quanto esposto da tecnici ed investigatori in ordine ai risultati delle analisi di laboratorio, che il ricorrente contesta attraverso deduzioni che non trovano riscontro nelle sentenze di merito né sono supportate da idonee allegazioni.
Il provvedimento impugnato, in altre parole, fa buon governo delle emergenze istruttorie laddove mutua il giudizio espresso, con dovizia di pertinenti argomentazioni, dal Tribunale in relazione alla concreta attitudine – per estensione territoriale e temporale, quantità di rifiuti smaltiti e diffusività del rischio – della condotta illecita ad esporre a pericolo la salubrità dell’ambiente e la salute delle persone.
Tanto, va conclusivamente notato, in linea con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Integra il reato di disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. la ripetuta e sistematica immissione nell’ambiente di fattori inquinanti, mediante tombamento, spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali per acque reflue di rifiuti pericolosi, quali fanghi e rocce da lavorazione industriale, anche sotto forma di compost contenente idrocarburi ad alto peso molecolare, percolato, amianto ed oli esausti, in quanto condotta produttiva di contaminazione e compromissione del suolo e dell’acqua, con conseguente processo di deterioramento ambientale di lunga durata» (Sez. 1, n. 7479 del 18/03/2021, dep. 2022, Mangia, Rv. 282683 – 01).
Quanto appena esposto a proposito del primo motivo conduce alla declaratoredi inammissibilità del quarto, con il quale COGNOME lamenta il rigetto della richiesta di disporre una perizia volta ad approfondire il tema dell’effetti compromissione ambientale, aspetto che, ha correttamente notato la Corte di appello, è stato adeguatamente scandagliato in sede dibattimentale, ove, peraltro, si è preso atto, come sopra ricordato, dell’assenza di prova piena circa la verificazione dell’evento previsto dal secondo comma dell’art. 434 cod. pen., così pervenendosi ad un risultato che rende superflua l’integrazione invocata dal ricorrente.
Manifestamente infondato è, del pari, il secondo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, il quale invoca l’applicazione, ai fini del calcolo della prescrizione, della normativa anteriore alla riforma operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che contempla, per i reati di disastro innominato e truffa aggravata, un termine massimo, calcolato tenendo conto della recidiva, di quindici anni.
La sospensione della prescrizione per un tempo complessivo – risultante dalla sentenza di appello – di due anni, due mesi e dodici giorni fa sì, invero, che l’indicato termine, decorrente, al più, dal gennaio 2004, non fosse decorso al 26 novembre 2019, data di emissione della sentenza di appello, restando, per altro verso, irrilevante, in ragione dell’inammissibilità di tutti i m separatamente dedotti, l’ulteriore periodo decorso dalla pronunzia di secondo grado sino a quella del giudice di legittimità.
Palesemente infondato è, ancora, il terzo motivo di ricorso, vertente sul rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di impugnazione relativo al ruolo direttivo che egli avrebbe svolto in seno alla RAGIONE_SOCIALE.
Diversamente da quanto obiettato dal ricorrente, il giudice di secondo grado, alla pag. 9, ha dato atto della specifica doglianza difensiva («A tanto si aggiunge che non sono stati indicati gli elementi probatori che dimostrano la sussistenza del ruolo di promotore e organizzatore attribuito dal Tribunale all’appellante»), che ha disatteso attraverso il richiamo alla decisione di primo grado che, sul punto, ha articolato (cfr. pag. 58) cospicue considerazioni riguardo la veste qualificata di NOME COGNOME, ideatore del traffico illecito, che ha, altresì organizzato e diretto, secondo quanto emerge anche dalle conversazioni intercettate.
Del tutto infondato è, dunque, l’assunto posto a base della censura che, vieppiù, discende dalla proposizione di un motivo di appello affetto, a sua volta, da tangibile genericità perché sviluppato su un piano di insuperabile astrattezza
e senza confrontarsi con le pertinenti ed appropriate argomentazioni addotte dal Tribunale a supporto dell’attribuzione all’imputato di veste qualificata in ambito associativo.
Manifestamente infondate sono, altresì, le doglianze articolate da RAGIONE_SOCIALE con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, i giudici di merito hanno debitamente illustrato, in primis, le ragioni che li hanno indotti ad applicare l’aumento per la recidiva reiterata e specifica che, ai sensi dell’art. 99, secondo e quarto comma cod. pen., hanno stabilito nella misura fissa di due terzi della pena base, così determinandosi in ossequio alle indicazioni che si traggono dall’esperienza giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464 – 01), ovvero sulla base dall’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
In proposito, il Tribunale aveva già notato che «le condotte da ultimo perpetrate appaiono frutto di una accresciuta capacità delinquenziale e denotano maggiore spregiudicatezza, acquisita anche in ragione delle pregresse esperienze criminose» ed aggiunto che «a connotare negativamente tali condotte concorre, ulteriormente, l’enorme profitto tratto dai soggetti agenti (ed in particolare dal COGNOME), il quale rappresenta certamente il fine ultimo delle azioni accertate, per il cui raggiungimento gli imputati non hanno avuto scrupoli a determinare un grave danno all’ambiente ed esporre a rischio la salubrità dell’intera collettività che vive (nonché delle generazioni future) nelle terre interessate dal massiccio illecito sversamento di rifiuti, sistematicamente operato dai correi attraverso la RAGIONE_SOCIALE ed un sistema organizzato ed ormai consolidatosi nel tempo».
. Il giudice di primo grado aveva, altresì, segnalato come «di maggiore gravità si connota la condotta di NOME NOME, atteso il ruolo di ideatore, come accertato, dell’intera attività, nella sua qualità di gestore di fatto dell’impianto di compostaggio e di soggetto che intratteneva i rapporti con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’illecita gestione dei rifiuti», potendo, inoltre, «trascurarsi che l’imputato era il soggetto nel cui precipuo interesse economico l’intera attività era compiuta, traendo quest’ultimo ingenti guadagni (del giro di svariati milioni di euro) dalle modalità con le quali trattava le migliaia di tonnellate di rifiuti conferite al suo impiant
(ossia sversandole direttamente nei terreni limitrofi piuttosto che sottoporle a costose operazioni di recupero)»
Valutazioni, queste, ribadite dalla Corte di appello, a cui giudizio «l’estrema gravità dei fatti oggetto di contestazione – per la loro spregiudicatezza, diffusività e odiosità – risulta chiaramente indicativa dell’accentuata pericolosità dell’imputato (già gravato da plurimi precedenti), il quale ha dimostrato di non avere alcuna considerazione dei rischi di compromissione della salute pubblica pur di raggiungere i personali scopi di arricchimento, cosicché l’invocata esclusione della recidiva è destituita di qualsivoglia fondamento».
La sentenza impugnata si palesa pertanto, anche sotto questo aspetto, tetragona ai rilievi critici di COGNOME che, nell’invocare, con specifico riferimen all’offensività ed all’epoca delle pregresse manifestazioni criminali, un divers esito dell’esercizio della discrezionalità, non indicano né colgono vizi rilevabili sede di legittimità.
Per quanto concerne, infine, il dinego delle circostanze attenuanti generiche e la concreta commisurazione della pena, il ricorrente svolge, con il sesto motivo, considerazioni critiche di assoluta inconsistenza, che non tengono conto degli ampi e coerenti rilievi dedicati da entrambi i giudici di meri all’elevatissima offensività delle condotte accertate, all’intensità del dolo ed a personalità dell’imputato, desunta anche dal suo curriculum giudiziario, idonei a smentire in radice l’asserzione difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di indicare, se non attraverso un ragionamento apodittico e tautologico, le ragioni preclusive all’accoglimento del relativo motivo di impugnazione.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che «In tema di impugnazione, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incors il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 01; nello stesso senso, con riferimento al ricorso per cassazione, vedi anche Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 – 01).
Ora, nel caso di specie, al cospetto di una decisione, quale quella adottata dal Tribunale, chiara nell’enucleare i termini del consapevole concorso di COGNOME ad una attività suscettibile di arrecare nocumento alla pubblica incolumità, il ricorrente ha genericamente esposto di avere dedicato al tema quattro paragrafi del primo motivo di appello ed ha omesso di indicare, con la prescritta analiticità, da quali elementi si dovrebbe trarre, in modo evidente ed incontestabile, la prova dell’insussistenza degli elementi costitutivi del reato ascrittogli, onde palese appare, sotto questo versante, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Parimenti privo di pregio è il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, tendente a contestare la legittimità del percorso argomentativo sotteso al rigetto del motivo di appello afferente alla sua responsabilità per il reato di traffico illecito di rifiuti.
L’imputato, per tale via, ripropone questioni che, già introdotte innanzi alla Corte di appello, sono state, in quella sede, esaminate in modo esaustivo e logicamente ineccepibile, avuto riguardo, specificamente:
alla rilevanza, sotto il profilo causale, del contributo garantito da COGNOME il quale, ricevendo sul proprio fondo, i rifiuti pericolosi, è stato senz’altro consapevole della consistenza del prodotto, che non aveva subito alcuna trasformazione fisica o chimica e che, già alla vista, non poteva essere, in buona fede, qualificato come compost; sul punto, peraltro, valgono le perspicue osservazioni sviluppate, alle pagg. 54-56 della sentenza di primo grado, dal Tribunale che ha, per altro verso, sottolineato che la corresponsione, in favore di NOME, di un compenso dimostra, una volta di più, che il prodotto riversato sul suo fondo non era ammendante o fertilizzante, sostanza che, utile nella conduzione dell’attività agricola, egli, secondo logica, avrebbe dovuto pagare;
all’assenza di contraddittorietà della condanna per il reato ambientale rispetto all’assoluzione dall’addebito ex art. 416 cod. pen., che si fonda su differenti presupposti;
all’inattendibilità della versione alternativa offerta da COGNOME in ordine ai rapporti da lui intrattenuti con COGNOME e, precipuamente, ad una compravendita della quale non vi è, in atti, alcuna traccia.
La motivazione della sentenza impugnata, vagliata, more solito, in combinazione a quella della sentenza di primo grado, si rivela solida e resistente alle sterili obiezioni del ricorrente, che con tale pronunciamento rinunzia, in sostanza, a confrontarsi.
9. In ordine al terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, va ricordato, sulla scia di consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico (che ha superato quello, da tempo abbandonato, di segno opposto, espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 – 01), che «La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione» (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490 – 01; nello stesso senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802 – 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214 – 01).
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha individuato in quindici anni, tenuto conto degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione del rea commesso da COGNOME, sicché, tenuto anche conto dei periodi di sospensione, pari, nel complesso (cfr. la sentenza impugnata, pag. 10), a due anni, due mesi e dodici giorni, tale termine, decorrente dall’i marzo 2005, alla data del 2 novembre 2019 non era ancora integralmente decorso.
10. Parimenti ineccepibile è la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello afferente all’applicazione dell’aumento per l recidiva, giustificata, in ossequio alle indicazioni che si traggono dall’esperienz giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 3, GLYPH n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464 – 01), dall’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
In proposito, il Tribunale aveva già notato che «le condotte da ultimo perpetrate appaiono frutto di una accresciuta capacità delinquenziale e denotano maggiore spregiudicatezza, acquisita anche in ragione delle pregresse esperienze criminose» ed aggiunto che «a connotare negativamente tali condotte concorre, ulteriormente, l’enorme profitto tratto dai soggetti agenti , il rappresenta certamente il fine ultimo delle azioni accertate, per il cu raggiungimento gli imputati non hanno avuto scrupoli a determinare un grave danno all’ambiente ed esporre a rischio la salubrità dell’intera collettività c
vive (nonché delle generazioni future) nelle terre interessate dal massiccio illecito sversamento di rifiuti, sistematicamente operato dai correi attraverso la RAGIONE_SOCIALE ed un sistema organizzato ed ormai consolidatosi nel tempo».
Valutazioni, queste, ribadite dalla Corte di appello, a cui giudizio le odierne contestazioni «sono espressive della accresciuta pericolosità dell’appellante rispetto ai fatti di cui alle plurime precedenti condanne per reati contro il patrimonio e in materia di armi» ed aggiunto che «nessuna efficacia deterrente hanno spiegato i precedenti provvedimenti di indulto».
La sentenza impugnata si palesa dunque, anche sotto questo aspetto, tetragona ai rilievi critici di COGNOME che, nell’invocare un diverso esito dell’esercizio della discrezionalità, non indicano né colgono vizi rilevabili in sede di legittimità.
11. Incensurabile è, analogamente, la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, illo tempore fissato in un anno di reclusione, oggetto del quinto ed ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che Tribunale e Corte di appello hanno collegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell’art. 133 cod. pen., all’elevata lesività della condotta criminosa ed al contributo causale, tutt’altro che trascurabile, da lui offerto, in tal modo disattendendo, attraverso considerazioni esenti da fratture razionali ed aderenti alle emergenze istruttorie, le contrarie obiezioni del ricorrente, relative alla pretesa marginalità del ruolo assunto ed al carattere «non allarmante» di una personalità che si è visto essere, invece, segnata, da plurime condanne definitive per reati di notevole offensività.
Considerato, peraltro, che la pena base stabilita dai giudici di merito è comunque inferiore, a fronte di una sanzione detentiva massima di sei anni di reclusione, alla media edittale, pertinente si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
12. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono ess pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 20 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non su elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza ver colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declar dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somm in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 eur
Gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sos nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, da liquidars modi e nei termini indicati in dispositivo, stante l’ammissione di tale sog patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresent difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di paga ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in fa dello Stato.
Così deciso il 23/05/2023.