Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 830 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 25/8/1993; avverso l’ordinanza in data 10/6/2024 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri con ogni conseguenziale statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 10/6/2024, il Tribunale di Taranto, adito ex a 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’intere COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis, 452 cod. pen, e 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12, contestati ai capi B) e C) della preliminare r perché, in concorso con altri, dal gennaio al giugno 2023, aveva realizzato la pe abusiva di tonnellate della specie marina oloturia asportate illecitamente
fondali marini così cagionando un grave danno alla biodiversità presente nei tra di mare interessati nonché l’alterazione grave ed irreversibile del loro ecosis confermando la misura della custodia in carcere applicata in relazione al reat disastro ambientale, “previo assorbimento nello stesso del delitto di inquinamen ambientale”, dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/4/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, il quale, con il primo motivo, denuncia il viz motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta esistenza di indizi di colpevolezza con riferimento all’ipotizzato concorso morale nel reat disastro ambientale.
Si sottolinea, in primo luogo, che “nessuna delle conversazioni riportate ne parte motiva del provvedimento di rigetto vede coinvolto direttamente il sign NOME COGNOME: esse vedono, al contrario, come interlocutore sempre il padr NOME COGNOME“. In particolare, si rileva che dall’attività captativa emer solamente che NOME aveva “interloquito unicamente con il padre in ordine al qualità del prodotto, alla commercializzazione successiva”.
Si assume, poi, che dall’attività captativa non era emerso che le richies NOME COGNOME ai fornitori tarantini di oloturie avessero innescato l’attiv pesca abusiva, risultando, invece, che l’associazione composta da COGNOME NOME COGNOME e NOME poteva contare su pescatori di frodo che quotidianamente era impegnati nell’asportazione di quintali di oloturie e su canali di vendita echinodermi del tutto autonomi rispetto al ricorrente per concludere che Luig NOME COGNOME non avevano fornito alcun contributo alla verificazione dell’evento lesivo.
Si aggiunge, poi, che le conversazioni intercettate smentivano l’attendibi estrinseca delle dichiarazioni accusatorie di “COGNOME NOME“, COGNOME e COGNOME, Tribunale valorizzate per dimostrare il contributo causale arrecato “dai COGNOME in termini di rafforzamento del proposito delittuoso e ciò in quanto:
dopo che i rapporti del “gruppo tarantino” con “i COGNOME” si erano interrott “sodali COGNOME, COGNOME e COGNOME” avevano proseguito l’attività di raccolta oloturie intensificando i contatti con gli altri acquirenti, primo fra t Binhuang;
anche prima dell’interruzione dei rapporti, comunque, “COGNOME, COGNOME“, contrariati per le continue lamentale dei COGNOME per la qualità e il l di pulizia delle oloturie, avevano manifestato l’intenzione di individuare acqui meno esigenti dei predetti.
Si sostiene, ancora, che:
NOME COGNOME aveva coadiuvato il padre solo nell’attività di commercializzazion del prodotto per cui non poteva aver fornito alcun contributo psicologi
eziologicamente rilevante all’insorgenza o al rafforzamento del proposi delittuoso relativo alla raccolta delle oloturie;
era rimasta “sguarnita di motivazione” la richiesta difensiva di sussumere condotta ascritta a Cardano nel delitto di ricettazione;
non erano stati acquisiti dati certi in ordine “alle misurazioni quantificazione di un danno certo e concreto che le vicende oggetto d procedimento penale de quo abbiano potuto cagionare”.
3. Con il secondo motivo, si denunciano il vizio di motivazione in relazione pericolo di reiterazione dei reati e la violazione di legge con riferiment sussistenza dell’attualità del pericolo. Si sostiene che il Tribunale sarebbe i in una “intollerabile” sovrapposizione fra “l’astratta possibilità” e il c pericolo di reiterazione criminosa. Si assume che il “mero richiamo al sequest del 2023” fatto del Tribunale non poteva assumere rilevanza in quanto non er accompagnato “da alcuna indicazione circa la misura ed il titolo del coinvolgiment del sig. NOME COGNOME” e, comunque, non era indicativo dell’esistenza un’organizzazione e di una rete di contatti in grado di permettere la reitera dei reati.
Si contesta, ancora, il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflitt rilevando che il diniego all’applicazione degli arresti domiciliari da par Tribunale distrettuale non teneva conto del fatto che NOME COGNOME si era limi ” a mettere a disposizione dell’azienda di famiglia le sue risorse, ricevend eseguendo gli ordini impartiti dal padre” e che la commercializzazione del oloturie esige “una costante presenza fisica” che la misura degli arresti domici non avrebbe consentito di assicurare, così da risultare idonea a scongiurare reiterazione di reati della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va chiarito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunci con ricorso per Cassazione, “il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla pec natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il gi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’abbiano indotto a affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controll congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizian rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, P.M in proc. Tiana, Rv. 25546001)” ( Sez. 3, n. 29361 del 5/6/2018,Fall).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso si concretizza in censure che esulano dal controllo di legittimità, in quanto propongono una differente valutazione dei dati probatori, funzionale ad accreditare una diversa e meno grave ricostruzione dei fatti, che, comunque, risulta anche manifestamente infondata, in quanto smentita dagli indizi valorizzati nell’ordinanza impugnata e contrastante con consolidati principi giurisprudenziali.
Quanto alla censurata motivazione spesa in tema di gravità indiziaria per l’ipotesi di concorso morale nel delitto di disastro ambientale, rileva la Corte che gli argomenti esposti con motivazione diffusa, logica e coerente rispetto alle emergenze indiziarie scrutinate nell’ordinanza genetica, portano ragionevolmente a ritenere integrata, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l’obiettiva esistenza di tutti gli element richiesti dalla legge per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie ritenuta nel provvedimento del 5/4/2024. Il Tribunale ha sul punto argomentato valorizzando la ininterrotta continuità dell’iter criminis, disvelata dalla intercettazioni telefoniche, che dimostrano che NOME COGNOME e il di lui figlio NOME, rappresentavano il principale canale di commercializzazione delle oloturie che i pescatori tarantini facenti capo all’associazione composta da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME e quelli che conferivano a COGNOME NOME asportavano illegalmente dai fondali marini, e dando ampio risalto alle dichiarazioni rese da COGNOME NOMECOGNOME che aveva dichiarato che la raccolta degli echinodermi era iniziata nel 2021 ” a fronte della specifica richiesta” “dei COGNOME“, che gli avevano assicurato che avrebbero comprato quegli animali pagando un prezzo che avrebbe garantito margini di profitto considerevoli, e di NOMECOGNOME che aveva dichiarato che dal 2021 e sino al 2023 aveva effettuato in media due viaggi a settimana per trasportare, ogni volta, per conto di COGNOME NOME, 15/18 chili di oloturie “ai Cardano”, consegnandole “più spesso al padre, qualche volta al figlio”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale, ancora, ha sottolineato come COGNOME Franco “intervenisse esplicitamente presso i fornitori tarantini per incitarli a procurare sempre maggiori quantità di prodotto invitandoli a intensificare la pesca ingaggiando altri sommozzatori”.
Inoltre, a confutazione dell’argomento difensivo, circa la non attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME NOME, va osservato che i dialoghi oggetto di intercettazioni riportati nel provvedimento impugnato rivelano che la pesca illegale in tanto aveva luogo in quanto COGNOME NOME e i suoi sodali e COGNOME NOME avevano la certezza, in forza degli accordi intercorsi, di poter contare sulla disponibilità di COGNOME NOME e del figlio NOME ad acquistare i prodotti pescati, purché aventi le dimensioni concordate.
L’importanza che NOME e NOME COGNOME avevano per i pescatori e gli intermediari è dimostrata da due telefonate, successive al sequestro, avvenuto a
Bari il 9/3/2022, di un TIR della Zaf Frigo Trans che trasportava kg. 3.700 di oloturie che NOME e NOME COGNOME avevano affidato al vettore per il trasporto in Grecia.
A seguito del sequestro, NOME e NOME COGNOME smisero di acquistare le decine di chili – se non quintali- di oloturie che venivano loro giornalmente offerte dall’associazione di COGNOME Filippo o da COGNOME Luigi.
La decisione determinò immediatamente la sospensione o comunque una forte riduzione dell’attività di pesca. Tant’è che, il 12/3/2022, venne intercettata una conversazione fra COGNOME NOME e COGNOME nel corso della quale il secondo chiese al primo se “potesse fare uscire le barche” e, alla risposta negativa, ribatté: ” E quando dobbiamo lavorare?” ( RIT 11/2022 n. 1944 del 12/3/2022, riportata a pag. 114 dell’ordinanza). Il 10/5/2022, ancora, COGNOME invitò il pescatore NOME COGNOME ad aspettare, prima di prendere il mare, che NOME COGNOME, rimasto, dopo l’interruzione dei rapporti commerciali con NOME e NOME COGNOME,in quel momento l’unico compratore delle oloturie conferite all’associazione confermasse l’interesse ad acquistare il pescato. Ebbene, prima del 9/3/2022, giorno del sequestro del TIR, tale esigenza non sussisteva in quanto NOME e NOME COGNOME rappresentavano un canale sicuro di smaltimento degli echinodermi pescati.
Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’attività di NOME COGNOME era sinergica a quella del padre, coadiuvandolo sia nella preparazione delle operazioni di esportazione ma anche nella gestione dei rapporti con i fornitori tarantini, con cui il ricorrente interagiva in prima persona senza alcuna necessità di spendere il nome del padre o di richiedere al medesimo l’assenso per le iniziative che voleva intraprendere, così dimostrando un’autonomia e un potere decisionale che non trova spiegazione nella ricostruzione difensiva, volta a prospettare NOME come un mero esecutore delle disposizioni del padre NOME.
Tale conclusione trova riscontro non soltanto nelle intercettazioni richiamate nell’ordinanza ma anche nelle dichiarazioni rilasciate da COGNOME NOME nella cui ricostruzione sia l’accordo iniziale che dette il via alla pesca delle oloturie sia l successiva fase esecutiva vengono riferita “ai Cardano”, così equiparando il ruolo di NOME a quello del figlio NOME
Con tali argomentazioni il ricorrente sostanzialmente non si confronta, ribadendo le censure poste all’attenzione del riesame senza considerare le risposte date a quelle censure dal Tribunale distrettuale.
NOME COGNOME e il figlio, quindi, furono i principali artefici del disastro ambientale contestato in quanto i canali commerciali di cui disponevano consentivano la monetizzazione di qualunque quantitativo di oloturie loro offerto assicurando ai pescatori che facevano capo a COGNOME, COGNOME e COGNOME e a COGNOME NOME i margini di profitto elevati cui la raccolta era finalizzata.
La qualificazione della loro condotta in termini di concorso nel reato di disastro ambientale, in quanto determinatori e comunque istigatori della risoluzione che portò numerosi pescatori a dedicarsi con continuità alla pesca illegale delle oloturie trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, anche risalente, che giustifica la responsabilità concorsuale del determinatore con l’abbrivio dato alla serie causale che ha portato alla consumazione del delitto ( Sez. 4, n. 38107, del 17/9/2010, Tola, rv. 248406; Sez. 1, n. 12595 del 1/12/1998, COGNOME, in motivazione) e quella dell’istigatore con il contributo psichico volto a rendere più saldo e maggiormente concreto il proposito delittuoso dell’esecutore (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 01 relativa alla promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri; conf. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, COGNOME, Rv. 205408; in senso conforme v. Sez. 5, n. 15100 del 07/03/2002, Messina, Rv. 221176 nonché, di recente, Sez. 2, n. 30788 del 16/09/2020, COGNOME, Rv. 279912, non mass. sul punto).
I quantitativi di prodotto acquistati mensilmente e la genericità delle censure difensive in ordine ai danni arrecati da una pesca così intensiva degli echinodermi, a fronte della logica e articolata offerta sul punto dal Tribunale, consentono di disattendere gli ulteriori argomenti volti a denunciare il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di disastro ambientale.
In punto di censurata attualità e concretezza delle divisate esigenze cautela ri (ritenute nel massimo grado), il Tribunale ha argomentato traendo convincimento dalla spregiudicatezza e pervicacia criminale di NOME e NOME COGNOME i quali, nonostante il sequestro del 9/3/2023, mantennero i rapporti con gli importatori esteri e con i pescatori tarantini continuando a commercializzare le Oloturie.
Tale conclusione è tratta dal Tribunale:
da due intercettazioni, una relativa a una conversazione del 13/3/2022, e l’altra del 26/3/2022 dalle quali emerge che NOME COGNOME, dopo il sequestro del TIR, era alla ricerca di “un altro posto garbato per continuare a lavorare”;
dal sequestro il 13/12/2023 di kg. 286,50 di oloturie che NOME COGNOME stava trasportando utilizzando l’auto intestata al padre per consegnarle al corriere che lo attendeva;
dalle dichiarazioni di COGNOME che ha sostenuto che sino al 2023 aveva continuato a trasportare le oloturie lui affidate da COGNOME NOME ai Cardano.
Tale processo inferenziale si sottrae alle generiche censure difensive risultando le premesse che lo fondano, attesa anche la stretta collaborazione fra padre e figlio disvelate dalle telefonate intercettate e dalle chiamate in correità, idonee a sorreggere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia che NOME COGNOME, con il concorso del figlio NOME, dopo aver trovato un “posto garbato”,
aveva ripreso a commercializzare le oloturie nonostante il sequestro del marzo 2022.
Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quindi, fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell’indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri logici, linear e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparato motivazionale del tutto simile, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.
Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di misure cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito della “concretezza” riguardi l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l’indagato, verificandosi l’occasione, possa ricadere nel delitto mentre l’attualità del pericolo non vada equiparata all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, Fall Baye; Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,Verga,Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, COGNOME).
A pagina 181 dell’ordinanza, infine, “la spregiudicatezza, l’avidità e la capacità a delinquere dell’indagato” e la possibilità di mantenere i contatti con soggetti coinvolti a vario titolo nel circuito del commercio e traffico internazionale di oloturie avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati dal Tribunale per giustificare l’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie.
Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a formulare una differente valutazione, ossia che la commercializzazione delle oloturie necessiti di “contatti diretti e continui” che gli arresti domiciliari sarebbe in grado di impedire, che risulta smentita dagli indizi compendiati nell’ordinanza impugnata.
Il motivo di ricorso che insiste per un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari in tema di scelta della misura è, dunque, manifestamente infondato.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2024