Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato a Orune il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Australia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2021 RAGIONE_SOCIALE Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che 14 4 a concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALEe spese e competenze del grado di legittimità; udito per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALEe spese “é competenze del grado di legittimità;
udito per le parti civili NOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALEe spese e competenze del grado di legittimità; udita per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALEe spese e competenze del grado di legittimità; uditi per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO in sostituzi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 luglio 2016 il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione ciascuno in relazione al reato di disastro ambientale di cui all’art. 449 cod. pen., in relazione all’art. 434 cod. pen., di cui al capo a), consumatosi nella Darsena Servizi del RAGIONE_SOCIALE Industriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nelle aree limitrofe fino al 19 gennaio 2011; con la medesima sentenza gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; gli imputati erano poi NUMERO_CARTA assolti per insussistenza del fatto dalla contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. loro contestata sub b). Agli imputati, COGNOME quale responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione dei siti da bonificare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME quale responsabile Taf RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE, COGNOME quale responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area operativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato contestato al capo a) di avere cagionato, omettendo per colpa di adottare le opportune cautele, un disastro ambientale, conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti.
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, investita RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni degli imputati, le ha respinte con sentenza del 14 dicembre 2021, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti a rifondere le spese processuali del giudizio di appello alle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, con gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo hanno affidato a nove motivi.
2.1. Con il primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., per la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Hanno esposto che sia nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, sia innanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la contestazione aveva sempre riguardato la causazione di un disastro ambientale colposo conseguente allo sversamento in mare di sostanze inquinanti; nella sentenza di primo grado
era però stata esclusa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE verificazione di un disastro ambientale nella matrice mare, per insussistenza di pericolo per la pubblica incolumità, ritenendolo invece sussistente nella diversa matrice ambientale aria, benché tale fatto diverso non fosse mai stato contestato, né nell’incidente probatorio, né nel corso del giudizio abbreviato, cosicché rispetto a esso gli imputati non avevano mai potuto difendersi in contraddittorio; la relativa eccezione di nullità per difet di correlazione tra contestazione e sentenza era stata disattesa dalla Corte d’appello richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude, nei reati colposi, l’immutazione del fatto nel caso di aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica. Tale richiamo risultava, però, errato, in quanto non vi era stata aggiunta di profili di colpa, generica o specifica, rispetto alla origina contestazione, bensì mutamento RAGIONE_SOCIALEo stesso fatto contestato, e la sola circostanza che le indagini avessero preso l’avvio dall’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria nella Darsena di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non determinava l’estensione a tale matrice ambientale RAGIONE_SOCIALE contestazione, che era sempre rimasta fuori dal perimetro RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e del processo, tanto che nessun accertamento specifico era mai stato condotto sull’aria e neppure i periti avevano mai affrontato il problema del rapporto tra concentrazione di benzene in acqua e in aria, con la conseguente compromissione del diritto di difesa degli imputati, che non avevano mai avuto la possibilità di difendersi in relazione a tale contestazione.
2.2. In secondo luogo, hanno lamentato l’omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. COGNOME e del dott. COGNOME, acquisita all’udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria, mediante la quale erano state sottolineate la errata individuazione da parte del primo giudice dei limiti normativi di riferimento (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità RAGIONE_SOCIALE‘aria), e anche l’insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base RAGIONE_SOCIALEe concentrazioni in aria rilevat nel monitoraggio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in considerazione RAGIONE_SOCIALE impossibilità di determinare una correlazione tra le concentrazioni di benzene nell’acqua e le concentrazioni RAGIONE_SOCIALE medesima sostanza nell’aria; nella medesima relazione era anche stata spiegata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE correlazione operata dai giudici di merito tra l concentrazioni di benzene nell’acqua del mare e le concentrazioni RAGIONE_SOCIALE medesima sostanza nell’aria, che erano dipendenti anche dalle temperature e dalla pressione RAGIONE_SOCIALE colonna d’aria sovrastante le acque di mare, con il conseguente travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove considerate dai giudici di merito.
2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato l’errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alla affermazione RAGIONE_SOCIALE esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti.
Hanno, anzitutto, censurato l’affermazione RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità, fondata sul non aver impedito la propagazione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALEe acque di falda provocato dalla gestione SIR al mare e all’aria, in quanto tale condotta non rientra tra quelle tipiche del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. in assenza di condotte ulteriori e successive a quelle che avevano determinato l’iniziale inquinamento, idonee a ledere ulteriormente le matrici ambientali e a sostenere causalmente l’evento (si richiama la sentenza n. 47779 del 2018). Nella vicenda in esame non vi era prova del rilascio di contaminanti nei terreni RAGIONE_SOCIALEo stabilimento successivamente al 21/12/1998 e gli imputati non avevano mai posto in essere condotte riconducibili a nuove emissioni inquinanti, cosicché le condotte puramente omissive addebitate ai ricorrenti non potevano essere considerate alla stregua di un contributo positivo di ulteriore inquinamento.
In secondo luogo, hanno contestato la configurabilità nei propri confronti di una posizione di garanzia idonea a fondare l’addebito contestato, a titolo di responsabilità omissiva impropria, evidenziando che gli obblighi di bonifica di cui agli artt. 242 e ss. d.lgs. 152/2006 a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non erano sorti ex lege a seguito di condotte inquinanti poste in essere dalla stessa, bensì solo a seguito RAGIONE_SOCIALE determinazione dirigenziale n. 1969 del 11/4/2018 RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE, ben oltre il periodo oggetto di contestazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa, all’epoca dei fatti, l’esistenza di una posizione di garanzia a carico degli imputati.
2.4. Con il quarto motivo hanno lamentato un ulteriore vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, a proposito RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE riferibilità RAGIONE_SOCIALE contaminazione riscontrata nella Darsena alla RAGIONE_SOCIALE e ai ricorrenti, non essendo, state adeguatamente considerate dalla Corte d’appello le censure sollevate sul punto con l’atto d’impugnazione.
Mediante tale gravame era stato evidenziato il differente tipo di contaminazione riscontrato a monte e a valle RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica; con il medesimo atto era anche stato sottolineato come la conferenza dei servizi istruttoria RAGIONE_SOCIALE‘agosto 2011 avesse accertato che il benzene rinvenuto nel bacino RAGIONE_SOCIALE Darsena non aveva origine nella zona RAGIONE_SOCIALEo stabilimento a monte RAGIONE_SOCIALE barriera, che era perfettamente in funzione, ma proveniva da sacche di prodotto giacente nella fascia a valle del sistema di RAGIONE_SOCIALE, risalenti a epoca antecedente la messa in funzione del sistema stesso; a tali rilievi la Corte d’appello aveva risposto in modo generico e non supportato da alcun accertamento tecnico, ipotizzando in modo congetturale che l’attraversamento da parte di acque di falda o superficiali di terreni contaminati da varie sostanze, come quelli del sito industriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potesse aver dato luogo a modifiche di composizione, sia in termini di rapporti percentuali tra i vari inquinanti, sia anche di comparsa o scomparsa di taluni composti.
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Hanno aggiunto che con l’atto d’appello era stato evidenziato che l’estrema variabilità dei risultati confermava la tesi che il benzene non veniva veicolato dalle acque di falda ma doveva provenire da una ulteriore e diversa fonte di acqua sita nell’area RAGIONE_SOCIALE Darsena, giacché in caso di malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica l’afflusso di contaminanti avrebbe dovuto essere costante; anche a tali rilievi la Corte d’appello aveva risposto in modo generico e assertivo, riproponendo gli argomenti di cui si era avvalso il primo giudice, costituiti dalla variabilità d portata RAGIONE_SOCIALE falda sotterranea e dalla influenza RAGIONE_SOCIALEe correnti marine, con la conseguente carenza e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione anche su tale aspetto.
Con l’atto d’appello era stata sottolineata anche l’anomalia RAGIONE_SOCIALE presenza di acqua dolce nella Darsena, spiegabile con la presenza di una fonte aggiuntiva di acqua nella Darsena, che doveva essere considerata l’origine RAGIONE_SOCIALE contaminazione ivi rinvenuta, e anche a tali rilievi la Corte d’appello aveva risposto in modo generico, sostanzialmente riportandosi a quanto esposto al riguardo nella sentenza di primo grado, nella quale tale presenza anomala di acqua dolce era stata ricondotta, in modo assertivo, al malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Col medesimo atto di impugnazione era stata criticata anche la rilevanza attribuita dal primo giudice all’arresto di un pozzo RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica, che non poteva costituire conferma del malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica ritenuta causa del disastro, ma anche tali rilievi erano stati disattesi attraverso un generico e immotivato richiamo a quanto esposto sul punto nella sentenza di primo grado.
2.5. Con il quinto motivo hanno lamentato la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazione ai profili di colpa ritenuti sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta con l’atto d’appello, richiesta che la Corte d’appello aveva disatteso con motivazione generica e comunque insufficiente, in quanto meramente ripetitiva di quella RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Hanno esposto che con il sesto motivo d’appello avevano evidenziato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo la quale gli imputati sarebbero stati consapevoli fin dal 2008 RAGIONE_SOCIALE inidoneità RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica, la prima comunicazione all’azienda con cui erano stati comunicati i risultati RAGIONE_SOCIALEe analisi condotte nei mesi precedenti dalla RAGIONE_SOCIALE di
iniziative necessarie per affrontare e risolvere tale problema, tra l’altro attivand la procedura per l’apertura in emergenza e in deroga alle procedure aziendali di una commessa avente a oggetto la predisposizione di un piano di indagine RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE Darsena, come richiesto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tra l’altro aveva accertato l’efficienza RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica.
In relazione a tali censure svolte con il sesto motivo d’appello era stata chiesta l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione comprovante le iniziative intraprese dagli imputati nel luglio/agosto 2010, successivamente alla ricezione RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni con le quali erano stati resi noti i risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini ambienta e lo stato di contaminazione da benzene riscontrato nella Darsena, e RAGIONE_SOCIALE relazione di consulenza RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, pur dando atto di tali doglianze e RAGIONE_SOCIALEe relative richieste, le aveva disattese sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni del primo giudice, ripetendone in modo identico il percorso argomentativo, come emergeva dal raffronto tra le pagine 132 e seguenti RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e la pagina 176 RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, il cui contenuto risultava identico, senza, comunque, esaminare i plurimi profili di censura devoluti alla Corte territoriale con l’atto d’impugnazione.
Anche con riferimento alla sussistenza di una condotta colposa degli imputati non solo antecedente ma anche concomitante all’evento, oltre che alla prevedibilità di quest’ultimo, i ricorrenti hanno lamentato l’assoluta carenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, non essendo stato considerato in alcun modo l’aspetto RAGIONE_SOCIALEe iniziative adottate dagli imputati dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALE contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque RAGIONE_SOCIALE Darsena. In particolare la Corte d’appello aveva ribadito la censura alla condotta degli imputati contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale essi avrebbero dovuto realizzare una barriera fisica sotterranea idonea a impedire il deflusso RAGIONE_SOCIALEe acque verso il mare, omettendo di considerare che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 28/11/2011, aveva approvato il progetto di bonifica RAGIONE_SOCIALE falda senza richiedere la realizzazione di alcuna barriera fisica, ma confermando l’idoneità dei sistemi di sbarramento idraulico già esistenti, e senza neppure considerare i limitati poteri di spesa e di intervento attribuiti agli imputat
2.6. Con un sesto motivo hanno lamentato una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME e anche con riguardo ai difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Hanno eccepito, anzitutto, che la contestazione faceva riferimento alla veste del COGNOME di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘area operativa Taf RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che questi aveva però assunto solamente dal 1/6/2011, con la conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE stessa, posto che le condotte contestate erano state limitate al periodo compreso tra febbraio 2010 e gennaio 2011, ma anche tale rilievo non era stato
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considerato dalla Corte d’appello, che si era limitata anche su tale aspetto a riproporre la motivazione del primo giudice.
Hanno, inoltre, lamentato la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE effettiva condotta tenuta dallo stesso COGNOME, che non appena venuto a conoscenza degli esiti degli accertamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE si era attivato, entro i limiti RAGIONE_SOCIALEe sue attribuzioni RAGIONE_SOCIALE‘epoca, verificando la tempestiva e corretta rispost RAGIONE_SOCIALE‘intera struttura aziendale, garantendo il successivo coordinamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni specialistiche di sede e affidandosi alla richieste di apertura RAGIONE_SOCIALE commesse di emergenza attivate dalla struttura di sito, mediante le quali l’azienda aveva dato corso agli interventi richiesti dagli enti per fronteggiare la situazion emersa. Nonostante ciò, era stata affermata la responsabilità di tutti gli imputati senza considerare la specificità RAGIONE_SOCIALEe funzioni ricoperte da ciascuno di essi e i poteri di spesa loro conferiti.
Tali aspetti erano stati tutti sottoposti alla Corte d’appello con i motivi gravame, disattesi anche a tale proposito attraverso un generico e acritico rinvio alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, privo di effettiva considerazione RAGIONE_SOCIALEe doglianze degli appellanti.
2.7. Con il settimo motivo hanno lamentato l’omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME.
Hanno esposto che in relazione alla contestazione di inerzia RAGIONE_SOCIALE‘Ingegner COGNOME, con l’atto d’appello era stata chiesta l’acquisizione dei documenti allegati sub 4, 5 e 6, allo scopo di dimostrare come successivamente al febbraio 2010 lo stesso si fosse prontamente e immediatamente attivato allo scopo di dare risoluzione al problema RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE Darsena, riscontrato per la prima volta nel febbraio 2010, ma anche in relazione a tale richiesta la Corte d’appello non si era pronunciata, omettendo tra l’altro di considerare che solamente il 26/7/2010 gli enti pubblici avevano informato la RAGIONE_SOCIALE dei risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini ambientali dagli stessi eseguite; che il 6/8/2010 il ricorrente aveva comunicato a tali enti la disponibilità RAGIONE_SOCIALE società a eseguire attività di monitoraggio per valore di 700.000,00 euro per la redazione di un piano di monitoraggio ambientale, campionamento di acque di mare e piano di investigazione del sottosuolo; che in data 11/8/2010, nel corso di una riunione tra gli enti e l’Ingegner COGNOME, era stato concordato di effettuare le attività di campionamento in contraddittorio e il 13/8/2010 lo stesso Ingegner COGNOME aveva inviato agli enti la copia RAGIONE_SOCIALE specifica tecnica per l’esecuzione del piano di indagine, predisposta dalla RAGIONE_SOCIALE; che il 18/8/2010 il Sindaco di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza sindacale, aveva preso atto RAGIONE_SOCIALE disponibilità manifestata dalla RAGIONE_SOCIALE. Tutto ciò era stato ignorato dalla Corte
d’appello, che non aveva considerato l’attivazione del NOME e degli altri ricorrenti non appena informati RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE Darsena.
Hanno censurato anche l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto attivarsi anche prima del febbraio 2010, a far tempo dal 2008, allo scopo di verificare cosa avveniva in mare a distanza di quattro anni dalla attuazione RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica e RAGIONE_SOCIALE trincea drenante, ovvero del sistema che avrebbe dovuto garantire la completa chiusura del sistema, in quanto la Corte d’appello aveva omesso di considerare la relazione tecnica richiesta dal pubblico ministero ai tecnici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento penale n. 2946/2005 r.g.n.r., che conteneva una valutazione sulla tenuta ed efficienza del sistema di barrierannento idraulico e dava atto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una contaminazione di tipo diverso, per la diversa distribuzione dei contaminanti nei campioni, tra l’area RAGIONE_SOCIALEo stabilimento e quella RAGIONE_SOCIALE Darsena.
2.8. Analoghi rilievi hanno sollevato con l’ottavo motivo riguardo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di NOME COGNOME.
Hanno censurato, in particolare, l’affermazione secondo cui il COGNOME aveva, a far tempo dal maggio 2008, la responsabilità del controllo e attuazione RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che al COGNOME era stata assegnata unicamente la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe attività operative inerenti al funzionamento e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica e RAGIONE_SOCIALE‘impianto TAF a essa asservito e che lo stesso COGNOME non aveva poteri di decisione né di spesa.
Con l’atto d’appello, inoltre, era stato evidenziato che anche il COGNOME fino a tutto il mese di luglio 2010 non aveva alcuna evidenza del fenomeno di contaminazione da benzene RAGIONE_SOCIALEe acque RAGIONE_SOCIALE Darsena, né RAGIONE_SOCIALEe indagini eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE a partire da febbraio 2010 e che, una volta venuto a conoscenza del fenomeno, si era immediatamente anch’egli adoperato per dare corso – come richiesto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – a un piano di indagine finalizzato ad accertarne le cause, richiedendo fin dal 6/8/2010 all’Ingegner COGNOME l’apertura di una commessa con iter di emergenza e in deroga alle procedure aziendali, per l’esecuzione di tale piano di indagine. Anche tali rilievi erano, però, stati del tutto ignorati dalla Corte d’appello, che aveva omesso di considerarli e di confrontarsi con essi, disattendendoli attraverso un pedissequo e acritico richiamo alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, desumibile dal raffronto tra i testi RAGIONE_SOCIALEe due motivazioni, in particolare RAGIONE_SOCIALEe pagine da 175 a 177 RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado e di quelle 130, 131 e 133 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Anche le richieste di acquisizione di documenti avanzate dalla difesa del COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 603 cod. proc. pen. erano state disattese dalla Corte d’appello n n modo del tutto immotivato.
Hanno censurato anche l’affermazione RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una posizione di garanzia in capo al COGNOME, ribadendo che lo stesso non aveva alcuna possibilità di attuare ulteriori interventi di RAGIONE_SOCIALE, né di realizzare una barriera fisica, per la indisponibilità dei poteri di decisione e di spesa necessari, e che il mancato esercizio da parte del COGNOME e degli altri ricorrenti dei poteri di segnalazione e sollecitazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (allo scopo di indurla a realizzare una barriera fisica, ritenuta dalla Corte d’appello l’unico intervento idoneo a impedire l’evento) non consentiva di ritenerli titolari di poteri impeditivi, giacché questi richiedono la titolarità in capo al garante di autonomi poteri di intervento, idonei a impedire il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento, che avrebbero richiesto, nella specie, la titolarità dei poteri di decisione e di spesa necessari per disporre la progettazione e la realizzazione di una barriera fisica, poteri di cui la stessa Corte d’appello aveva escluso la sussistenza in capo al COGNOME.
Hanno censurato anche l’affermazione RAGIONE_SOCIALE prevedibilità RAGIONE_SOCIALE‘evento da parte del COGNOME, posto che il giudizio di prevedibilità va compiuto con riferimento all’evento concreto (si richiama la sentenza n. 38343 del 2014), cioè quello effettivamente verificatosi, in quanto tutte le verifiche effettuate (da SNAMPROGETTI, SAIPEM, GOLDER), fino al 2005, avevano concluso per l’idoneità RAGIONE_SOCIALEo sbarramento idraulico in esercizio.
2.9. Infine, con il nono motivo, hanno denunciato l’inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alle statuizioni civili.
Hanno ribadito quanto esposto nel decimo motivo d’appello, a proposito RAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d’imputazione, né di avere subito una lesione RAGIONE_SOCIALE‘immagine o del prestigio, che la Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato, omettendo anche di tenere conto del fatto che le spese e gli oneri per le attività di indagine e monitoraggio per l’esecuzione del piano di indagine volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe cause RAGIONE_SOCIALE contaminazione da benzene riscontrata nelle acque RAGIONE_SOCIALE Darsena erano state sostenute direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE e non dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; neppure vi era prova di danno non patrimoniale, cosicché anche la provvisionale di euro 100.000,00 assegnata a detti enti territoriali risultava ingiustificata.
Analoghe censure hanno sollevato in relazione al diritto al risarcimento dei danni riconosciuto ad NOME e NOME COGNOME e quanto alla misura RAGIONE_SOCIALE provvisionale, pari a euro 50.000,00, loro riconosciuta, confermati in modo apodittico e ignorando le censure sollevate anche su tale punto con l’atto d’appello, nel quale era stata evidenziata la mancata dimostrazione di qualsiasi conseguenza pregiudizievole per i COGNOME, e anche a proposito del diritto al risarcimento del
danno morale riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, nella misura di 10.000,00 euro ciascuno.
Hanno anche eccepito la duplicazione del risarcimento del danno riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, in quanto la RAGIONE_SOCIALE, sin dal 2015, aveva dato avvio agli interventi di ripristino ambientale, attraverso la realizzazione di opere di impermeabilizzazione del bacino RAGIONE_SOCIALE Darsena Servizi, idonee a intercettare le acque sotterranee onde evitare l’afflusso di inquinanti, cosicché il risarcimento per equivalente a favore del RAGIONE_SOCIALE costituiva una duplicazione risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, congiuntamente proposto dagli imputati, ampiamente riproduttivo RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello dagli stessi proposto, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte d’appello di Cagliari, è, complessivamente, infondato.
Il primo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522, comma 1, cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, che deriverebbe dalla affermazione RAGIONE_SOCIALE loro responsabilità per l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE matrice ambientale aria benché fosse stato loro contestato solamente l’inquinamento del mare e tutti gli accertamenti svolti, sia nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari sia nel giudizio, avessero avuto a oggetto solo tale aspetto, non è fondato.
Va, in premessa, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un’incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti RAGIONE_SOCIALE difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto RAGIONE_SOCIALE statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione così come ritenuta in
sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, COGNOME, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 dei 27/02/2008, COGNOME, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME e altri, Rv. 265946; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276955; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Rv. 281477).
Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE correlazione tra l’imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali RAGIONE_SOCIALE‘addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, COGNOME, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, COGNOME Bartolo, Rv. 229756; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269569), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini RAGIONE_SOCIALE‘accusa, a fronte dei quali l’imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782).
È stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 254419; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, COGNOME, Rv. 261052, nella quale è stato chiarito che non è configurabile la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione pregiudichi la possibilità di difesa
RAGIONE_SOCIALE‘imputato: la nozione strutturale di “fatto” va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio RAGIONE_SOCIALE vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770).
Ne consegue che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte RAGIONE_SOCIALE legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica, RAGIONE_SOCIALE ipotesi d’accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine.
Ora, nel caso in esame la Corte d’appello di Cagliari, nel disattendere l’identica eccezione sollevata nel giudizio di secondo grado con il primo motivo d’appello, ha evidenziato che la contaminazione RAGIONE_SOCIALE matrice ambientale aria costituisce diretta e immediata conseguenza RAGIONE_SOCIALE contaminazione del mare, a causa RAGIONE_SOCIALE natura altamente cancerosa e volatile degli inquinanti rinvenuti nelle acque RAGIONE_SOCIALE Darsena, e che proprio l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria nella zona RAGIONE_SOCIALE Darsena di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dato avvio alle indagini ed era stato uno dei vari aspetti in ordine ai quali gli imputati avevano avuto modo di interloquire, svolgendo le proprie difese anche su tale punto; a sostegno di tale affermazione nella sentenza sono riportati stralci di comunicazioni dei RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nei quali si dà atto RAGIONE_SOCIALE presenza nell’area RAGIONE_SOCIALE Darsena di esalazioni nocive, RAGIONE_SOCIALE necessità di eseguire prelievi e analisi RAGIONE_SOCIALE‘acqua e RAGIONE_SOCIALE‘aria, di monitorare entrambe tali matrici ambientali, degli esiti RAGIONE_SOCIALEe investigazioni svolte, alle quali aveva partecipato anche la RAGIONE_SOCIALE, che era stata informata RAGIONE_SOCIALE‘attività di monitoraggio RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘acqua e RAGIONE_SOCIALE‘aria, evidenziando come gli imputati avessero avuto la possibilità di svolgere le proprie difese al riguardo, anche perché l’aspetto RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria era stato ampiamente investigato anche dai periti nominati dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incidente probatorio che questi aveva disposto.
Ne consegue l’infondatezza dei rilievi ribaditi dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso circa la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, giacché, come evidenziato, e come è stato già ampiamente sottolineato
nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria era stato ciò che aveva dato l’avvio alle indagini, prima amministrative e poi penali, e tale aspetto è sempre stato investigato, sia dagli organi amministrativi, sia dalla polizia giudiziaria, sia dai periti nominati dal giudice, ed era noto sia alla RAGIONE_SOCIALE, sia a tutti e tre i ricorrenti, che anche a tale riguardo hanno potuto ampiamente interloquire e svolgere le proprie difese; esso, inoltre, costituiva certamente sviluppo prevedibile RAGIONE_SOCIALE condotta contestata, consistente nell’aver cagionato, per colpa, lo sversamento di sostanze inquinanti in mare, senza alcun specificazione circa la matrice ambientale contaminata, cosicché deve escludersi essersi verificata una indebita estensione RAGIONE_SOCIALE condotta contestata o RAGIONE_SOCIALEe sue conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute, che non erano state specificate nell’imputazione, nella quale è contestato solamente lo sversamento nel mare di sostanze inquinanti (accertato come proveniente dall’impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che ha generato anche l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria RAGIONE_SOCIALE zona circostante).
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalla relazione tecnica del dott. COGNOME e del dott. COGNOME, acquisita all’udienza del 15/9/2021, relativa alla assenza di pericolo per la pubblica incolumità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘aria, e alla errata considerazione da parte dei giudici di merito degli elementi di prova acquisiti, stante il carattere indebito RAGIONE_SOCIALE correlazione dagli stessi compiuta tra la concentrazione di benzene nell’acqua del mare e la concentrazione RAGIONE_SOCIALE medesima sostanza nell’aria, è inammissibile.
Attraverso la censura di omessa valutazione di una prova e del travisamento RAGIONE_SOCIALE stessa i ricorrenti, in realtà, propongono una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una diversa lettura, alternativa rispetto a quella dei giudici e da contrappore a essa, in guisa tale da escludere il pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria a causa RAGIONE_SOCIALEo sversannento in mare di benzene. Si tratta, però, di prospettazione non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014,
P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Neppure può dirsi che vi sia stato un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova. Vale osservare che si è in presenza di una “doppia conforme” statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità, nel senso che, ai ricordati limiti conseguenti all’impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del “travisamento RAGIONE_SOCIALE prova”, a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Non è questo però il caso: i ricorrenti, infatti, non lamentano che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretendono una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censurano l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria, che, però, è stato ravvisato all’esito di un percorso argomentativo logico e approfondito, idoneo a illustrare le ragioni di tale affermazione, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede.
Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiarito che il costante e risalente afflusso di benzene e altri inquinanti nelle acque RAGIONE_SOCIALE Darsena Servizi del RAGIONE_SOCIALE Industriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva determinato anche l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria, a causa RAGIONE_SOCIALE estrema volatilità del benzene, capace di evaporare a contatto con l’aria e di essere pertanto trasportato ben oltre il luogo dove affluisce allo stato liquido, e che tale inquinamento, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua risalenza nel tempo e RAGIONE_SOCIALE sua entità, costituiva un pericolo per la pubblica incolumità; tale conclusione, che è stata contestata dai ricorrenti sulla base di quanto esposto nella suddetta relazione tecnica del dott. COGNOME e del dott. COGNOME (secondo cui vi sarebbe stata una errata considerazione degli elementi di prova, a causa del carattere indebito RAGIONE_SOCIALE correlazione compiuta tra la concentrazione di benzene presente nell’acqua del mare e la concentrazione RAGIONE_SOCIALE medesima sostanza nell’aria), è stata giustificata considerando l’entità del superamento RAGIONE_SOCIALEe concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di gran lunga superiore alla soglia massima prevista per le concentrazioni nel mare (anche di migliaia di volte) e quindi conseguentemente assai elevata anche per le concentrazioni nell’aria; la Corte d’appello ha sottolineato sul punto che la contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘aria era emersa chiaramente sia dal monitoraggio eseguito dall’RAGIONE_SOCIALE il 16/4/2010, sottolineando le concentrazioni di benzene rilevate nell’acqua RAGIONE_SOCIALE Darsena e nell’aria RAGIONE_SOCIALE zona circostante, sia
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dai rilievi eseguiti dai periti, evidenziando come il livello di contaminazione riscontrato in tale data fosse di 500 volte superiore alla media annua, concludendo nel senso RAGIONE_SOCIALE esistenza di una correlazione, resa evidente dalle analisi eseguite, tra il livello di inquinamento RAGIONE_SOCIALEe acque e quello di inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria e per la pericolosità di quest’ultimo per la pubblica incolumità.
Si tratta di considerazioni logiche e conformi alle regole razionali, oltre che corrette in diritto, non essendo richiesto dall’art. 434 cod. pen., ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità di un disastro che sia fonte di pericolo per la pubblica incolumità, che tale pericolo sia desumibile dal superamento di determinati indici o criteri normativi’ quali, nel caso in esame, le concentrazioni soglia di contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque e RAGIONE_SOCIALE‘aria, in quanto tale requisito RAGIONE_SOCIALE condotta non è previsto dalla disposizione, che richiede solo che si determini un pericolo per l’incolumità pubblica, il cui accertamento è rimesso alla valutazione dei giudici di merito e non deve avere necessariamente una base normativa (nel senso proposto dai ricorrenti), né richiede il superamento dei suddetti livelli ci concentrazione soglia di contaminazione (CSC), potendo fondarsi anche solo sul ragionamento logico e su massime di esperienza (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini, Rv. 271841), come è avvenuto nel caso in esame, nel quale tale situazione di pericolo è stata ravvisata in modo logico in considerazione RAGIONE_SOCIALE entità del superamento RAGIONE_SOCIALEe concentrazioni soglia di contaminazioni in acqua e RAGIONE_SOCIALE loro stretta correlazione con la contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘aria.
Tali rilievi sono stati censurati dai ricorrenti proponendo, sia pure sulla base RAGIONE_SOCIALE suddetta relazione tecnica, una diversa valutazione sul piano del merito dei dati disponibili, fondata, tra l’altro, sul ritenuto carattere indebito del correlazione tra inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘acqua e inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria e sulla erroneità degli indici di riferimento considerare (da rinvenire nel d.lgs. 81/2008, che stabilisce i limiti di esposizione dei lavoratori al benzene, anziché nel d.lgs. 155/2010, che riguarda solo e in modo generico la qualità RAGIONE_SOCIALE‘aria), oltre che sulla insussistenza di qualsiasi effetto negativo per la salute sulla sola base RAGIONE_SOCIALEe concentrazioni in aria rilevate nel monitoraggio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: si tratta, però, di doglianza che, come ricordato, non è consentita in sede di legittimità, in presenza di argomenti non manifestamente illogici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e RAGIONE_SOCIALE assenza di indici normativi vincolanti al fine RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di una tale situazione di pericolo, essendo volta a conseguire una indebita rivisitazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie sul piano RAGIONE_SOCIALE loro lettura e del loro apprezzamento, non consentita in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo, relativo all’errata applicazione degli artt. 40 cpv., 434 e 449 cod. pen. e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alla affermazione RAGIONE_SOCIALE o-t:
esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti, non è fondato, in quanto l’esistenza di tale posizione non è stata correlata esclusivamente al pregresso inquinamento RAGIONE_SOCIALE falda in corrispondenza RAGIONE_SOCIALEo stabilimento RAGIONE_SOCIALE (successivamente acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE di cui gli imputati erano dipendenti), né alla determinazione adottata dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE nel 2018, ma a una ben più articolata situazione.
La Corte d’appello ha, infatti, al riguardo evidenziato che la responsabilità degli imputati non è stata affermata per l’omessa bonifica del sito contaminato, ossia RAGIONE_SOCIALE‘area industriale in cui sorge lo stabilimento realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE e poi trasferito alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi mutato la propria denominazione in RAGIONE_SOCIALE (di cui i ricorrenti erano dipendenti), ma per aver omesso di evitare, adottando le opportune cautele, la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE contaminazione ambientale, conseguente all’inquinamento del terreno e RAGIONE_SOCIALEe falde sotterranee, da cui derivava l’afflusso di benzene nelle acque del mare e la successiva contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘aria; in proposito la Corte d’appello ha evidenziato quanto accertato dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, che hanno ricondotto l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE falda acquifera e quello conseguente del mare al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico RAGIONE_SOCIALEo stabilimento RAGIONE_SOCIALE, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti. Quanto alla efficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza (RAGIONE_SOCIALE) approntati dal gestore del sito (cioè la RAGIONE_SOCIALE), costituite da una barriera idraulica e da una trincea drenante, è stato sottolineato quanto accertato dai periti, che hanno evidenziato che tali misure hanno solo parzialmente ridotto il deflusso a mare RAGIONE_SOCIALEe sostanze inquinanti presenti nel suolo e nella falda sottostante lo stabilimento, con la conseguenza che gli eventi meteorici e le acque sotterranee non avevano mai cessato, neppure dopo l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette opere di messa in sicurezza di emergenza (che avrebbero in breve tempo dovuto impedire l’estendersi RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento), di raggiungere e inquinare il tratto di mare antistante il sito industriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e anche l’area RAGIONE_SOCIALE Darsena Servizi e, conseguentemente, anche l’aria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per ciò che concerne le specifiche responsabilità dei ricorrenti, la Corte d’appello, dopo aver precisato che la consumazione del reato doveva ritenersi cessata il 19 gennaio 2011, quando venne disposta l’interdizione RAGIONE_SOCIALE‘area, e non il 1 luglio 2013 come indicato nella imputazione, ha evidenziato che NOME COGNOME era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011 ed era quindi responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica RAGIONE_SOCIALEe acque di falda, ma sin dal 1/1/2008 era stato responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, RAGIONE_SOCIALE‘analisi del rischio e dei progetti
operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare; con ordine di servizio n. 501 del 2010 era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) da bonificare, compreso quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con alle sue dirette dipendenze NOME COGNOME (responsabile dei siti da bonificare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), con il compito, tra l’altro, di assicurare l’indirizzo e il controllo RAGIONE_SOCIALEe attività di indagine preliminare, messa in opera RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e mezza in sicurezza RAGIONE_SOCIALEe aree.
Il suddetto NOME COGNOME aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione siti da bonificare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compreso quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A proposito RAGIONE_SOCIALEe sue attribuzioni la Corte d’appello ha sottolineato che con l’ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari e la messa in opera RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza.
NOME COGNOME, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1/6/2011 già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Ottana, alle dipendenze di NOME COGNOME, con il compito, tra l’altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe opere di messa in sicurezza di emergenza (RAGIONE_SOCIALE) e di contribuire alla definizione RAGIONE_SOCIALEe bonifiche.
Sulla base di queste attribuzioni la Corte d’appello, sottolineando le specifiche funzioni attribuite a tutti e tre i ricorrenti, tra l’altro proprio in relazione all’impi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con responsabilità direttamente collegate al grave inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area, ha ritenuto che il disastro ambientale verificatosi nella Darsena Servizi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quantomeno da febbraio 2010 a gennaio 2011, sia eziologicamente riconducibile alle condotte omissive dei ricorrenti, sottolineandone l’inerzia di fronte al malfunzionamento e alla insufficienza RAGIONE_SOCIALEe misure di sicurezza di emergenza adottate (cioè la barriera idraulica e la trincea drenante), che era stata reiteratamente segnalata dagli organi di controllo sulla base RAGIONE_SOCIALEe rilevazioni eseguite, che attestavano la grave presenza di inquinanti nei piezometri a valle RAGIONE_SOCIALE barriera, anche dopo l’attivazione a regime RAGIONE_SOCIALE stessa, ed evidenziando anche l’omissione da parte degli imputati di cautele e di misure ulteriori rispetto a quelle poste in essere e risultate inefficaci o comunque insufficienti, RAGIONE_SOCIALE cui necessità i ricorrenti, in virtù RAGIONE_SOCIALEe loro competenze e in considerazione RAGIONE_SOCIALEe loro specifiche attribuzioni, avrebbero dovuto rendersi conto.
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Nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sono, in particolare, state ampiamente richiamate le plurime segnalazioni effettuate da vari organismi di controllo RAGIONE_SOCIALE inefficacia dei sistemi di messa in sicurezza di emergenza adottati dalla RAGIONE_SOCIALE; è stata evidenziata l’inerzia degli imputati, che avevano ignorato tali segnalazioni facendo affidamento sugli studi commissionati dalla RAGIONE_SOCIALE a società specializzate, circa la sufficienza di detti sistemi di messa in sicurezza di emergenza, nonché la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE verificazione, o, comunque, RAGIONE_SOCIALE‘aggravamento RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento per effetto del protrarsi RAGIONE_SOCIALE dispersione di inquinanti dall’area sottostante lo stabilimento verso il mare, e l’evitabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte degli imputati.
Deve, dunque, escludersi che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità degli imputati sia stata fondata esclusivamente sulla pregressa contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area e sulla inottemperanza agli obblighi di bonifica gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la loro responsabilità è stata affermata per non avere adottato, come pure loro incombeva in ragione degli specifici ruoli ricoperti, misure di messa in sicurezza ulteriori rispetto a quelle adottate e rivelatesi insufficienti, per evitare che dall’area contaminata proseguisse e si aggravasse l’inquinamento del mare e, con esso, quello RAGIONE_SOCIALE‘aria, che, dunque, proseguisse un fenomeno in atto ma non esaurito e che, anzi, proprio a causa RAGIONE_SOCIALE mancata adeguata attivazione degli imputati, proseguì e si aggravò. Ciò si ricava dall’ampia e approfondita ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda contenuta nella sentenza impugnata, nella quale, come evidenziato, sono state illustrate le competenze, le attribuzioni e i ruoli dei ricorrenti, nonché quanto emerso dalle indagini amministrative e penali circa esistenza e origine RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, e anche l’inerzia degli imputati medesimi nonostante la segnalazione di tale inquinamento del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria e RAGIONE_SOCIALE origine di tali fenomeni e i loro obblighi di attivazione (derivanti dalla pacifica derivazione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento dalla contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area sottostante lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la evitabilità di tali fenomeni attraverso l’adozione di cautele e misure ulteriori, che avrebbero contribuito quanto meno a ridurre l’entità dei fenomeni e RAGIONE_SOCIALE contaminazione del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, pertanto, escludersi che, come prospettato nel ricorso, sia stata affermata una responsabilità da posizione o di natura oggettiva o per un reato diverso da quello da quello contestato, cioè per una omessa bonifica, essendo state chiaramente e logicamente individuate condotte omissive degli imputati positivamente orientate e messe in relazione causale con gli eventi di danno e di pericolo contestati, ossia l’inquinamento del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria e il pericolo per la pubblica incolumità verificatosi a causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria.
La verificazione del disastro ambientale contestato non è stata, cioè, affermata per l’omessa bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area, bensì a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE
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verificazione degli eventi di danno e di pericolo per la pubblica incolumità conseguenti a comportamenti colposi causalmente produttivi RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dei rilievi sollevati con il terzo motivo di ricorso.
5. Il quarto motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato un ulteriore vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, a proposito RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE riferibilità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contaminazione riscontrata nella Darsena, oggetto di espresse e specifiche censure formulate nell’atto d’appello e che non sarebbe state adeguatamente considerate dalla Corte territoriale, è inammissibile, in quanto, oltre a essere riproduttivo di doglianze sollevate nel corso del giudizio di primo grado e di quello d’appello, che non sono affatto state trascurate dai giudici di merito, attiene alla ricostruzione dei fatti, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘origine RAGIONE_SOCIALE contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque RAGIONE_SOCIALE Darsena di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è stata accertata in modo logico da entrambi i giudici di merito, che ne hanno dato giustificazione con motivazione idonea e priva di illogicità manifeste, come tale insuscettibile, come già ricordato, di rivisitazione sul piano RAGIONE_SOCIALE lettura degli elementi di prova.
In particolare, la Corte d’appello ha indicato in modo logico i plurimi elementi ritenuti in modo logico dimostrativi RAGIONE_SOCIALE riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria alle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo RAGIONE_SOCIALEo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra cui, soprattutto, le risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, i quali hanno evidenziato la presenza nel tratto di mare nel quale furono eseguiti i campionamenti di sostanze chimiche del tutto estranee alla normale composizione RAGIONE_SOCIALEe acque marine e, in particolare, di benzene, in alcuni casi con concentrazioni anche superiori di 90.000 volte a quella prevista come soglia di contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque di falda dalla tabella allegata al d.lgs. n. 152 del 2006, spiegandone l’origine petrolchimica (non essendo tali sostanze normalmente presenti naturalmente né nelle acque marine né in quelle superficiali o sotterranee, né nel terreno), e attribuendone l’origine al sito industriale posto al monte idrogeologico RAGIONE_SOCIALE costa (cioè allo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), avendone rilevato la presenza sia a monte sia a valle RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE proprio allo scopo di evitare il deflusso degli inquinanti; è, inoltre, stato sottolineato come le sostanze inquinanti rilevate nelle acque del mare, in particolare il benzene, fossero presenti nei cicli produttivi RAGIONE_SOCIALEo stabilimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che lo stesso gestore di tale impianto aveva comunicato, sin dal 21/12/1998, un pesantissimo stato di inquinamento dei terreni RAGIONE_SOCIALEo stabilimento, per effetto di sostanze impiegate o prodotte nel ciclo industriale (evidentemente disperse nel corso del tempo nel suolo), con la conseguenza che doveva ritenersi che l’inquinamento
RAGIONE_SOCIALE falda acquifera e quello conseguente del mare dovevano essere ricondotti al fatto che le acque meteoriche e quelle sotterranee provenienti dalla zona a monte idrogeologico RAGIONE_SOCIALEo stabilimento, passando per i terreni contaminati dove sorge il sito, estraevano e portavano a valle, e quindi al mare, le sostanze chimiche di origine industriale ivi presenti.
Sulla base di questi accertamenti e RAGIONE_SOCIALEe considerazioni tecniche fondate su di essi, oltre che RAGIONE_SOCIALE mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa, che non è mai stata fornita, nel corso degli anni in cui si sono svolte le indagini amministrative e tecniche, né dai responsabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEo stabilimento, né dai ricorrenti, ai quali pure la presenza degli inquinanti era stata ripetutamente segnalata, la Corte d’appello ha, quindi, ribadito la derivazione causale RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria dalle sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo RAGIONE_SOCIALEo stabilimento in questione e dalle falde d’acqua ivi esistenti.
Di tale accertamento, che è fondato su considerazioni razionali ed è stato spiegato in modo logico, i ricorrenti hanno proposto una rivisitazione, generica, in quanto priva di reale confronto critico con il complesso RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e di tutti i plurimi elementi di prova in esso indicati e considerati, e fondata su una non consentita rilettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, volta a conseguirne una considerazione e una interpretazione alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è insuscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità di tale motivo di ricorso.
Il quinto motivo, relativo ai profili di colpa ritenuti in sentenza e alla omessa assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta richiesta, costituita dalla documentazione attestante le iniziative adottate dai ricorrenti una volta appreso RAGIONE_SOCIALEo stato di contaminazione da benzene RAGIONE_SOCIALE Darsena e dalla relazione RAGIONE_SOCIALE prodotta in altro procedimento penale, è anch’esso inammissibile.
Entrambe tali doglianze sono volte, anche a questo proposito, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE perdurante contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque del mare in conseguenza RAGIONE_SOCIALE contaminazione del terreno sottostante lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE loro adeguata attivazione una volta informati di tale situazione, a conseguire una rivisitazione di accertamenti di fatto, circa la conoscenza di tale situazione e la condotta tenuta dagli imputati, che sono stati adeguatamente illustrati, con argomenti idonei e non manifestamente illogici, non suscettibili di riconsiderazione sul piano RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di merito in questa sede di legittimità.
La Corte d’appello, nel disattendere le analoghe censure formulate dagli imputati con l’atto d’appello, ha, infatti, evidenziato che la contaminazione da benzene accertata nella Darsena di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a partire dal febbraio 2010 era un
evento ampiamente prevedibile, in quanto le varie autorità di controllo nazionali e locali avevano già in precedenza più volte evidenziato e segnalato, nelle varie conferenze di servizi relative alla attivazione RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica, l’inidoneità di tale misura a contenere l’imponente afflusso di contaminanti provenienti dal sottosuolo RAGIONE_SOCIALEo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui, quindi, la società e i suoi organi erano pienamente informati. Ciò si ricavava anche dalla nota del 6/4/2009 con la quale NOME COGNOME, quale responsabile del sito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dava atto dei risultati di verifica RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEo sbarramento idraulico eseguiti da RAGIONE_SOCIALE, omettendo poi però di considerare quanto emerso dall’istruttoria ISPRA del luglio 2009, redatta in vista RAGIONE_SOCIALE conferenza dei servizi decisoria del 30/7/2009, nella quale si dà conto dei dati forniti dal gestore, relativi a campionamenti eseguiti a valle RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica dal dicembre 2007 al marzo 2009, dai quali era emerso che un numero cospicuo di analiti eccedeva la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) anche di diversi ordini di grandezza e che riguardo al benzene erano emersi dati allarmanti superiori di migliaia di volte alle CSC: tali risultati avrebbero dovuto, necessariamente, mettere in allarme i responsabili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, da tempo, erano informati RAGIONE_SOCIALE persistenza e RAGIONE_SOCIALE prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e RAGIONE_SOCIALE contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque del mare da parte di agenti inquinanti provenienti dal sottosuolo e dalle falde acquifere sottostanti l’area RAGIONE_SOCIALEo stabilimento RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale situazione gli imputati, pur se dotati di limitati poteri di spesa e di iniziativa, come sottolineato nel ricorso e riconosciuto anche dalla Corte d’appello, non sollecitarono le iniziative necessarie per eliminare tale fenomeno, costituite, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE necessaria temporaneità RAGIONE_SOCIALEe misure di sicurezza di emergenza (RAGIONE_SOCIALE), dalla realizzazione di una barriera fisica (costituita da uno soarramento inserito verticalmente nel sottosuolo fino ad adeguata profondità atto a impedire il deflusso RAGIONE_SOCIALEe acque verso il mare), che era stata sollecitata dalla conferenza dei servizi decisoria del 6/12/2004 (epoca di attivazione RAGIONE_SOCIALE barriera), di cui la RAGIONE_SOCIALE ha deliberato la realizzazione solamente nel novembre 2015, di cui invece gli imputati avrebbero dovuto segnalare e sollecitare la necessità, giacché ciò avrebbe costretto la società a prendere atto RAGIONE_SOCIALE insufficienza RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica e anche RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento del mare.
A fronte di tali rilievi, del tutto idonei a giustificare l’affermazione del consapevolezza da parte degli imputati, sin dalla assunzione RAGIONE_SOCIALEe loro cariche, dunque dal 2008, RAGIONE_SOCIALE gravità e RAGIONE_SOCIALE‘origine RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e RAGIONE_SOCIALE insufficienza RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica a farvi fronte, le doglianze in ordine alla mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_SOCIALE e riguardo alle iniziative adottate dagli imputati sono prive RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità, in quanto non si confrontano con il complesso degli argomenti sulla base dei quali sono state disattese le doglianze
formulate con l’atto d’appello ed è stata ribadita la dichiarazione di responsabilità degli imputati; tali doglianze, inoltre, non indicano come gli aspetti prospettati con il motivo di ricorso potrebbero sovvertire tale complesso di argomenti, ossia escludere la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE provenienza RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e RAGIONE_SOCIALE sua gravità e RAGIONE_SOCIALE necessità di realizzare una barriera fisica per farvi fronte; sono, altresì, volte, anche a tale proposito, a conseguire una riconsiderazione degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, per conseguirne una lettura alternativa, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità.
Quanto alla omessa assunzione RAGIONE_SOCIALE suddetta relazione RAGIONE_SOCIALE va anche evidenziato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato cosicché le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d’ufficio nei limiti del assoluta necessità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che nella specie non è neppure stata allegata, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta RAGIONE_SOCIALE prova in termini diversi e ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le tante e da ultimo, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585, nonché, nel medesimo senso, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061, e Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318, e Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, COGNOME, Rv. 266145). Ciò comporta che la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base RAGIONE_SOCIALE conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (così Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163, e Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265323). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Poiché né detta assoluta necessità né l’esistenza di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni sono state allegate, la doglianza circa la mancata acquisizione di detta relazione risulta inammissibile anche per tale ragione.
7. Il sesto motivo, mediante il quale è stata lamentata una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale e altri vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, anche con riguardo al difetto di correlazione tra l’accusa rivoltagli e la sentenza, è, complessivamente, infondato.
Riguardo alla responsabilità di tale ricorrente la doglianza è volta, tra l’altro di nuovo genericamente, a censurare la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALEe condotte e RAGIONE_SOCIALE loro relazione causale con l’evento contestato, proponendo
una diversa valutazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALEe condotte dei ricorrenti, in particolare del COGNOME, che, però, è stato chiarito adeguatamente dalla Corte d’appello, che, al riguardo, come già evidenziato a proposito del terzo motivo, ha evidenziato che NOME COGNOME era stato responsabile del trattamento acque di falda (TAF) dal 1/6/2011, ed era quindi responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica RAGIONE_SOCIALEe acque di falda, e che sin dal 1/1/2008 era stato responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il compito di assicurare la definizione e lo sviluppo dei piani di caratterizzazione, RAGIONE_SOCIALE‘analisi del rischio e dei progetti operativi ed esecutivi degli interventi di bonifica approvati e anche di fornire supporto ai direttori di stabilimento e ai responsabili dei siti bonificare; con ordine di servizio n. 501 del 2010 egli era stato nominato, a decorrere dal 9/3/2010, responsabile dei siti (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) da bonificare, compreso quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con alle sue dirette dipendenze NOME COGNOME (responsabile dei siti da bonificare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), con il compito, tra l’altro, di assicurare l’indirizzo e il controllo RAGIONE_SOCIALEe attività di indagine preliminare, messa in opera RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e mezza in sicurezza RAGIONE_SOCIALEe aree.
Sulla base di tali elementi i giudici di merito, in modo concorde, hanno ravvisato la prevedibilità e la prevenibilità RAGIONE_SOCIALE‘evento da parte del COGNOME, in ragione del suo ruolo, RAGIONE_SOCIALEe sue attribuzioni, RAGIONE_SOCIALEe sue competenze e RAGIONE_SOCIALEe informazioni in suo possesso, da epoca certamente anteriore alla data di interdizione e sgombero RAGIONE_SOCIALE‘area nella quale si trova lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cosicché anche le censure sollevate sul punto RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità risultano volte a censurare un accertamento di fatto, che è stato motivato adeguatamente e in modo logico dai giudici di merito e non è dunque suscettibile di rivisitazioni sul piano RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
La doglianza in ordine alla mancanza di correlazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza, per ciò che concerne la qualifica soggettiva del COGNOME, non è fondata per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo, in quanto il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALE condotta è stato sufficientemente descritto nella imputazione e l’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente anche per le sue condotte anteriori al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di responsabile del trattamento acque di falda (TAF) indicato nella imputazione costituiva uno sviluppo prevedibile RAGIONE_SOCIALE contestazione ed era insito nella stessa, oltre a essere aspetto che è stato oggetto di ampio dibattito processuale, con la conseguente insussistenza di pregiudizio per il diritto di difesa del COGNOME e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura sollevata su tale punto.
8. Il settimo motivo, relativo all’omessa acquisizione di una prova decisiva, con la conseguente violazione di disposizioni di legge processuale e mancanza di motivazione sul punto, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, è
inammissibile, sia perché è volto, anch’esso, a sollecitare una riconsiderazione RAGIONE_SOCIALEe prove nella valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta del NOME, che, come ricordato, non è consentita nel giudizio di legittimità; sia perché la sentenza di primo grado è stata resa a seguito di giudizio abbreviato e quindi, come ricordato, la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute, che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base RAGIONE_SOCIALE conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, aspetti, questi, che nel caso in esame non sono stati prospettati.
Va aggiunto che anche a proposito di NOME COGNOME la Corte d’appello, come già evidenziato anche a questo riguardo a proposito del terzo motivo di ricorso, ha spiegato che lo stesso aveva rivestito, dal 1/1/2008 al 1/6/2011 la funzione di responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione siti da bonificare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compreso quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in particolare la Corte d’appello ha sottolineato che con l’ordine di servizio n. 472 del 2007 (confermato con ordine di servizio n. 501 del 2010) gli erano stati assegnati, evidentemente a far tempo dalla assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, i compiti di assicurare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari e la messa in opera RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e messa in sicurezza e anche di assicurare la definizione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione e di promuovere la definizione dei progetti operativi di bonifica per i siti di sua competenza.
Sulla base di tali attribuzioni, oltre che di quanto ampiamente evidenziato a proposito RAGIONE_SOCIALEe ripetute comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stato di contaminazione da benzene RAGIONE_SOCIALE Darsena di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dunque RAGIONE_SOCIALE conoscenza, anche da parte del NOME, del protrarsi RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, chiaramente riconducibile alla contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area sottostante l’impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha ribadito la prevedibilità e la prevenibilità del disastro anche da parte di tale ricorrente, che ha censurato tale affermazione senza considerare il complesso di argomenti sulla base dei quali essa è stata giustificata e proponendo una non consentita rivalutazione RAGIONE_SOCIALE propria condotta, di cui è stata affermata la rilevanza nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento di pericolo contestato sulla base di una ricostruzione dei fatti che risulta logica e priva di lacune.
Ne consegue l’inammissibilità dei rilievi sollevati a proposito RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità del NOME e anche di quelli relativi alla mancata acquisizione dei documenti dallo stesso allegati al suo atto d’appello, mediante i quali intendeva dimostrare la propria attivazione successivamente al febbraio 2010 per ridurre la contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque del mare, in quanto privi del necessario carattere di
indispensabilità e volti, in realtà, a conseguire una rivisitazione RAGIONE_SOCIALE condotta del ricorrente, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘epoca RAGIONE_SOCIALE conoscenza RAGIONE_SOCIALE prosecuzione RAGIONE_SOCIALE contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque e RAGIONE_SOCIALE‘aria e del giudizio RAGIONE_SOCIALE inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE sua attivazione, oltre che degli altri imputati, che non è consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità.
Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo, relativo alla posizione di garanzia e ai profili di colpa ritenuti in sentenza nei confronti di NOME COGNOME, e anche quanto alla mancata acquisizione dei documenti allegati all’atto d’appello, di cui, anche a questo proposito, non è stata illustrata l’assoluta indispensabilità (o la presenza di lacune nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata da colmare attraverso l’esame di tali documenti, lacune che, invero, non sussistono).
Va poi ricordato che, come già esposto a proposito del terzo motivo, a proposito del COGNOME la Corte d’appello ha evidenziato che questi, responsabile del trattamento acque di falda (TAF) del sito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1/6/2011, già dal 7/5/2008 era stato indicato come responsabile dei siti da bonificare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Ottana, alle dipendenze di NOME COGNOME, con il compito, tra l’altro, di seguire la caratterizzazione del sito, l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe opere di messa in sicurezza di emergenza (RAGIONE_SOCIALE) e di contribuire alla definizione RAGIONE_SOCIALEe bonifiche.
Sulla base di queste attribuzioni e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe plurime comunicazioni inviate dalle varie amministrazioni alla RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione alle conferenze dei servizi svolte a tale riguardo sin dal 2004, è stata affermata la prevedibilità del disastro anche da parte del COGNOME e il rilievo causale RAGIONE_SOCIALE sua omessa attivazione verso i vertici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di segnalare la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE barriera idraulica (costituente, tra l’altro, misura di emergenza e provvisoria), e di sollecitare ulteriori interventi, tra cui la realizzazione RAGIONE_SOCIALE barriera fisica, unico strumento ritenuto idoneo a interrompere l’afflusso degli inquinanti verso il mare e da questo all’aria; la Corte territoriale, pur considerando i limitati poteri di spesa attribuiti al COGNOME, in relazione ai quali era stato stabilito un tetto massimo di 5.000,00 euro, come rimarcato nel ricorso, ha, tuttavia, ravvisato una responsabilità anche di tale ricorrente a causa di dette mancate segnalazioni e sollecitazioni, rilevanti e doverose proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di vigilanza, controllo e intervento sulle RAGIONE_SOCIALE attribuite al COGNOME (oltre che agli altri due ricorrenti), evidenziando che gli interventi tardivamente realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 2015, finalizzati a impermeabilizzare il bacino RAGIONE_SOCIALE Darsena Servizi e a intercettare le acque sotterranee, avrebbero consentito di evitare o comunque contenere l’inquinamento RAGIONE_SOCIALEe acque RAGIONE_SOCIALE Darsena, ravvisando, di conseguenza, la responsabilità del ricorrente, oltre che degli altri due imputati, per la mancata a-U
sollecitazione di tali interventi, che rientravano nel patrimonio tecnico – finanziario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tali considerazioni, certamente non manifestamente illogiche, sono state censurate dal COGNOME sul piano RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di merito, ossia affermando la propria ignoranza RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e RAGIONE_SOCIALEe sue cause e l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE propria attivazione, sia pure nei limiti dei poteri conferitigli, dunque proponendo una non consentita riconsiderazione degli elementi di prova e una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE condotta, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità.
10. Il nono motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato l’inosservanza degli artt. 185 cod. pen. e 311 d.lgs. 152/2006 e ulteriori vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, per non essere stato dimostrato, né da parte di NOME e NOME COGNOME, né da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di aver subito danni o di aver dovuto affrontare oneri o sostenere spese correlate ai fatti oggetto d’imputazione, né di aver subito una lesione RAGIONE_SOCIALE‘immagine o del prestigio, o di aver sofferto danni non patrimoniali, come pure ciò non sarebbe stato dimostrato da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, tutti costituiti parte civile, non è fondato.
Va premesso, al fine RAGIONE_SOCIALE miglior comprensione RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE censura, che con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati in via generica al risarcimento dei danni in favore del RAGIONE_SOCIALE, cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 200.000,00 euro, nonché in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000,00 euro ciascuno, e anche di NOME e NOME COGNOME, ai quali era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000,00 euro ciascuno; con la medesima sentenza gli imputati erano anche stati condannati a risarcire i danni alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, liquidato per ciascuna di tali parti in 10.000,00 euro. Tali statuizioni sono tutte state confermate dalla Corte d’appello, che, nel rigettare le impugnazioni degli imputati, li ha anche condannati a rifondere alle parti civili le spese del giudizio di secondo grado.
La Corte d’appello, nel disattendere le censure sollevate dagli imputati in ordine alle statuizioni civili, dopo aver riassunto l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione degli enti locali territoriali,
RAGIONE_SOCIALEe associazioni ambientaliste e degli enti esponenziali a domandare il risarcimento dei danni, diversi da quello ambientale di cui all’art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006, conseguenti alla realizzazione di un disastro ambientale, ha evidenziato l’esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da NOME e NOME COGNOME, per gli oneri sostenuti nelle attività di intervento urgente conseguenti all’inquinamento del mare e RAGIONE_SOCIALE‘aria derivante dall’impianto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di monitoraggio e avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure amministrative, per la lesione all’immagine e, per NOME e NOME COGNOME, per gli oneri e i disagi sostenuti per lo sgombero RAGIONE_SOCIALE‘area nella quale svolgevano attività lavorativa, prospiciente la Darsena, e per i pregiudizi psicologici che ne sono derivati.
Si tratta di motivazione idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE esistenza di un danno ulteriore rispetto al danno ambientale (inteso come lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla integrità e salubrità RAGIONE_SOCIALE‘ambiente di cui all’art. 311 d.lgs. 152/2006 citato, derivante da qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o RAGIONE_SOCIALE‘utilità assicurata da quest’ultima, compreso l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘aria, cfr. Sez. 3, n. 51475 del 03/07/2018, COGNOME, Rv. 274422), essendo stati indicati i concreti pregiudizi astrattamente produttivi di danni, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente conseguenti al disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare, con la conseguente correttezza RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto al risarcimento dei danni subiti dagli enti locali territoriali (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e dalle persone fisiche (NOME e NOME COGNOME), direttamente pregiudicati dal disastro ambientale verificatosi, la cui esatta entità sarà determinata nel giudizio relativo alla liquidazione di tali danni.
Le doglianze in ordine all’ammontare RAGIONE_SOCIALEe provvisionali assegnate a tali soggetti, in relazione alle quali i ricorrenti hanno lamentato l’eccessività dei relativi importi, che sarebbero stati determinati senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEe attività di ricerca, monitoraggio e prevenzione svolte dalla RAGIONE_SOCIALE e dei costi da questa sostenuti, sono inammissibili, in quanto la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773; in precedenza già Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261054).
Le doglianze relative ai risarcimenti liquidati agli enti esponenziali di interessi collettivi, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pari a 10.000,00 euro per ciascuno, sono inammissibili, in quanto tendono a censurare una valutazione di merito, circa l’esistenza di un pregiudizio per gli interessi tutelati da tali enti e la sua entità, che è stata giustificata adeguatamente dai giudici di merito, che hanno spiegato di aver liquidato solamente il danno non patrimoniale, in particolare il solo danno morale, subito da tali enti per la lesione RAGIONE_SOCIALE pubblica considerazione circa la capacità di ciascuno di essi di perseguire le proprie finalità di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, gravemente compromesso dal disastro ambientale che gli imputati hanno concorso a provocare; la misura del risarcimento è stata, anch’essa, adeguatamente giustificata, sottolineando la gravità del disastro e il AVV_NOTAIO perturbamento che ne era derivato (ampiamente illustrati nella parte RAGIONE_SOCIALE motivazione relativa alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità degli imputati).
Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, essendo stati indicati i criteri, non manifestamente illogici, considerati per liquidare i danni non patrimoniali subiti da detti enti esponenziali, trattandosi, in considerazione RAGIONE_SOCIALE tipologia di danno, di liquidazione necessariamente equitativa (cfr. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263450), per la cui giustificazione è sufficiente l’indicazione del criterio seguito per addivenirvi e degli indici considerati (cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513), che è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione solo se essa manchi totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, trattandosi valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, COGNOME e altri, Rv. 257123), evenienza, questa, non ricorrente nel caso in esame, alla luce RAGIONE_SOCIALE adeguatezza e RAGIONE_SOCIALE non manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione anche su tale aspetto, con la conseguente inammissibilità dei rilievi sollevati dai ricorrenti sul punto.
11. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati, a cagione RAGIONE_SOCIALE infondatezza del primo, del terzo, del sesto e del nono motivo, e RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del secondo, del quarto, del quinto, del settimo e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo.
Conseguono la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento e di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda e RAGIONE_SOCIALE‘impegno profuso nella difesa RAGIONE_SOCIALEe parti civili.
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Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili di seguito indicate, che liquida negli importi di seguito indicati, oltre accessori di legge: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE euro 3.152,15; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE euro 3.686; RAGIONE_SOCIALE euro 3.642,05; COGNOME NOME e COGNOME NOME euro 4.680.
Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Così deciso il 16/3/2023