Diritto Soggettivo del Detenuto: La Cassazione sulla Riconsegna degli Oggetti da Cucina
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46637/2024, torna a pronunciarsi su un tema delicato relativo alla vita carceraria, specificamente sull’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i diritti dei ristretti. La decisione chiarisce la natura giuridica delle contestazioni relative alle modalità di gestione degli oggetti personali in cella, offrendo spunti fondamentali sulla nozione di diritto soggettivo detenuto in un contesto di massima sicurezza come quello previsto dall’art. 41-bis.
Il Caso: La Contestazione di un Obbligo nel Regime 41-bis
I fatti traggono origine dalla domanda di un detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, volta a contestare una disposizione interna. Nello specifico, il ricorrente si opponeva all’obbligo, previsto da una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), di riconsegnare ogni sera il fornello, le stoviglie e altri attrezzi utilizzati per cucinare.
Il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, con un provvedimento emesso de plano (cioè senza una formale udienza), aveva dichiarato la domanda inammissibile. La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che la questione sollevata non era considerata inerente a un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, ma piuttosto a una modalità organizzativa interna dell’istituto penitenziario.
Contro questa decisione, il detenuto, tramite il suo difensore, proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, tuttavia, qualificava l’atto non come un reclamo, ma come un ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte.
Il Diritto Soggettivo del Detenuto secondo la Suprema Corte
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento già espresso in precedenti pronunce. Il cuore della decisione ruota attorno alla qualificazione della pretesa del detenuto. La Corte ha stabilito che la facoltà di tenere in cella oggetti per la cottura dei cibi non costituisce un diritto soggettivo detenuto.
Si tratta, piuttosto, di una concessione dell’amministrazione penitenziaria, soggetta a regole e limitazioni finalizzate a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno del carcere, specialmente in un regime di alta sicurezza come il 41-bis. Di conseguenza, la contestazione di una regola organizzativa, come l’obbligo di riconsegna serale degli utensili, non può essere fatta valere attraverso la procedura giurisdizionale prevista per la tutela dei diritti soggettivi (art. 35-bis ord. pen.).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 40139 del 2024). Le motivazioni si fondano su una distinzione cruciale:
1. Diritti Soggettivi vs. Interessi Legittimi: Non tutte le posizioni giuridiche del detenuto sono qualificabili come diritti soggettivi. Molte rientrano nella sfera degli interessi legittimi, ovvero pretese a che l’amministrazione eserciti il proprio potere in modo corretto e conforme alla legge. Le modalità di gestione degli oggetti in cella rientrano in questa seconda categoria.
2. Legittimità della Procedura: Poiché la questione non verteva su un diritto soggettivo, il Magistrato di Sorveglianza ha correttamente seguito una procedura semplificata (de plano) per dichiarare l’inammissibilità della domanda, senza la necessità di attivare un procedimento giurisdizionale complesso.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella proposizione del ricorso, è stata applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale nell’ordinamento penitenziario: le regole organizzative e di sicurezza interna, pur incidendo sulla quotidianità dei detenuti, non sono di per sé lesive di diritti soggettivi. La loro contestazione deve seguire percorsi diversi da quelli previsti per la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali.
Per i professionisti del diritto, la decisione sottolinea l’importanza di qualificare correttamente la natura della pretesa del proprio assistito prima di avviare un’azione legale. Un’errata qualificazione, come nel caso di specie, può condurre a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche negative per il ricorrente. La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo si conferma, dunque, un criterio dirimente per l’accesso alla tutela giurisdizionale in materia penitenziaria.
La riconsegna obbligatoria di fornelli e stoviglie in carcere lede un diritto del detenuto?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di riconsegna serale di oggetti funzionali alla cottura dei cibi non è inerente a una posizione di “diritto soggettivo” del detenuto.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la giurisprudenza consolidata della stessa Corte, la questione sollevata non riguarda la violazione di un diritto soggettivo, presupposto necessario per attivare la specifica procedura giurisdizionale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46637 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 26949/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 30/09/1965; avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di L’aquila; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2024 il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato de plano non inerente ad un diritto soggettivo la domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa a contestare la obbligatoria riconsegna serale di fornello, stoviglie e altri attrezzi da cucina (prevista dalla circolare DAP in tema di gestione del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen.).
Avverso detta decisione Ł stato proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, da parte del COGNOME, con atto redatto dal difensore .
Il Tribunale di Sorveglianza con decisione del 28 maggio 2024 ha qualificato l’atto di reclamo come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, così come qualificato l’originario reclamo, va dichiarato inammissibile.
Sull’argomento oggetto di discussione si Ł già pronunziata questa Sezione con piø decisioni condivise dal Collegio – che hanno ritenuto assente la posizione giuridica di «diritto soggettivo» in rapporto al dovere di riconsegna degli oggetti funzionali alla cottura dei cibi (v. da ultimo Sez. I n. 40139 del 2024, ai cui contenuti si opera rinvio).
Da ciò deriva la legittimità della procedura seguita e della decisione adottata dal Magistrato di Sorveglianza, non dovendosi attivare la procedura giurisdizionale di cui all’art. 35 bis ord.pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME