Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette~ le conclusioni del PG, COGNOME -3 3 (..9 COGNOME gete-t’o v CO-1 COGNOME ZA; C-04712 ti-0-(2r chh – COGNOME -T -14 ,1 COGNOME d.; COGNOME (a-u-)Q. COGNOME ,(4fet:c91., )
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, in data 7 dicembre 2023, ha rigettato il reclamo, per assenza di violazione di diritti soggettivi, con il quale NOME COGNOME ha impugnato l’obbligo, imposto dall’Amministrazione penitenziaria, di riconsegnare gli oggetti in dotazione, in orario compreso tra le ore 20:00 e le 07:00, chiedendo di disapplicare l’art. 6 della circolare DAP del 2 ottobre 2017.
Avverso il descritto decreto è stato proposto reclamo dall’interessato al Tribunale di sorveglianza, con il quale si lamenta che il Magistrato di sorveglianza ha omesso qualsiasi tipo di istruttoria.
Si rimarca, inoltre, che la limitazione introdotta dall’art. 6 della circolare DAP del 2017 ha introdotto un’illegittima disparità di trattamento per i detenuti collocati in circuiti differenziati di cui all’art 41-bis Ord. pen., senza che tale disparità di trattamento sia giustificata per ragioni di ordine e di sicurezza, propri di tale regime detentivo speciale.
Si richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale intanto si reputa legittima la disposizione del Regolamento di istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del diritto, stabilisca il diritto di cottura di cibi in determinate orari, in quanto detto divieto non si risolva in un’ingiustificata differenziazione de regime penitenziario, tale da assumere in concreto carattere vessatorio laddove questo non riguardi tutti i detenuti, ma solo quelli sottoposti al regime differenziato.
Il Tribunale di sorveglianza ha qualificato il reclamo proposto nell’interesse del detenuto come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità.
2.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la qualificazione dell’atto quale reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza, in data 7 dicembre 2023, deve essere annullato con rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo magistrato.
1.1.Nel caso al vaglio si denuncia la lesione di un diritto soggettivo perché si reputa la questione del divieto di tenere arnesi per cucinare oltre un dato orario
imposto solo a detenuti in regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., come quello cui è sottoposto NOME e, dunque, si contesta la disparità di trattamento attuata dall’Amministrazione penitenziaria, rispetto ai detenuti in regime ordinario.
1.2.È principio costante, affermato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non mass.) quello secondo il quale la posizione giuridica soggettiva relativa all’ambito di accesso del detenuto all’attività di cottura dei cibi e all’acquisto di gene alimentari, anche in sopravvitto, rientri nell’esplicazione del suo diritto ‘ alimentarsi. Le relative facoltà, infatti, costituiscono aspetti aventi immediato riflesso su quel diritto del detenuto, il cui esercizio rileva per preservare, pur sotto tale profilo, la propria salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni, sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento d’ingiustificata afflittività, sono, comunque, destinate a connotarsi in termini d contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.
Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall’adozione di provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione penitenziaria, volti a disciplinare la vita degli Istituti, garantendo l’ordine e di sicurezza interna e, con essi, l’irrinunciabi principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sull’originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, integrato tali considerazioni con un’ulteriore precisazione: se è vero che l’Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell’attività di cottur dei cibi all’interno delle camere di detenzione (la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi incide, essenzialmente, sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione di esigenze di ordine e disciplina interne, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune) / è altrettanto innegabile che occorre evitare che si crei, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis, ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi.
Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare un’originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attravers lo strumento del reclamo giurisdizionale, il Magistrato di sorveglianza il cui
sindacato, circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell amministrativo, deve ritenersi estensibile – vertendosi in materia di diritti fondamentali – anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell’Amministrazione.
Deve, quindi, rilevarsi che il Magistrato di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di riconsegna degli oggetti in dotazione, in una determinata fascia oraria, ritenendo l’assenza di violazione di diritti soggettivi, non ha provveduto ai sensi dell’art 35-bis Ord. pen.
È noto, invece, che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (tra le altre, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 – 01).
Diversamente, il reclamo non può essere qualificato come generico, ove la decisione dell’Amministrazione penitenziaria, come quella al vaglio, incide su un diritto soggettivo.
Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. – a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. peri, non è, infatti, volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corrett esecuzione della pena, ma ha a oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione, asseritamente lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271905 – 01).
2.Dunque, il provvedimento del 7 dicembre 2023, deve essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza competente, perché provveda ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., riconosciuta l’inerenza della domanda del detenuto alla tutela di un diritto soggettivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato d sorveglianza di L’Aquila. Così deciso, il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente