Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2022 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Novara, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 40593 del 26/10/2021), ha dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta del detenuto NOME COGNOME, qualificata come giudizio d ottemperanza, di sostituzione del commissario ad acta nominato con ordinanza 23.5.2016 per dare esecuzione al provvedimento di pari data n. 2224/2016 con cui gli si riconosceva il diritto di scambiare generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità, in ottemperanza di un precedente provvedimento datato 28.3.2013.
Il provvedimento impugnato evidenzia, in sintesi: a) l’avvenuta ottemperanza al provvedimento già ai tempi della detenzione di COGNOME presso il carcere di Parma, prima del suo trasferimento a Novara e, successivamente, in altri istituti; b) la mancanza di reciprocità del provvedimento autorizzativo allo scambio di cibi, sicchè esso non riusciva a trovare piena espressione, nel senso preteso dal ricorrente, quando la medesima possibilità di scambio non era stata accordata ad altri detenuti; c) l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimi dell’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen. nella parte in cui finiva per prevedere il divieto di scambiare oggetti – e quindi anche cibo – tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
Avverso tale ordinanza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge in relazione al vincolo di rinvio previsto dall’art. 627 cod. proc. pen in relazione all’art. 35-bis, comma 7, ord. pen.
Il ricorrente si lamenta di come l’ordinanza impugnata abbia ignorato il vincolo di rinvio che esplicitamente prevedeva la sindacabilità del provvedimento di ottemperanza, ritenendo che sia stata data esecuzione all’ordinanza di riconoscimento del diritto allo scambio di cibi mentre invece così non è stato.
Si denuncia, in sostanza, l’erronea prospettiva del provvedimento impugnato che ha ritenuto l’ottemperanza già avvenuta, dimenticando che il ricorrente è detenuto presso il carcere di Novara, sede in cui mai gli è stato consentito di fruire della possibilit scambio pur concessagli, neppure all’attualità, come risulta pacifico e non contestato anche dalla stessa amministrazione penitenziaria.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso co requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza della Prima Sezione Penale n. 40593 del 26/10/2021 ha annullato con rinvio il precedente provvedimento di inammissibilità per carenza di potere, emesso in relazione all’annosa questione sollevata dal detenuto ricorrente e attinente all’effetti ottemperanza all’ordinanza della magistratura di sorveglianza che gli garantiva il diritt allo scambio di cibi all’interno del proprio gruppo di socialità, sia perché incomprensibil in quanto vergato a mano e non di agevole lettura, sia perché errato, qualora il suo senso fosse stato quello di escludere l’esistenza del sindacato – in sede di ottemperanza – sulle attività poste in essere dal commissario ad acta.
Una tale decisione, infatti, sottolineava la Prima Sezione Penale, non poteva ritenersi conforme alla previsione di legge di cui all’art. 35-bis, comma 7, ord. pen., nella parte in cui afferma che la potestà giurisdizionale esecutiva si estende alla valutazione della congruità degli atti posti in essere dal commissario al fine di garantire l’esa ottemperanza alla decisione emessa in cognizione.
Il ricorrente, con reclamo del 28.10.2019, aveva già rappresentato l’inerzia del direttor della casa circondariale di Parma rispetto all’ottemperanza al provvedimento del 2013, che gli aveva riconosciuto il diritto allo scambio di cibi e che aveva imposto, già nel 2016 la nomina del capo del DAP come commissario ad acta da parte del magistrato di sorveglianza di Novara, con provvedimento n. 2224 del 2016.
2.1. Il provvedimento oggi all’esame del Collegio si sottrae al vincolo di rinvio sop sintetizzato, sostanzialmente eludendolo mediante una pronuncia di non luogo a provvedere che, per quanto appartentemente motivata, in realtà non riesce a far comprendere le ragioni per le quali il diritto del detenuto a vedere ottemperata la riconosciuta possibilità di scambiare cibi con altri detenuti del proprio gruppo di social (risalente al provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara del 28.3.2013) debba ritenersi “esauritosi” nel provvedimento autorizzatorio concesso dalla casa circondariale di Parma il 23.10.2019 e che il ricorrente assume mai eseguito, presso nessun istituto di pena in cui è stato recluso.
Il provvedimento impugnato è basato su citazioni della circolare DAP del 2.10.2017 solo genericamente richiamata e di cui non sono stati chiariti i contenuti, né, realmente, l’incidenza sull’effettiva ottemperanza del riconosciuto, invocato diritto. Pare comprendere dal testo del provvedimento – che, a dispetto delle apparenze, si rivela poco puntuale – un nesso tra quanto disposto nella citata circolare e quella “condizione di reciprocità”, necessariamente collegata alla possibilità per gli altri detenuti di es
autorizzati allo scambio, che l’ordinanza in esame sembra far assurgere a ragione principale della mancata fruizione del diritto.
L’intera motivazione, dunque, non si fa carico di far comprendere, semplicemente e chiaramente, se e quando al detenuto sia stato consentito di esercitare concretamente il proprio diritto, sì da poter affermare che non vi è luogo a provvedere sul reclamo in quanto un’ottemperanza vi è già stata: non si evince, infatti, dal testo del provvedimento impugnato quando e dove tale ottemperanza si sia realizzata davvero oppure se mai il detenuto abbia visto attuato il proprio diritto e per quale ragione.
2.2. Altro dato di scarsa comprensibilità attiene alla circostanza del se la direzione dell casa circondariale di Novara, ove il ricorrente è tuttora ristretto, abbia emanato un nuovo regolamento, subito dopo la sentenza di illegittimità costituzionale n. 97 del 2020, con cui si consente lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità come disposizione di ordine generale e le eventuali condizioni attuative di tale possibilità.
Ed invece, proprio alla luce delle statuizioni del giudice delle leggi contenute nella cita sentenza, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto raffrontarsi con l’urgenza di garantire al detenuto l’esercizio di quel diritto fondamentale già da tempo riconosciutogli e di spiegare adeguatamente le ragioni per le quali si è ritenuto che tale diritto foss stato assicurato, tanto che non vi fosse luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza più volte azionata.
Bisogna, infatti, tenere presente i principi dettati dalla sentenza della Corte costituzional n. 97 del 2020, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 41-bis, 2 quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
Il giudice delle leggi, invero, ha stabilito che il divieto di scambiare oggetti, nella in cui si applicava anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risultava proporzionato – in quanto applicato a prescindere dalle esigenze del caso concreto -, né funzionale o congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale de provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell’impedire le sue comunicazioni con l’esterno. In queste condizioni, la proibizione in parola non giustifica la deroga alla regola valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore (ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e finisce per assumere un significato meramente afflittivo, anche vista la possibilità che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità hanno di comunicare qualsiasi messaggio, senza poter essere ascoltati, nelle due ore giornaliere d’aria, nelle
comunicazioni da cella a cella e nelle “salette” per l’attività in comune di tipo cultura ricreativo e sportivo.
La Corte costituzionale ha sottolineato che, sebbene non esista un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a scambiare oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, tuttavia scambiare oggetti – così come cuocere cibi – costituiscono facoltà dell’individuo posto in detenzione che fanno parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituen gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso.
Pertanto, la compressione di tale spazio di libertà censurata dal giudice rimettente (la Corte di cassazione, Sezione Prima Penale) potrebbe giustificarsi solo se esista la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e la motivata esigenza d prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, ovvero ad altre ad essa alleate.
Proprio in relazione a tale ultimo profilo di bilanciamento di interessi, la Co costituzionale ha stabilito, con la citata sentenza, che, anche dopo la propria pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità, resterà consentito all’amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, che devono comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente e che devono ritenersi sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza (cfr. anche, tra i precedenti citati dalla stessa Corte costituzionale, le sentenze n. 1 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1998 e n. 351 del 1996; ordinanze n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 349 del 1993).
Appare evidente, pertanto, che il richiamo operato dal provvedimento impugnato all’incidenza della sentenza n. 97 del 2020 Corte cost. (richiamata erroneamente come n.79 dal magistrato di sorveglianza, probabilmente per un refuso) non è risolutivo della questione sottoposta dal ricorrente, poiché, alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla stessa Consulta, è necessario esaminare in concreto la questione dell’ottemperanza effettiva al diritto da tempo riconosciuto al detenuto, magari segnalando le effettive difficoltà pratiche dipendenti da restrizioni alle quali si sottoposti i detenuti con i quali, in teoria, lo scambio sarebbe autorizzabile oppure da altre ragioni, che tuttavia sono state indicate solo genericamente (si consideri che da anni il detenuto chiede di poter esercitare il proprio diritto).
Non ci si può limitare, come fa l’ordinanza impugnata, ad un non liquet rispetto all’ottemperanza, invocando genericamente la sentenza della Corte costituzionale, che, come si è chiarito, lascia spazi di riempimento concreti dell’area di fruibilità del dirit capo all’amministrazione penitenziaria, ritagliando le condizioni anche per introdurre comunque limitazioni al suo godimento, a seconda dei casi.
Il provvedimento impugnato, quindi, che non si è fatto carico della complessità della materia trattata, ha sostanzialmente riprodotto il vizio già censurato dalla sentenza d annullamento della Prima Sezione Penale, con una motivazione solo apparente a sostegno della decisione di non luogo a provvedere.
2.3. Si impone, pertanto, un nuovo annullamento con rinvio che conduca ad una rivalutazione effettiva della vicenda di ottemperanza da parte del magistrato di sorveglianza, che potrà eventualmente acquisire informazioni specifiche al riguardo, utilizzando i suoi poteri istruttori.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.
Così deciso il 27 giugno 2024.