Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30554 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cinquefrondi il 17/12/1993
avverso l’ordinanza emessa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente. Deduce cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di norma processuale e inutilizzabilità a fini cautelari delle conversazioni intercettate, valorizzate ai fini del giudizio di gravità indiziaria, pe
effetto della intempestiva consegna di copia dei file audio richiesti dalla difesa il 14/11/2024, richiesta evasa dal Pubblico Ministero solo in data 2/12/2024, appena ventuno ore prima dell’udienza di riesame.
Sostiene il ricorrente che: i) a tale richiesta, il Pubblico Ministero inizialmente rispose chiedendo copia della carta di identità e del codice fiscale del difensore, nonché un supporto capiente per riversare i dati richiesti; ii) soddisfatta tale richiesta, il Pubblico Ministero, in data 27/11/2024, richiese di specificare i frame video di interesse; iii) il successivo 29/11/24 la difesa rinunciava alla copia delle videoriprese e sollecitava il rilascio di copia dei file audio in considerazione dell’imminenza dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità in considerazione della mancata specificazione, nell’istanza di rilascio delle copie, del carattere urgente dell’istanza in quanto formulata in vista dell’udienza di riesame.
Così facendo, il Tribunale ha aderito ad un indirizzo ermeneutico che non è univoco nella giurisprudenza di legittimità, contrapponendosi a questo altro indirizzo, di recente affermato da Sez. 6, n. 4021 del 2024, di cui il motivo riporta ampi brani della motivazione, che, ai fini della inutilizzabilità a fini cautelari dell intercettazioni, ritiene sufficiente che dal contenuto della richiesta di accesso o dal comportamento del difensore si evinca inequivocabilmente che l’istanza è volta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell’indagato.
Si sottolinea, infine, il colpevole ritardo del Pubblico Ministero che, a fronte della prima richiesta e della successiva integrazione con i documenti e il supporto richiesti, avrebbe potuto, quanto meno, consegnare tempestivamente i file audio
1.2. Violazione di norma processuale e, in particolare dell’art. 523, comma 5, cod. proc. pen., norma che, ad avviso del ricorrente, può estendersi anche al procedimento camerale, in relazione al rigetto dell’istanza del difensore di interloquire in ordine alla produzione documentale del Pubblico Ministero e, comunque, di concludere per ultimo, con conseguente connpronnissione della pienezza del contraddittorio che si esplica anche «nel diritto della difesa dell’indagato o dell’imputato ad intervenire per ultimo», soprattutto ove lo richieda espressamente.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria concernente la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che gli elementi a suo carico consentono di ravvisare esclusivamente un suo interesse ad una delle molteplici piantagioni di marijuana gestite dal sodalizio ed è in relazione a tale unica piantagione che vanno letti sia il versamento della somma di denaro per la corruzione del lgt. COGNOMEsomma di cui il fratello del ricorrente ha chiesto la restituzione successivamente al sequestro della piantagione, lamentando
l’inadempimento del patto corruttivo) che le ulteriori condotte valorizzate dal Tribunale (incontri, accordi, esborsi di denaro, impiego di manodopera e reperimento dei macchinari per la pesatura e l’imbustamento del narcotico). Inoltre, ad ulteriore riscontro del suo interessamento alla sola coltivazione ubicata in INDIRIZZO, si sottolinea che non vi sono elementi indiziari a suo carico successivamente al sequestro della piantagione e, dunque, non è estensibile a COGNOME l’elemento della continuità operativa del gruppo anche dopo tale sequestro, elemento reputato dal Tribunale quale ulteriore indice sintomatico della partecipazione al sodalizio.
Nel motivo si contesta anche il ruolo di finanziatore attribuito al ricorrente, il quale, privo di ruolo apicale (spettante al fratello NOME e a NOME COGNOME) si è limitato ad eseguire le disposizioni del fratello e a consegnare una parte (3000 euro) del denaro destinato a Pulice.
Si sottolinea, infine, che a fronte di una contestazione associativa a partire dal 2021 all’attualità, la condotta del ricorrente si colloca in un contesto temporale assai ridotto dal febbraio al giugno 2022.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla finalità agevolatrice della condotta a soddisfare gli interessi della compagine mafiosa facente capo ai Cracolici. Si rileva, infatti, che il richiamo dei procedimenti in cui è stata accertata l’esistenza della cosca di ‘ndrangheta dei Cracolici è insufficiente in quanto: a) NOME COGNOME non è stato attinto dai provvedimenti che hanno interessato i cugini; b) il ricorrente proviene da una diversa area territoriale; c) non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che COGNOME conoscesse la caratura criminale di Cracolici e le finalità da questo perseguite, atteso che, peraltro, Cracolici non ha mai fatto ricorso al suo «potere mafioso» per la realizzazione del reato né per la corruzione del lgt. Pulice.
1.5. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di maggior rigore, fondate sulle modalità dei fatti, sulla loro non risalenza nel tempo e sulla scaltrezza dimostrata dal ricorrente. Si sostiene che siffatta motivazione è meramente apparente a fronte del breve lasso di tempo in cui si è registrato il coinvolgimento del ricorrente, del suo interesse limitato ad una sola piantagione, del fatto che lo stesso non è stato coinvolto nella consumazione di altri reati fine e della sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è infondato in quanto, in primo luogo, il ricorrente non ha specificato le ragioni di urgenza sottese all’istanza; inoltre, una volta ottenuta copia dei file richiesti, sia pure nell’imminenza dell’udienza, pur avendone la possibilità, non ha formulato alcuna istanza al Tribunale al fine di ottenere un termine per il loro esame.
Rileva, peraltro, il Collegio che la sentenza richiamata nel motivo in esame (Sez. 6, n. 4021 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285905) appare eccentrica rispetto alla presente fattispecie in quanto attiene alla diversa ipotesi della omessa consegna dei file.
Nel caso in esame, invece, i file sono stati consegnati sia pure nell’imminenza dell’udienza di riesame e l’elemento dirimente, correttamente valorizzato dal Tribunale, al fine di escludere il carattere ingiustificato del ritardo nell’evasione della richiesta da parte del Pubblico Ministero attiene proprio all’assenza di elementi da cui potesse evincersi la sua urgenza e, soprattutto, la sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame e alla contestazione della misura cautelare applicata al ricorrente.
Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo della regula iuris, qui ribadita, secondo la quale, in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza stessa, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021 COGNOME, Rv. 282370).
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione l’art. art. 523, comma 5, cod. proc. pen. secondo cui nella discussione l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano,
riferendosi tale disciplina al dibattimento (Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Greco, Rv. 277383; Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005, Faro, Rv. 230939).
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1.1. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti del droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002). Si è, infatti, condivisibilmente affermato, estendendosi un principio già affermato con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139).
Inoltre, quanto alla possibile rilevanza della commissione di uno o più reati fine, quale indice sintomatico della partecipazione al sodalizio, si è ritenuto che, pur non essendo indispensabile la loro commissione, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai singoli reati fine (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 – 02), anche il coinvolgimento in un solo reatofine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 – 06).
4.1.2. L’ordinanza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, con motivazione non manifestamente illogica e saldamente ancorate alle risultanze investigative (intercettazioni e video riprese), ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio finalizzato al narcotraffico considerando la peculiare valenza, ai fini dell’attività dell’associazione e della sua espansione, del contributo prestato nella coltivazione della piantagione di marijuana, attività che veniva svolta sulla base delle direttive di NOME COGNOMEconsiderato il capo del sodalizio) e con l’impiego di manodopera inviata dal ricorrente e dal fratello; un’attività, dunque, svolta in modo coordinato, sotto un un’unica guida,
inserita nell’ambito della più ampia progettualità del sodalizio e, soprattutto, protetta dalle eventuali iniziative delle forze dell’ordine attraverso l’attivit corruttiva del Lgt. COGNOME, alla quale ha contribuito lo stesso ricorrente. Emblematica, in tal senso, è la descrizione, contenuta a pagina 8 dell’ordinanza, dell’incontro tra il ricorrente, accompagnato nell’occasione dal coindagato NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso del quale i due discutevano di questioni legate alla piantagione (in particolare le spese da compensare con i proventi ricavabili dalla vendita della marijuana) e al denaro da dare a COGNOME; nella medesima circostanza il ricorrente consegnava a COGNOME un criptofonino, con i codici di accesso, e la somma di 3000 euro per la corruzione di COGNOME.
5. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente atteso che l’eventuale esclusione della contestata aggravante non avrebbe alcuna ricaduta sulla legittimità della misura disposta né tantomeno sui termini di durata della stessa (cfr. Sez. 3, n 20891 del 18/6/2020, COGNOME, Rv. 279508).
Va, infatti, ribadito che in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante, ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284489).
Il quinto motivo è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un mero generico dissenso in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, senza confrontarsi con l’ordinanza impugnata, che ha legittimamente richiamato, oltre alle allarmanti modalità del fatto, l’operatività nel caso in esame della presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dando atto della insussistenza di elementi idonei al suo superamento, elementi che neppure il motivo in esame riesce ad indicare, limitandosi al generico riferimento alle caratteristiche della condotta oggetto dell’imputazione provvisoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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