Diritto di Querela nella Truffa: Chi può Denunciare?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale in materia di truffa, chiarendo a chi spetta il diritto di querela. La questione non è banale: la vittima è solo chi esegue materialmente il pagamento o anche chi, pur non avendo messo mano al portafoglio, subisce il danno diretto derivante dall’inganno? La Suprema Corte ha fornito una risposta netta, confermando un orientamento volto a tutelare la vittima sostanziale del reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per truffa. L’imputato contestava la validità della querela sporta nei suoi confronti da alcuni studenti universitari. La sua tesi difensiva si basava su una distinzione netta: gli studenti erano stati sì tratti in inganno, ma non avevano eseguito personalmente l’atto di disposizione patrimoniale, ovvero il pagamento delle somme richieste. Secondo il ricorrente, il diritto di querela sarebbe spettato unicamente a coloro che avevano effettivamente versato il denaro, e non agli studenti, vittime “mediate” dell’inganno.
Il Diritto di Querela e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno etichettato il motivo del ricorso come meramente “reiterativo” di una censura già correttamente esaminata e rigettata dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio di diritto fondamentale: il diritto di querela non appartiene esclusivamente a chi compie l’atto materiale di disposizione patrimoniale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un concetto sostanziale di “pregiudizio”. I giudici hanno chiarito che la legittimazione a sporgere querela è riconosciuta a tutti i soggetti che subiscono un danno diretto a causa della condotta fraudolenta. Nel caso di specie, i querelanti erano studenti universitari che avevano sottoscritto un contratto di locazione nella convinzione di ottenere un alloggio indispensabile per poter frequentare i loro corsi. Il loro danno non era l’esborso economico in sé, ma il “mancato acquisto del diritto scaturente dal contratto concluso”. Essi, in qualità di parti contraenti e destinatari finali del servizio, sono stati i soggetti direttamente danneggiati dall’inadempimento causato dalla truffa. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 43910 del 2019), secondo cui anche chi subisce un pregiudizio per la mancata conclusione del contratto prospettato è titolare del diritto di sporgere querela.
Le Conclusioni
La decisione consolida un principio di giustizia sostanziale. Identificare la vittima del reato di truffa unicamente con chi effettua il pagamento sarebbe una visione riduttiva e formalistica, che lascerebbe prive di tutela persone direttamente danneggiate dall’inganno. Questa ordinanza conferma che la legge protegge chi subisce la lesione del proprio diritto, a prescindere da chi abbia materialmente pagato il prezzo della frode. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Chi ha il diritto di sporgere querela per truffa?
Il diritto di sporgere querela per truffa non spetta solo a chi esegue materialmente il pagamento, ma a chiunque subisca un pregiudizio diretto per effetto della condotta fraudolenta.
Nel caso analizzato, perché gli studenti erano legittimati a sporgere querela?
Gli studenti erano legittimati perché, avendo sottoscritto un contratto per un alloggio necessario ai loro studi, hanno subito il danno diretto consistente nel mancato ottenimento del diritto all’uso dell’immobile, a prescindere da chi avesse materialmente versato le somme.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso viene respinto senza un esame del merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimazione dei soggett hanno sporto la querela (ossia, coloro che furono tratti in inganno, mentre titolari del dir querela sarebbero coloro che hanno proceduto a versare le somme profitto della condotta fraudolenta), è reiterativo della censura già sollevata in appello e affrontata correttamente d sentenza impugnata che ha condiviso l’orientamento di legittimità che riconosce il diritt sporgere querela anche ai soggetti che, pur non avendo materialmente eseguito l’atto di disposizione patrimoniale, hanno subito un pregiudizio per effetto della mancata conclusione del contratto prospettato, ovvero per l’inadempimento del contratto da parte del responsabile dell condotta truffaldina, in termini di mancato acquisto del diritto scaturente dal contratto conc (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 – 01); nella specie, i querelanti eran gli studenti universitari che avevano sottoscritto il contratto nella previsione della dispo dell’alloggio necessario per consentire la frequenza degli studi universitari;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.