Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46096 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46096 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a .3ESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore AVV_NOTAIO con conclusioni scritte insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita. Si contestava allo stesso, subagente di NOME COGNOME titolare di una agenzia di intermediazione assicurativa, facente capo alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, di essersi appropriato di oltre settemila euro, somma costituita dai premi delle polizze da lui stipulate per conto dell’agenzia che non consegnava al COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che COGNOME non era titolare del diritto di querela in quanto lo stesso dirigeva una agenzia assicurativa che faceva capo alla compagnia b “RAGIONE_SOCIALE“, sicché le somme delle quali si contestava l’appropriazione 4 avrebbero dovuto essere versate alla RAGIONE_SOCIALE e non all’agenzia diretta da COGNOME;
2.2. violazione di legge (artt. 393, 646 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che il ricorrente aveva anticipato un risarcimento di duemila euro ad un cliente della agenzia di COGNOME e che tale somma gli avrebbe dovuto essere rimborsata; invero il COGNOME riteneva di essere creditore per complessivi ottomilasettecento euro, sicché la ritenzione delle somme avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 392 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione relativa alla sussistenza del diritto di querela è infondata.
1.1.In via preliminare si riafferma che la persona offesa è il titolare del dir tutelato dal divieto penale, che viene direttamente leso dalla condotta illecita, mentre i danneggiato è colui in capo al quale la condotta illecita genera, in concreto, un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia “anche” titolare del diritto tutelato dalla norma violata.
Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre sia il danneggiato che l’offeso hanno il diritto di costituirsi parte civile, ovvero di fare valere i loro in civili nell’ambito del processo penale.
Identificare la persona offesa, ovvero l’individuo titolare del bene protetto dalla norma penale che si assume violata, è decisivo per identificare il titolare del diritto querela.
Sul tema, con specifico riguardo al furto, la Cassazione ha autorevolmente affermato che il bene giuridico protetto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti re personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto, che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridi e, persino, quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione “di fatto” spetta la qualifica di persona offesa e, conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela: Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01).
Declinando tali principi la Cassazione, con riguardo all’appropriazione indebita, ha affermato che il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l’abbia consegnata a colui che se n’è appropriato illegittimamente (fattispecie relativa all’appropriazione indebita di ben sottoposti a sequestro preventivo, in cui la querela era stata sporta dal soggetto nomiNOME custode dei beni medesimi: Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022 dep. 2023, NOME, Rv. 284431; Sez. 2, n. 26805 dei 16/04/2009, NOME, Rv. 244713).
Si tratta di interpretazioni che partono dal presupposto che sia la norma che punisce il furto, che quella che punisce l’appropriazione indebita, non tutelano esclusivamente il diritto di proprietà, ma anche la mera “disponibilità” della res trafugata o appropriata.
1.2.Nel caso di specie il titolare della agenzia di intermediazione assicurativa mandataria della compagnia “RAGIONE_SOCIALE” – si avvaleva del subagente COGNOME, che si appropriava dei premi delle polizze sulle quali l’agenzia avrebbe dovuto trattenere la sua provvigione prima di versare il premio alla RAGIONE_SOCIALE.
Gli intermediari hanno infatti diritto a percepire delle commissioni in relazione alle polizze che stipulano ed, inoltre, sono civilmente responsabili verso la RAGIONE_SOCIALE mandante ogniqualvolta non abbiano adempiuto agli obblighi sottesi all’esecuzione del mandato.
In sintesi: il collegio ritiene che le agenzie di intermediazione assicurativa abbiano la disponibilità dei premi ed il diritto a trattenere le commissioni; pertanto l’appropriazion dei premi lede il diritto del titolare dell’agenzia di intermediazione, che in seguito a condotta illecita t perde la disponibilità delle somme corrispondenti ai premi e la proprietà delle somme relative alle commissioni. Costui è pertanto legittimato a proporre la querela.
1.3. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello confermava la titolarità del diritto di querela in capo al COGNOME, titolare dell’agenzia di intermediaz assicurativa.
2 . Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove. A ciò si aggiunge che la questione proposta, che invoca l’inquadramento della condotta nel reato di appropriazione indebita, implica delle valutazioni di merito che sono state proposte per la prima volta in sede di legittimità con insanabile frattura della catena di devolutiva e violazione dell’art 606, comma 3 cod. proc. pen.
3.La non manifesta infondatezza del primo motivo impone di ritenere incardiNOME il rapporto processuale in sede di legittimità e, conseguentemente, di dichiarare il reato per cui si procede estinto per decorso il termine massimo di prescrizione.
Tenuto conto che le condotte appropriative risultano accertate, come risulta dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, e che tale apparato motivazionale resiste alle censure difensive, le statuizioni civili devono essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023.