Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME (NUMERO_DOCUMENTO) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 13 marzo 2019 dal Tribunale di Firenze nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e dell’art. 23-bis, I. 18 dicembre 2020,
n. 176, poiché l’imputato, detenuto per altra causa, avrebbe manifestato inutilmente la volontà di essere presente in udienza.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d’appello, è legittima la richiesta di partecipazione all’udienza formulata personalmente dall’imputato detenuto, anche se non presentata a mezzo del difensore, poiché la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 non è sanzionata con l’inammissibilità o l’irricevibilità; il mancat accoglimento della richiesta, pertanto, determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ai sensi degli artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), CEDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zítouní, Rv. 283143, che specifica altresì come il sistema postuli un generale incomprimibile diritto dell’imputato di partecipare all’udienza e prevede, come nel caso di specie, per gli imputati detenuti che la partecipazione a qualsiasi udienza sia garantita a distanza; prevale, dunque, a fronte del non “confiscabile” diritto partecipativo e non vertendosi in un atto di natura impugnatoria, la titolarità sostanziale del diritt rispetto alle effettive modalità del suo esercizio, quand’anche irregolari. Cfr. anche Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835, secondo cui l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, senza che rilevi il rispetto del termine di cinque giorni indicato dall’art. 127, comma secondo, cod. proc. pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
23. Nel caso di specie, l’imputato detenuto aveva richiesto di partecipare all’udienza con dichiarazione diretta alla Corte di appello e resa all’Ufficio matricol del carcere ove era ristretto all’epoca (in data 8 novembre 2021, reiterata, ancora tempestivamente, il 31 dicembre 2021 e riproposta ulteriormente, dopo lo spirare dei termini di legge, dal difensore, il 17 gennaio 2022). La Corte di appello ha motivato il proprio provvedimento di diniego soltanto in relazione alla tardività di
tale ultima istanza. A seguito del rinvio disposto all’udienza del 10 febbraio 2022, per mancato deposito della requisitoria scritta, COGNOME, sempre per il tramite dell’Amministrazione penitenziaria, in data 3 febbraio 2022, ha nuovamente richiesto di poter presenziare in videocollegamento. Anche quest’ultima istanza non è stata accolta, sul presupposto che il procedimento, provenendo da rinvio, risultasse ormai incardinato nelle forme cartolari.
La richiesta di presenziare reiteratamente avanzata da parte dell’imputato, per due volte almeno nel pieno rispetto dei termini di legge, in conclusione, non è stata erroneamente presa in considerazione dalla Corte di appello, con conseguente nullità dell’udienza e della sentenza, pertanto viziata per violazione del contraddittorio (cfr., Sez. 2, n. 4972 del 21/12/2022, dep. 2023).
La sentenza va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente