Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45076 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/05/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18/04/2017, che ha condannato COGNOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).
Il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha rilevato l’intervenuta violazione di norme processuali; il ricorrente all’epoca del
giudizio di appello era detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Modena. Con atto del 06/04/2022 il Direttore della Casa circondariale aveva dato atto della corretta notifica dell’avviso di fissazione del procedimento di appello, segnalando che il COGNOME aveva chiesto di poter presenziare; ciò nonostante l’imputato è stato dichiarato assente, come emerge dal frontespizio della sentenza e dal verbale di udienza; ricorre una nullità di ordine generale non sanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, deve conseguentemente essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è infatti emerso che il ricorrente, al momento della celebrazione del processo era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Modena e che, con atto del 6/04/2022, il direttore aveva comunicato alla cancelleria di avere notificato l’avviso di trattazione del processo, segnalando che l’imputato aveva chiesto di poter presenziare all’udienza. Il COGNOME aveva, dunque, manifestato tempestivamente la volontà di partecipare all’udienza in tempo utile, senza che la Corte di appello avesse disposto la necessaria traduzione dell’imputato per consentirgli di presenziare, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.
In tal senso si deve ricordare che le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell’ambito del procedimento, all’imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dell’istituto di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell’art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall’autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 12/12/2013, COGNOME, Rv. 258383-01; Sez.1, n. 53530 del 10/12/2014, Conte, Rv. 261810-01).
In tal senso si è anche chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione
all’udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non s verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione d detenuto all’udienza di rinvio determina la nullità della relativa sente (Sez. 1, Sentenza n. 10508 del 05/12/2019, Rv. 278814-01).
D’altra parte il perimetro di piena tutela in tal senso attribuit l’imputato detenuto era già stato considerato dal massimo consesso di questa Corte che ha affermato che: “nel giudizio camerale d’appello l’imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizzazione recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto quest’ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudic competente, a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato di presenziarvi v’è l’obbligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità assoluta disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in s assenza.”(Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01; nello stesso senso, in tema di procedimento di riesame Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 6 ottobre 2023.