Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28556 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che .ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO del 17/02/2025, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento emesso in data 29/01/2025 e notificato il 13/02/2025 alle ore 17,20 con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici d AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per la durata di anni nove.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge all’om valutazione della memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 16,0 del 15/02/2025 a mezzo PEC presso la cancelleria centrale GIP. Il giudice ha omesso di valutare la suddetta memoria, di cui non ha fatto alcun cenno, limitandosi a recepire il provvediment del AVV_NOTAIO e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive formulate da difensore. Rappresenta in particolare che erano state dedotte specifiche censure in ordine all’attribuibilità della condotta, ai presupposti della necessità ed urgenza del provvedimento AVV_NOTAIO e in ordine alla valutazione di pericolosità. Il giudice a quo si è invece limitato a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO in modo acritico, utilizzando un modulo prestampato, senza in alcun modo motivare e lasciando persino in bianco le parti del modulo destinate alla motivazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. GLYPH La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concess all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida de provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Michelotto, Rv. 266223 – 01). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di pr memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica de provvedimento del AVV_NOTAIO, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordi di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).
Sicchè, è . nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalid provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiv depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3
10/12/2020, Rv. 281321).
1.2. GLYPH
Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 17,20 del 13/02/2025, c
data 15/02/2025 il PM ha trasmesso gli atti e richiesto la convalida e che il provvedimento convalida è stato depositato in data 17/02/2025 alle ore 9,45.
Risulta dagli atti allegati al ricorso che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 15/02/2025 alle o
16,00, a mezzo PEC (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha valutato neppure in modo implicito e di cui
non ha fatto alcun cenno. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittori avendo il Giudice di merito in alcun modo analizzato e vagliato le deduzioni difensive formula
dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO. Peraltro, si evidenzia ch provvedimento di convalida consiste in un foglio prestampato compilato solo nella intestazione e nella data e lasciato in bianco nella parte della motivazione.
1.2. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conse annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento de AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 29/01/2025, limitatamente ha l’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 06/06/2025
Il Consigliere estensore
Presidehte