Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50273 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE: CODICE_FISCALE) nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Proceiratore generale, che ha concluso per l’annullamento co rinvio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 13/01/2022 il Tribunale di Imperia aveva dichiarato NOME NOME e NOME NOME responsabili del reato previsto dagli artt.56, 110, 640 cod. pen. commesso in Ventimiglia in data antecedente e prossima al 6 febbraio 2019 (capo a) e per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. commesso in Ventimiglia il 7 febbraio 2019.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l’atto di appello si era chiesta la concessione del beneficio ma la Corte territoriale ha confermato la decisione con argomentazioni illogiche, senza considerare che le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena alle particolarità del caso concreto. Il COGNOME ha tenuto una condotta corretta sia durante la detenzione in carcere sia durante la prosecuzione della misura agli arresti domiciliari e infine con la misura dell’obbligo di dimora, dando prova di accettare le conseguenze del proprio comportamento illecito. La Corte ha ritenuto non essere stata fornita
alcuna positiva manifestazione di resipiscenza senza tenere conto del comportamento serbato dall’imputato dopo il reato.
NOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per la nullità della sentenza con ragioni sovrapponibili al primo motivo di ricorso di COGNOME.
Con il secondo motivo deduce apparenza e illogicità della motivazione in relazione all’asserita responsabilità penale dell’imputato in ordine a tutti i reati contestati. La responsabilità dello COGNOME risulta fondata secondo la difesa su elementi probatori equivoci e illogici ma la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione con argomentazioni apparenti e illogiche. Si era criticata la correttezza del procedimento operato dalla polizia giudiziaria in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa COGNOME NOME, dal testimone oculare NOME COGNOME e dal teste COGNOME NOME, i quali tuttavia avevano riconosciuto immediatamente senza ombra di dubbio una persona diversa dallo COGNOME, tale NOME COGNOME. I carabinieri avevano addotto un errore nell’invio del fascicolo fotografico all’ufficio della procura ma con l’atto di appell si era evidenziata la carenza di certezza probatoria in merito alla stessa attività di individuazione fotografica, posto che agli atti esiste un solo fascicolo fotografico relativo al 4 maggio 2019 contenente la foto riconosciuta di NOME COGNOME. La polizia giudiziaria aveva, poi, effettuato una seconda ricognizione fotografica utilizzando un diverso album fotografico rispetto a quello mostrato la prima volta. La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione apparente, limitandosi a ribadire che le anomalie verificatesi fossero frutto di un mero errore, ma tale ragionamento non chiarisce in cosa siano consistiti gli accertamenti effettuati dalla Corte d’appello né fornisce spiegazioni in grado di superare le incongruenze probatorie evidenziate con l’atto di appello. Con la motivazione non è stato chiarito sulla base di quali fonti di prova sia stato possibile affermare con certezza il collegamento tra la persona offesa e lo COGNOME per entrambi i fatti di reato allo stesso contestati. La Corte ha ritenuto provato il collegamento dell’imputato ai fatti di reato attesa la pretesa riferibilit allo stesso dei tabulati telefonici relativi all’utenza in uso nei luoghi incriminat nei giorni nei quali sarebbero stati commessi i reati, ma anche su tale punto la motivazione è apodittica in quanto viene data in maniera presuntiva per certa la riferibilità di tali utenze agli imputati. Risulta fittizio lo stesso ragionamen operato dai giudici in base alle risultanze dell’analisi dei tabulati telefonici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per GLYPH -, l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di entrambi i ricorsi risulta fondato ed è dirimente.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura delle censure, si rileva che la decisione in fase di appello è stata assunta all’esito dell’udienza del 2 febbraio 2023, tenuta con rito camerale ai sensi dell’art.23 bis d.l. n.137/2020 nonostante con provvedimento del 23 dicembre 2022 il Presidente della Sezione Seconda penale della Corte di appello avesse accolto l’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata il 22 dicembre 2022 dal difensore degli appellanti. In tale provvedimento era stato disposto che l’udienza già fissata per il giorno 2/02/2023 fosse differita alla data del 16/02/2023.
Secondo pacifico orientamento interpretativo del giudice di legittimità, l’anticipazione della data di trattazione del giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione, o nel caso concreto nel decreto di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione (Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, dep.2016, Galdino, Rv. 267020 – 01).
Ne conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e l’ultroneità della valutazione delle altre censure, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso il 5 dicembre 2023
l’ere estensore I
Il Presidente