Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA lu GLYPH Si GLYPH
A GLYPH (? avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria inviata dall’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la corte di appello di Catania ha parzialmente riformato l sentenza del tribunale di Catania dichiarando di non doversi procedere nei confro dell’imputato per il reato di detenzione a fini di vendita di mercanzia recante contraffatti a seguito dell’intervenuta estinzione per prescrizione del reato. La Co conseguentemente proceduto alla rideterminazione e riduzione della pena per la residua imputazione di ricettazione.
2. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge (articolo 606 lett. c c.p.p. mancata traduzione in lingua nota all’imputato dell’informazione di garanzia e degli a indagine e processuali successivi, con conseguente nullità degli stessi per la viola dell’articolo 143 comma 2 e 178 comma 1 lett. c) c.p.p.. Si sostiene che la presunzion conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino posta dall’articolo 143 del co
procedura non possa essere estesa allo straniero e che la necessità di tutelare il diri difesa avrebbe richiesto da parte del giudice che venisse disposta la traduzione dei documen indicati.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta (articolo 606 lett. e c.p.p.) la car contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospension condizionale della pena e della non menzione.
Tanto il Procuratore Generale che la difesa dell’imputato, a mezzo dell’AVV_NOTAIO hanno inviato memorie per EMAIL, chiedendo rispettivamente il rigetto e l’accoglimento de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi sui quali si fonda. Essi sono la pedis riproposizione di quanto già richiesto ed argomentato nelle precedenti istanze e sono pertan privi di qualsivoglia profilo di novità.
Il primo motivo, inerente alla mancata traduzione degli atti, sconta l’astrat dell’argomentazione, basata su null’altro che un’ipotesi di lavoro (il difensore d’ufficio di non aver mai incontrato o comunicato con l’imputato) ma smentita dalle valutazio formulate sul punto dai giudici che si sono peritati di esaminare il materiale conoscitivo disposizione giungendo alla convinzione concorde che l’imputato all’epoca del fatto e de contestazione fosse dotato di una cognizione e comprensione della lingua italiana sufficie per cogliere quanto gli veniva contestato. In particolare, è stata positivamente e congruam valutata la deposizione del personale di polizia intervenuto nonché la circostanza l’imputato fosse titolare da oltre sei anni di carta di identità rilasciata dal Comune di r a testimonianza ineludibile del radicamento territoriale risalente.
Nemmeno il secondo motivo coglie nel segno. Seppure il giudizio di rigetto della richie di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menziona possa apparir severo, esso si è manifestato in una motivazione che non è né carente, né contraddittoria manifestamente infondata.
In particolare, non appare illogico (e tantomeno manifestamente illogico) escludere l’ favorevole del giudizio prognostico sulla capacità dell’imputato di astenersi in fut commettere reati analoghi, sulla base della professionalità specifica dell’imputato. Com legge nelle sentenze, l’imputato non è l’ambulante o venditore occasionale (porta a porta o litorale estivo che sia) ma è un soggetto ben inserito nel tessuto commerciale del luogo i esercitava l’attività. In Catania egli gestiva un negozio in cui vendeva diverse migl accessori contraffatti, a testimonianza della disponibilità economica e relazionale neces per far pervenire la mercanzia dai porti di arrivo dall’estremo oriente. Su tali preme valutazione espressa dal giudice, in assenza di elementi positivi per valutare l’astensio future condotte illecite, appare adeguata e corretta.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
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Il Consigliere relatore è
La Presidente