Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4242  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME n. a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3/5/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ric
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Pavia in data 13/10/2022, assolveva l’imputato dal delitto di estorsione di cui capo 1 e rideterminava la pena per i residui addebiti nella misura di anni cinque,mesi quattr di reclusione ed euro 1,727,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, la quale ha dedotto:
2.1 la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio con riguardo alle n per lo svolgimento dell’udienza dinanzi la Corte d’Appello.
Il difensore deduce che la citazione in appello dell’imputato è avvenuta con invito a comparire personalmente e poiché lo stesso si trovava detenuto per altra causa ne è stata disposta la traduzione, effettivamente eseguita, mentre l’udienza di trattazione veniva effettuata senza la partecipazione delle parti. Aggiunge che non veniva effettuata richiesta di trattazione orale né l’imputato chiedeva di partecipare all’udienza in quanto il prevenuto e i difensore confidavano, alla luce del tenore della citazione, che la trattazione sarebbe avvenuta in modalità partecipata. Di conseguenza secondo il ricorrente gli sarebbe stato precluso il pieno esercizio del diritto di difesa sia con riguardo alla possibilità di concordare la pena c d’illustrare il gravame e formulare richiesta di accesso alla giustizia riparativa. Le conclusi della difesa riportate dalla sentenza impugnata non sono state in realtà rassegnate in quanto al legale e all’imputato, pur presenti, è stata impedita la partecipazione al processo;
2.2 La violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio con riguardo revoca del teste COGNOME, alla mancata rinnovazione dell’istruttoria e alla conseguente mancata assunzione di prova decisiva. Secondo il difensore la Corte territoriale ha disatteso con motivazione illogica la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale esaminare il teste della difesa COGNOME, già ammesso dal primo giudice, il quale successivamente revocava il provvedimento sull’assunto della superfluità dell’esame. A detto proposito la Corte di merito non ha considerato che l’esame del teste aveva carattere decisivo, trattandosi di soggetto in grado di riferire sui rapporti personali ed economici intercorrenti l’imputato e la p.o. COGNOME, che costituiscono l’antefatto delle vicende occorse il 31/3/2020. Aggiunge che la Corte di merito ha arrestato il proprio esame al mero dato fattuale dell’aggressione, trascurando -ai fini dell’esatto inquadramento della vicenda- gli aspett complementari soggettivi e personali, quali il movente;
2.3 il vizio di motivazione con riguardo alle deduzioni di cui ai motivi di gravame 2,3,4, che chiedevano l’assoluzione dell’imputato per i reati di lesioni, ricettazione, rapina e tenta estorsione, detenzione di sostanze stupefacenti (rispettivamente capi 3,4,1,2,5). Omessa valutazione dell’inattendibilità oggettiva e soggettiva della p.o. RAGIONE_SOCIALE.
Il difensore sostiene che la corte distrettuale ha disatteso le censure difensive in ordin all’affermazione di responsabilità per i reati ascritti al prevenuto con motivazione illogi frutto di travisamento delle risultanze probatorie, estrapolando e decontestualizzando affermazioni della vittima ovvero valorizzando le vaghe risposte del teste COGNOMECOGNOME I giudic territoriali non hanno fornito risposta alle specifiche doglianze difensive con particola riguardo alla denunziata inattendibilità della p.o. offesa in ragione dell’incostanza del narra del contegno processuale tenuto, dell’illogicità e contraddittorietà dichiarativa. Sotto il pro
dell’attendibilità intrinseca la Corte di merito non ha, inoltre, considerato che la p.o. all’e dei fatti faceva uso di sostanze stupefacenti. Ad avviso della difesa la sentenza impugnata ha travisato la testimonianza del COGNOME COGNOME accreditare la tesi della rapina. Anche in relazione al ricettazione contestata al capo 4, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha effettuato u erronea valutazione della prova dichiarativa alla luce del tenore delle dichiarazioni della p. e dell’assenza di elementi che attestino la disponibilità del motorino Kymco People 300 da parte del Lo Bianco;
2.4 la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti, all’erroneo calcolo della pena e alla sua eccessività.
La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha negato l’attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. in assenza di un’integrale risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla p. trascurando ogni considerazione della seconda parte della disposizione, la cui applicazione la difesa aveva specificamente invocato alla luce della disponibilità manifestata dall’imputato a riparare il danno sebbene la p.o. non abbia ritenuto di dare riscontro alle proffer dell’imputato. Censura, altresì, il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generich rispetto alla recidiva qualificata sull’assunto che i precedenti per fatti di stupefacenti s di lieve entità osterebbero all’operatività del divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod.pen. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. La difesa deduce la violazione dei diritti di difesa in quant sarebbe stata impedita la partecipazione all’udienza dell’imputato, detenuto per altra causa, del quale era stata disposta la traduzione, e del difensore sull’assunto che la trattazione sarebbe tenuta con rito cartolare nonostante il difforme tenore della citazione a giudizio. Nell specie deve escludersi che il mancato riferimento nel decreto di citazione alla vigenza delle disposizioni emergenziali per effetto del d.l. 198/2022, che aveva prorogato la disciplina fin al 30 giugno 2023, sia idoneo a fondare un affidamento incolpevole sulle modalità di trattazione del gravame in udienza pubblica. Questa Corte ha in proposito chiarito che l’omessa indicazione della trattazione cartolare nell’avviso di fissazione dell’udienz riportante soltanto la dicitura “è fissata udienza pubblica”, notificato dopo l’entrata in v del d.l. n. 198 del 2022, non determina un legittimo affidamento in merito alla trattazion orale del ricorso (Sez. 5, n. 33269 del 01/06/2023, Rv. 285011 – 01).
Inoltre, consta dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, che il P aveva rassegnato le proprie conclusioni in forma scritta e la difesa il 13/4/2023 aveva depositato motivi nuovi nei quali chiedeva l’accesso agli istituti di giustizia riparati concludeva riportandosi al gravame. Alla luce della descritta sequenza procedimentale deve concludersi per la piena consapevolezza da parte della difesa tecnica (che aveva ricevuto le conclusioni scritte del P.g. e non aveva formulato richiesta di trattazione orale) del
trattazione camerale del processo, dovendo ascriversi la disposta traduzione dell’imputato a mera svista.
Risulta inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo che censura la mancata assunzione di prova decisiva, avendo il primo giudice dapprima ammesso e poi revocato per superfluità l’esame del teste COGNOME. La Corte di merito a pag 15 ha confermato la legittimità dell’ordinanza di revoca, adducendo che non risulta che il teste si stato presente ai fatti e che, comunque, il quadro probatorio acquisito era esauriente.
A tanto deve aggiungersi che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sul superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210-01;Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 27173201;Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166-01), come occorso nella specie.
3. Il terzo motivo che deduce il vizio di motivazione in ordine alle doglianze formulate con l’atto d’appello in relazione ai reati di lesioni, ricettazione, rapina e tentata estor detenzione di stupefacenti nonché in ordine all’attendibilità della p.o. COGNOME reitera ri che la sentenza impugnata ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso in assenza di decisive criticità logiche. La Corte di merito ha argomentato l’attendibilità de p.o. a pag. 11 richiamando il tenore delle dichiarazioni rese, seppur in un contesto di diffus reticenza che ha indotto il P.m. a plurime contestazioni, evidenziando come la ricostruzione accreditata dalla vittima abbia trovato riscontro nella testimonianza di NOME COGNOME, addott dalla difesa e presente ai fatti nonché nel referto medico attestante le lesioni riport nell’occasione dal COGNOME. Ha, altresì, ricostruito in termini unitari le condotte contestat capi 1 e 2 della rubrica, ritenendo la giuridica impossibilità di riconoscere autonomia all condotta estorsiva sub 1 in quanto inserita a pieno titolo nella sequenza causale conclusasi con l’aggressione della vittima e l’apprensione del denaro e della tessera bancomat che la medesima deteneva. Ha motivatamente escluso, in risposta ai rilievi difensivi, la possibilit d’assorbimento delle lesioni nel delitto di rapina alla luce del costante orientamento dell giurisprudenza di legittimità; ha argomentato (pag. 14) la sussistenza del delitto d ricettazione, avendo il COGNOME confermato in udienza la targa del motociclo offerto in vendita dall’imputato e risultato provento di furto in data 10/3/2020; ha fornito congrua risposta gravame in punto di sussistenza della fattispecie di illecita detenzione a fini di spaccio sostanza stupefacente. La difesa sollecita nella sostanza una rilettura dell’apparato probatorio con argomenti di merito, senza segnalare decisive pretermissioni, a fronte di una motivazione priva di aporie e palesi illogicità giustificative.
Anche il quarto motivo è destituito di fondamento dal momento che ad integrare la circostanza ex art. 62 n. 6 cod.pen., seconda parte, non è sufficiente la generica disponibilità dell’imputato a riparare il danno ed elidere le conseguenze dannose del reato, inidonea ad attestarne il sincero ravvedimento e una sua minore capacità a delinquere. Infatti, la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni (Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 279167 – 01) e deve consistere in condotte fattivamente intese al ridimensionamento delle conseguenze del reato (Sez. 4, n. 13028 del 20/10/1999 Rv. 215166 – 01) oltre che efficaci rispetto allo scopo (Sez. 6, n. 4506 del 30/11/1989, dep. 1990, Rv 183893-01). Nella specie la difesa fonda la propria censura su un mero conato volitivo privo di incidenza sulle conseguenze degli illeciti ascrittigli.
L’omessa motivazione della Corte di merito in ordine allo specifico profilo è priva di attitudine rescindente, avuto riguardo alla genericità della devoluzione operata con il sesto motivo d’appello e alla manifesta infondatezza della doglianza (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157-01; n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745-01).
4.1 Anche i rilievi in punto di giudizio di comparazione risultano manifestamente infondati. Secondo la difesa la recidiva qualificata contestata e ritenuta sarebbe da riferi esclusivamente al capo 5 (art. 73, comma 5, DPR 309/90) laddove la contestazione dell’aggravante, collocata in calce alla rubrica, è con evidenza da intendersi estesa a tutti g addebiti con conseguente operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche a norma dell’art. 69 comma 4, cod.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la complessiva infondatezza del gravame, il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
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La Consigliera estensore
Il Presidente