Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7763 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 09/11/1994
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, riqualificati i fatti d ricettazione contestati all’imputato nel reato di furto consumato di beni (motoseghe e combustibile) destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità e riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti del prevenuto.
Con ricorso per cassazione il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice di appello omesso di comunicare tempestivamente le conclusioni del procuratore generale in modo tale da non consentire una tempestiva replica da parte del prevenuto entro il termine allo stesso assegnato per le proprie conclusioni.
Con una seconda articolazione deduce violazione di legge processuale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento con riferimento al reato di furto per mancata presentazione di querela.
Con un’ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso deve essere rigettato.
Con GLYPH riferimento GLYPH al GLYPH primo GLYPH motivo GLYPH di GLYPH va GLYPH ribadito GLYPH che nel giudizio cartolare d’appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio che ne sia derivato alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (sez. 7 – Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME Rv.285331 – 01; sez.2, n.49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv.285331; sez.6, n.29219 del 24/04/2024, P., Rv.286664)
Il ricorrente, sul punto omette del tutto di indicare quale sia stato il pregiudizio sofferto in ragione del mancato tempestivo avviso delle conclusioni del PG atteso che dal contenuto delle stesse non emergono elementi in grado di compromettere le prerogative difensive della difesa (sez.2, n.30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv.284802).
Infondato è il secondo motivo di ricorso in cui si assume la procedibilità a querela del reato di furto, come diversamente qualificato dai giudici di merito, avendo il giudice distrettuale riconosciuto la procedibilità di ufficio per essere stato il reat realizzato su beni (attrezzi di lavoro, motoseghe, falciatrice, taglia erba, taniche di nafta, gruppo elettrogeno) destinati a pubblico servizio (art.624 comma 3 cod.pen. all’esito delle modifiche apportate dall’art.2 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150), in quanto in dotazione alla Riserva naturale (di Lesina), dipendente dal Comando Forestale dei Carabinieri e in particolare del Reparto Biodiversità di Foresta Umbra di Monte S.Angelo, come risulta chiaramente dal contenuto della denuncia orale presentata dal capo squadra di tale reparto in data 5/11/2017, circostanza sulla quale il ricorrente omette di confrontarsi.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., il giudice distrettuale ha fornito motivazione logica e priva di contraddizioni sul fatto che il ricorrente non ne sia meritevole, sia in ragione della rilevante offensività della condotta (perpetrata su attrezzi di lavoro dal valore non indifferente ma soprattutto impiegati al servizio della comunità), sia per i profili soggettivi del reo in ragione dei plurimi precedenti penali e del fatto che già in due precedenti occasioni aveva beneficiato della speciale causa di non punibilità, che ne preclude l’ulteriore riconoscimento.
4.11 ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente