Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Latronico (Pz) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/12/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1’11/1/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole delle violazioni di cui agli artt. 44, comma 1, le 71, 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all’art. 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n all’art. 256, comma 2, d. 1gs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all’art. 349 cod. p condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 3.600 euro di mult
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Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
nullità della sentenza per mancata presenza del difensore fiduciario All’udienza dell’11/1/2023, innanzi al Tribunale, il COGNOME sarebbe stato assis dall’AVV_NOTAIO, nominato – ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pe – in sostituzione del difensore fiduciario AVV_NOTAIO; ebbene, nonostante l’espressa richiesta, il Giudice non avrebbe concesso il rinvio rigettata una istanza di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod. pen., avrebbe invitato le parti a concludere, poi decidendo il processo. risulterebbe, dunque, una palese violazione del diritto di difesa, che non atterr tanto all’omessa concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen., quanto all’omesso rinvio dell’udienza per la discussione, quanto mai necessario alla l della complessità della vicenda, della pluralità di imputazioni e della gran mol documenti;
nullità della sentenza per mancata ammissione della perizia ai sensi dell’a 507 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe negato l’istanza istruttoria (v ad accertare l’entità e la natura delle opere edilizie) con motivazione vizi senza analizzare la documentazione prodotta. Lo stesso Giudice, peraltro, non avrebbe esaminato una sentenza depositata con l’atto di appello, irrevocabile, c la quale il Tribunale di Milano – pronunciandosi sul medesimo immobile quanto all’osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – avreb assolto l’imputato, evidenziando che al 28/8/2019 il cantiere era già conclus che l’area era stata interessata da un incendio, tale da rendere necessar rimessione in pristino di talune strutture. Alla data indicata, pertanto, i lavo sarebbero stati più in corso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte appello, con evidente contrasto rispetto all’altra pronuncia;
nullità della sentenza in ordine a tutti i capi di imputazione contraddittorietà della motivazione. L’ampia censura, precisato che l’uni immobile vincolato era il cd. ex Mulino, afferma e ribadisce che l’attività compiu dal ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la messa in sicurezza del bene a rischio di crollo, e la manutenzione ordinaria di parte di altri immobili, ese senza alcuna discrezionalità trattandosi di interventi necessari per la risa della costruzione e per l’area sismica sulla quale insiste. Nessun incremento volumi o lottizzazione abusiva, pertanto, sarebbero stati compiuti, ma soltanto u serie di doverosi interventi in presenza di un rischio di crollo, riscontrato anch Vigili RAGIONE_SOCIALE. Proprio in ragione di ciò, e dunque solo per legittimare la me in sicurezza del Mulino, il COGNOME avrebbe presentato una SCIA nel marzo 2018 ed avrebbe compiuto lavori per 9 mesi (lavori, peraltro, di competenza regionale non comunale, poiché qualificabili “strutturali e antisismici”), così dovend escludere tanto le violazioni amministrative quanto i reati contestati; anch
documentazione successivamente prodotta, su richiesta delle autorità confermerebbe che la società di cui il ricorrente era amministratore aveva esegui esclusivamente opere di consolidamento della struttura, in vigenza del titolo revocato questo dal Comune di Milano – senza ulteriore attività edificatoria modificativa dello stato dei luoghi. Infine, il ricorso analizza partitamente i di imputazione per i quali è intervenuta condanna, escludendone la sussistenza fatto alla luce delle risultanze istruttorie.
Nelle more della discussione del ricorso, e fino alla stessa data dell’udienz ricorrente ha depositato più che copiosa documentazione, asseritamente relativ all’immobile oggetto del processo ma concernente soltanto numerose iniziative giudiziarie di varia natura – amministrativa e penale – intraprese dallo s COGNOME negli anni, nei confronti di una pluralità di soggetti; si tratta, pera documentazione che non contiene motivi aggiunti di censura alla sentenza impugnata, né può essere qualificata come memoria ai sensi dell’art. 121 cod proc. pen, risultando, dunque, irrilevante ed inammissibile nel presente giudizio legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il primo motivo, che contesta il mancato rinvio dell’udienza dell’11/1/202 dinanzi al Tribunale e la risposta offerta dalla Corte di appello al relativo moti gravame, è del tutto infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha chiarito con precisione i termini della vicenda sottolineando che: a) all’udienza indicata, il difensore fiduciario dell’impu AVV_NOTAIO – non si era presentato, pur ritualmente avvertito, né avev comunicato alcun impedimento; b) il Tribunale, pertanto, aveva nominato l’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) quest’ultimo av comunicato di aver interloquito con l’AVV_NOTAIO, che gli aveva segnalato che sarebbe stata sostituita dall’AVV_NOTAIO, non presente; d) il Tribunale aveva confermato la nomina d’ufficio dell’AVV_NOTAIO, aveva rigettato una richiesta integrazione istruttoria fatta pervenire via mail dall’AVV_NOTAIO e, dichia chiusa l’istruttoria dibattimentale, aveva infine invitato le parti alla discuss
4.2. Tanto premesso in fatto, e non contestato, la sentenza ha, innanzitut richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della q il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’ 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difes che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’uff del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono de
mandato (tra le molte, Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282324; successivamente, tra le Sez. 5, n. 37438 del 25/5/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 21938 del 6/5/2022, COGNOME).
4.3. Il principio di diritto richiamato, peraltro, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l’istituto del termine a difesa, l’art. 108 cod. proc. pen. si concentra su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l’imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l’avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d’ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l’assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell’imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l’ovvia conseguenza che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di “nuovo” (e stabile) difensore dell’imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee. D’altra parte – essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione (“estemporanea ed episodica”, ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello “stabilmente” officiato dall’imputato – appare conseguenza del tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso l’indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.4. Sotto differente profilo, peraltro, si osserva che il ricorso individua la dedotta lesione del diritto alla difesa non tanto nell’omessa concessione di un termine ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., quanto nella “mancata concessione di un rinvio di udienza per poter consentire al difensore, qualunque fosse, di poter preparare le conclusioni e quindi efficacemente concludere”, a fronte di un processo particolarmente complesso. Ebbene, sul punto basti considerare che un rinvio finalizzato esclusivamente a preparare la discussione, terminata l’istruttoria,
non costituisce oggetto di diritto per le parti, pubblica e private, né è previs codice di rito (che, anzi, all’art. 523, comma 1, cod. proc. pen. indiv un’immediata consequenzialità tra l’esaurimento dell’assunzione delle prove e l formulazione delle conclusioni), risultando pertanto rimesso soltanto ad un eventuale valutazione di opportunità in capo al giudice, come tale non censurabil qualora negata.
4.5. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.
Alle medesime conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto al secondo, che contesta al Giudice di appello di non aver disposto perizia sulla ent e sulla natura delle opere, sebbene sollecitata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. ancora, contesta alla Corte di appello di non aver esaminato una sentenz irrevocabile di assoluzione, pronunciata nei confronti del ricorrente e con rigua al medesimo immobile qui in esame, che conterrebbe decisivi argomenti in fatto quanto alla conclusione dei lavori prima del 28/8/2019 ed alla necessità ripristinare i luoghi a seguito di un incendio.
5.1. Con riguardo al primo profilo, la Corte evidenzia che la questione trov adeguata e solida risposta nella sentenza impugnata, nella quale è evidenziato ch l’intera documentazione in atti, con particolare riguardo alle fotografie, era id a documentare il mutamento nel tempo degli immobili di cui si tratta, e dunque relativi interventi; il Giudice di appello ha poi precisato che le stesse imm erano state scattate in sei diverse occasioni, in un periodo compreso tra lu 2018 e dicembre 2019, così da coprire l’intero arco di tempo in cui si erano svol le operazioni imputate al ricorrente.
5.2. A ciò si aggiunga – osserva questa Corte – che la assoluta necessità disporre la perizia non poteva ricavarsi dal generico quesito che la sosten (“Accertare l’entità e la natura delle opere edilizie compiute”), c implicitamente affermato nella sentenza con le considerazioni appena richiamate.
5.3. Infine sul punto, e con carattere assorbente, il Collegio evidenzi costante e condiviso indirizzo in forza del quale la mancata effettuazione di accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sen dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutr sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del g laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano caratter decisività (per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936).
5.4. In ordine, poi, alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del Marti emessa dal Tribunale di Milano il 5/12/2022 ai sensi dell’art. 530, comma 2, co proc. pen. con riguardo a tre violazioni di cui al d. Igs. n. 81 del 2008, la
osserva che se è vero che della stessa non si trova traccia nella motivazione anche vero che le considerazioni in essa contenute e riportate nel ricorso quan alla conclusione del cantiere al 28/8/2019 risultano affidate prevalentemente al sole indicazioni fornite proprio dall’imputato, apparendo quindi non decisive. conferma di ciò, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale di Milan dell’11/1/2023 (confermata da quella qui impugnata), particolarmente ampia e particolareggiata, ha compiuto una dettagliatissima ricostruzione dell’i amministrativo e giudiziario della vicenda, evidenziando, tra l’altro, che: 28/8/2019 era stato riscontrato “un cantiere edile pienamente attivo..(con) d operai che stavano eseguendo dei lavori”; b) il 31/10/2019 era stato eseguito sequestro preventivo del compendio, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano i 28/10/2019, riscontrandosi, nell’occasione, che “i lavori erano ulteriormen proseguiti” (come da analitica descrizione, anche fotografica, alle pagg. 29 ss c) il 18/12/2019 era stata accertata un’ulteriore, illegittima prosecuzione dei l (come, ancora, dettagliatamente riportato alle pagg. 35 ss. della sentenza).
Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve esser giudicato inammissibile per manifesta infondatezza.
Il terzo motivo di impugnazione, che contiene un’ampia censura alla motivazione quanto ai capi per i quali è stata pronunciata condanna, risulta d pari inammissibile.
6.1. La prima parte della doglianza si sviluppa espressamente su considerazioni di solo merito, non consentite in questa sede, richiamando la te difensiva proposta, le condizioni degli immobili interessati, la loro età, il loro la natura dell’area oggetto di intervento, le fonti dichiarative, per poi conclu in termini generali, che il ricorrente si sarebbe limitato a mettere (doverosamen in sicurezza il Mulino, soggetto a pericolo di crollo, e a compiere intervent manutenzione ordinaria su parte degli altri immobili, senza aggiunte volumetriche o lottizzazioni, così da giustificare il ricorso alla SCIA. Analogamente, la seco parte della stessa censura (pagg. 14 e ss.) analizza una ad una le sing contestazioni, muovendosi ancora lungo considerazioni di mero fatto (tra cui i carattere degli interventi, la natura degli spazi creati, l’origine dei rifiuti e accatastamento, la tipologia della contestata violazione dei sigilli in rapporto natura del bene sequestrato) che questa Corte non è ammessa a verificare, trattandosi di questioni proponibili soltanto di fronte al giudice della cognizi Sebbene, dunque, la rubrica del motivo richiami la contraddittorietà del motivazione con riguardo a tutti i reati, la stessa censura ripropone, in fa medesimi argomenti di merito che la difesa ha sollevato nei primi due gradi d giudizio, ottenendo da entrambe le sentenze una risposta estremamente ampia ed articolata, del tutto adeguata, fondata su oggettive risultanze investigative e
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di illogicità manifesta. Come tale, dunque non censurabile in questa sede, nel quale la valutazione attiene esclusivamente alla tenuta logica della motivazion non all’esame in sé che i giudici del merito hanno compiuto del material probatorio in atti.
6.1. A ciò si aggiunga che entrambe le sentenze hanno analizzato con particolare precisione tutti i capi contestati, concludendo per l’affermazion responsabilità in termini solidi ed affidabili, con i quali, peraltro, il ricors confronta: la seconda parte del motivo appena richiamata, infatti, si limit specificare – capo per capo – quali argomenti di fatto (documentali, testimonia avrebbero giustificato l’assoluzione, ma non si misura con la pronuncia di appell non ne analizza la motivazione (riportata solo per poche righe sub capo 4), sebbene questa – anche qui capo per capo – abbia diffusamente motivato circa le ragioni che giustificavano il giudizio di colpevolezza, richiamando plurime fon dichiarative e documentali (e, tra queste, ampio compendio fotografico).
6.1.1. In particolare, e ribadita l’analitica decisione di primo grado, riguardo all’abuso edilizio di cui al capo 1) la Corte ha concluso che in almen degli immobili erano stati operati aumenti di volumetria; che in tutti era s prevista una destinazione d’uso diversa da quella originaria; che, pertan risultava necessario ottenere un permesso di costruire, non risultando sufficie la SCIA o la successiva CILA (atti, peraltro, poi fatti oggetto di “provvedimen negativi” da parte del Comune di Milano). La sentenza ha poi preso in esame la tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto soltanto con u intelaiatura, per impedire il pericolo di crollo, e l’ha superata con considerazioni (pag. 20) alle quali il ricorso oppone solo argomenti di fatto. seguito, in ordine alla condotta di cui al capo 2), relativa alla violazione dell’o di previa denuncia di queste opere in ragione dei materiali impiegati, la Corte richiamato le prove dichiarative, comprese le parole dell’imputato, per p concludere che dalle stesse – e dal materiale fotografico – risultava la p colpevolezza del COGNOME. Quanto al capo 3), relativa alla violazione degli artt. d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d. Igs. n. 42 del 2004, la sentenza, richiam analiticamente i diversi vincoli presenti (e negato quello idraulico), ha qu verificato numerosi passi dichiarativi, oltre alla tesi difensiva, così conferm l’affermazione di responsabilità ancora con motivazione estranea ad ogni effettiv confronto nel ricorso. In relazione, poi, al capo 4), concernente il depo incontrollato di rifiuti, la pronuncia ha ulteriormente richiamato prove testimoni oltre a negare fondatezza alla versione difensiva ancora con ampie considerazioni sottratte ad ogni censura (pagg. 28-29). Infine, con riguardo alla violazione sigilli di cui al capo 5), sono state ancora ampiamente richiamate pro dichiarative a carico, poi correlate alla difesa mossa dal COGNOME, ritenuta in
smentita dai fatti accertati, attesa la prova di esecuzione di opere in sottoposta a sequestro.
6.2. L’assenza di qualunque rapporto tra questa parte della motivazione ed i terzo motivo di ricorso ne impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, pari dei precedenti.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzional e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la p abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della cau di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonch quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorrente è anche condannato al rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi euro 1.850, olt accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi euro 1.850, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
onsigliere estensore