Diritto di Difesa e Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si contesta la violazione del diritto di difesa. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha ribadito che la presenza del difensore in udienza è un presidio fondamentale che, se garantito, può rendere infondate le successive lamentele sul contraddittorio. Questo caso serve come monito sull’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e non meramente pretestuosi.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentata violenza privata in concorso, commesso nel 2015. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli nel dicembre 2022.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. A complicare il quadro, la parte civile costituita nel processo presentava una memoria, evidenziando ulteriori ragioni per cui il ricorso dovesse essere considerato inammissibile.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Violazione del Diritto di Difesa
Il nucleo centrale del ricorso dell’imputato si basava sulla presunta violazione del suo diritto di difesa e, più specificamente, del principio del contraddittorio. Secondo la tesi difensiva, le modalità con cui si era svolto il processo di appello avrebbero leso le garanzie difensive previste dalla legge.
Questa argomentazione mirava a ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che il procedimento di secondo grado fosse viziato da un errore procedurale fondamentale. Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto tale doglianza del tutto priva di fondamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso come “manifestamente infondato”. La motivazione è tanto semplice quanto rigorosa: il processo di appello si era svolto in una singola udienza, con trattazione orale, su richiesta del Procuratore generale. A tale udienza, elemento decisivo, era presente il difensore dell’imputato.
La presenza fisica e attiva del legale in aula è stata considerata dalla Corte come la prova inconfutabile che il diritto di difesa e il principio del contraddittorio erano stati pienamente rispettati. L’imputato, attraverso il suo avvocato, ha avuto la piena possibilità di esporre le proprie argomentazioni e controbattere a quelle dell’accusa. Di conseguenza, la censura mossa con il ricorso è stata giudicata pretestuosa e non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a rigettare l’impugnazione, ma ha condannato l’imputato a:
1. Pagare le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Versare una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
3. Rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile per difendersi in sede di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Questa pronuncia riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per ritardare l’esecuzione di una condanna, ma un rimedio straordinario per far valere vizi di legittimità concreti e fondati. L’abuso di tale strumento, attraverso la proposizione di motivi pretestuosi, viene sanzionato non solo con il rigetto, ma anche con onerose conseguenze economiche.
Quando un ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato?
Un ricorso è considerato manifestamente infondato quando le argomentazioni presentate sono palesemente prive di qualsiasi base giuridica, come nel caso in esame, dove si lamentava la violazione di un diritto che era stato chiaramente rispettato.
La presenza dell’avvocato in udienza è sufficiente a garantire il diritto di difesa?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza del difensore in un’udienza a trattazione orale, dove ha la possibilità di interloquire e presentare le proprie argomentazioni, è considerata una piena attuazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio (in questo caso 2.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ATRIPALDA il 08/09/1947
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cu 110, 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Atripalda il 23 ottobre 2015);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
che in data 29 ottobre 2024, il difensore della parte civile, COGNOME evidenziato ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione nel dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio, è manifestamente infondato, processo di appello si è svolto in una sola udienza, quella del 15 dicembre 2022, oral richiesta del Procuratore generale, e con la presenza del difensore dell’imputato stes
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favo Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa so dalla parte civile, COGNOME NOMECOGNOME per il presente giudizio, che devono essere l Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Conda inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente