Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17293 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. conseguente all’ammissione dei testi indicati nella lista tardivamente depositata dal Pubblico Ministero è manifestamente infondato.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 – 01; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276217; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, Grec0);
I giudici di appello hanno, inoltre, correttamente escluso la tardività del deposito della lista testi da parte del Pubblico Ministero in considerazione del fatto che la stessa è stata depositata il 31 maggio 2018 e quindi tempestivamente in relazione all’udienza in cui è stato effettivamente aperto il dibattimento (26.02.2019), la Corte di merito ha, quindi, applicato il principio di diritto secondo cui la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette gio prima della data della nuova udienza, nell’ipotesi in cui il processo è stato rinviato ad udienza fissa prima dell’apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gaudini, Rv. 266975-01; Sez. 6, n. 6599 del 03/12/2021, COGNOME, non massimata), come accaduto nella fattispecie in esame a causa di un difetto nella regolare instaurazione del contraddittorio;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente evidenziato che l’erronea indicazione dell’anno di commissione del reato lamentata dalla difesa non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Il denunciato errore materiale non ha comportato alcuna compressione dell’esercizio del diritto di difesa in
considerazione del complessivo riferimento degli atti istruttori a condotte poste in essere nel corso del 2014.
ritenuto che il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 629 cod. pen., l’erronea valutazione delle prove poste a fondamento della condanna nonché l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale
I giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto d estorsione. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che hanno riscontrato la ricostruzione prospettata della vittima del reato, senza evidenziare alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie n determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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