Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3849 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3849 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del Gip Tribunale AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO con provvedimento in data 10/07/2025, notificato il 11/08/2025, ore 17:05, imponeva a NOME NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva l convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO con ordinanza depositata in data 14/08/2025, ore 9:00, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO; espone che nella memoria si chiedeva di valutare il merito della vicenda, l’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, l’insussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l’imposizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; i Giudice della convalida, senza neppure dare atto di aver ricevuto e valutato le memoria, si limitava a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO utilizzando un modulo prestampato ed omettendo di motivare in ordine ai presupposti di legittimità del provvedimento di divieto ed obbligo di presentazione ed alle molteplici doglianze difensive.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che il decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, emesso il 10/07/2025 è stato notificato al ricorrente in data 11/08/2025, alle ore 17:05; la richiesta d convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge- in data 12/8/2025 alle ore 11: 54 ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 14/08/2025, alle ore 9:00, tempestivamente e nel rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di dife decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interessato.
Il ricorrente ha comprovato che risultava inviata e consegnata nell’interesse del NOME una memoria difensiva, a mezzo EMAIL, in data 13/08/2025 alle ore 16:46 – e, dunque, nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento questorile – il cui esame, però, è stato omesso nell’ordinanza impugnata.
Va ricordato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che, quindi, non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato (cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 – 01 COGNOME; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 – 01 COGNOME; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 – 01 COGNOME); nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite EMAIL, atteso che l’art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti “ad horas”, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, dep. 14/03/2019, Rv. 275185 – 01; Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 – 01).
Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, COGNOME e altri Rv. 247174 – 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, COGNOME, non mass.).
Tale condivisibile principio trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento.
Nella specie, ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da
intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida.
Va, quindi, disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale AVV_NOTAIO proceda a nuova valutazione; l’annullamento con rinvio determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 – 01, cit.).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO per nuovo esame e sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 10/07/2025 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 11/12/2025