Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45094 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45094 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di calunnia.
Ne chiede l’annullamento per un unico motivo di natura processuale.
Eccepisce la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 23 bis, comma 1,2,3,4 legge n. 176/2020.
Deduce che il giudizio si è svolto alla presenza del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e del patrocinatore della parte civile, ma all’imputato e al difensore non era stato comunicato che l’udienza si sarebbe tenuta in presenza né che era stata formulata richiesta di discussione orale da una delle parti. Dopo la notifica della citazione in appello con l’espressa indicazione della trattazione del procedimento camerale, nei dieci giorni precedenti l’udienza il difensore dell’imputato non aveva ricevuto le conclusioni del PG, ma, non risultando avanzata richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, riteneva di poter eccepire detta nullità con il ricorso per cassazione. Accadeva, invece, che il giudizio di appello veniva trattato in presenza all’udienza del 28 settembre 2022, rinviata per motivi di ufficio all’udienza del 13 gennaio 2023, in cui veniva deciso il processo alla presenza del PG, del patrono di parte civile e del difensore d’ufficio dell’imputato.
Sostiene che la mancata comunicazione all’imputato e al difensore della trattazione in presenza e in pubblica udienza del processo integra una nullità a regime intermedio per la palese violazione del diritto di difesa, non sanata dalla presenza del difensore d’ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è fondato, non risultando dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione formulata, che al difensore dell’imputato fu comunicato che il processo sarebbe stato trattato in presenza né risulta che fosse stata formulata la richiesta di trattazione orale da una delle parti. Sussiste pertanto, la conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
L’invio della citazione in appello al difensore con espressa indicazione che il processo sarebbe stato trattato con le modalità di cui all’art. 23 bis I. 176 del 2020 legittimava, in assenza di ulteriori comunicazioni, l’aspettativa della trattazione del processo in camera di consiglio e in forma scritta.
La mancata comunicazione al difensore e all’imputato che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza e lo svolgimento del processo con la sola presenza del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e del difensore della parte civile determina, come già affermato da questa Corte, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. una nullità generale a regime intermedio degli atti e della decisione (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750).
Poiché detto rito prevede la presenza del difensore dell’imputato, nessun rilievo può, infatti, attribuirsi alla presenza, nell’udienza di appello “partecipata di un difensore di ufficio designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non abbia dedotto il vizio sussistente, atteso che la disciplina di cui all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. postula, come presupposto indefettibile, la regolarità degli adempimenti di rito in favore dei difensori (di fiducia o di ufficio
la cui nomina rituale risulti dagli atti (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, COGNOME, Rv. 284936), a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, non può disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il reato, commesso il 31 agosto 2015, è estinto per prescrizione, essendo il termine maturato il 2 marzo 2023.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., obbligo che prevale anche sull’accertamento di cause di nullità. Infatti, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Per contro, in ragione della nullità del giudizio di secondo grado conseguente alla violazione processuale indicata, la sentenza va annullata anche agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, 4 ottobre 2023