Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46373 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gallipoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 del Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Brindisi,
in relazione a quattro episodi di evasione (art. 385 cod. pen.) commessi da NOME COGNOME.
2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l’imputato il quale, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, ha dedotto un unico motivo di ricorso con cui ha eccepito la violazione dell’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, in rapporto alla lesione del contraddittorio, rappresentando quanto segue.
Emesso il decreto di citazione a giudizio in appello in data 16/12/2022, il detenuto, con propria dichiarazione del 02/01/2023, aveva revocato il precedente difensore, nominandone uno nuovo nella persona dell’AVV_NOTAIO il quale, avendo avuto tardivamente cognizione della nomina, presentava, in data 12/02/2023, istanza di discussione orale.
Ai sensi dell’articolo 23-bis d.l. n. 137 del 2020 l’istanza, depositata (il 12/01/2023) meno di 15 giorni liberi prima dell’udienza (fissata per il 23/01/2023), era tardiva, sicché il processo avrebbe dovuto essere trattato con rito cartolare.
Il AVV_NOTAIO generale aveva peraltro già presentato conclusioni scritte con atto depositato in cancelleria il 22/12/2022
Tali conclusioni erano però trasmesse dalla Cancelleria non già «immediatamente», come disposto dall’art. 23, comma 2, del citato d.I., ma soltanto in data 16/01/2023 e, per di più, al difensore revocato dall’imputato (ciò che sarebbe di per sé sufficiente per far ritenere il processo nullo).
Il difensore, non avendo avuto contezza delle conclusioni avversarie e pur essendo stato nominato a far data dal 02/01/2023, si attivava inviando, a mezzo EMAIL, in data 18/01/2023, apposita istanza nella quale rappresentava che l’istanza di discussione orale non era stata decisa e che, soprattutto, non gli erano state notificate le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, chiedendo, dunque, un rinvio dell’udienza.
La pec non era inserita nel fascicolo. Pertanto, la Corte, dando oltretutto erroneamente atto a verbale che l’imputato era assistito anche dal precedente avvocato e che era giunta la sola istanza tardiva di discussione orale, decideva il processo senza che l’unico difensore avesse avuto modo di valutare le conclusioni scritte, erroneamente inviate dalla Cancelleria al difensore revocato.
-cr n 32-19 – 9 difensore, recatosi in Cancelleria per assumere contezza dell’ entuale rinvio, prendeva atto dell’intervenuta lettura del dispositivo e della mancanza nel fascicolo della suddetta istanza di rinvio.
(4,
Inviava, quindi, ulteriore pec, in data 02/01/2023, con la richiesta alla ancelleria di inserire nel fascicolo l’istanza di rinvio (e relativa pec), che riportav in allegato.
Alla luce di quanto riferito, la Corte di appello è incorsa in una violazione del diritto di difesa in virtù di un triplice errore: non ha deciso sull’istanza di rin ritualmente formulata dal difensore, in quanto non materialmente inserita nel fascicolo; di conseguenza, non ha rilevato, la tardiva trasmissione delle conclusioni del AVV_NOTAIO generale; nemmeno ha preso atto del fatto che tali conclusioni fossero state trasmesse al difensore revocato.
In conseguenza di tale triplice errore, il difensore del ricorrente ribadisce di essersi orientato a non presentare le proprie conclusioni scritte e a chiedere il rinvio dell’udienza, sull’assunto che nemmeno il AVV_NOTAIO generale le avesse presentate o che comunque non gli fossero state trasmesse.
In definitiva, si sarebbe così precluso al ricorrente, rappresentato dall’unico difensore nominato, di prendere visione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, quindi, di replicarvi.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche il difensore presenta conclusioni scritte in cui, aderisce alle considerazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Il comma 2 della richiamata disposizione prevede inoltre che, entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica e che questa invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti i quali, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto.
Ciò precisato, a prescindere dalle ragioni dei disguidi che il ricorrente eccepisce essersi verificati – disguidi eventualmente suscettibili di spiegare la mancata conoscenza dell’avvenuto deposito delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello -, resta il fatto che: le suddette conclusioni,. depositate in cancelleria il 22/12/2022 e trasmesse il 16/01/2023 al difensore nel mentre revocato (in data 02/01/2023), avrebbero dovuto essere inviate al nuovo difensore di fiducia, contestualmente nominato; ciò non è accaduto; l’interruzione della catena procedinnentale potrebbe aver inciso sul convincimento, in capo al difensore, che la trattazione sarebbe stata orale, come da sua richiesta, seppur tardiva; tale circostanza è suscettibile di riflettersi, a sua volta, sulla mancat partecipazione dell’imputato al contraddittorio.
In ragione dell’avvenuta lesione del diritto di difesa, pacificamente riferibile anche al rito cartolare (a partire, quantomeno, da Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, 281152), si delinea, pertanto, nel caso di specie, una nullità di ordine generale (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.) a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.).
Tanto premesso, nel presente giudizio nemmeno rileva l’individuazione del momento in cui il vizio avrebbe dovuto essere eccepito.
3.1. Come osservato nella requisitoria dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, trattandosi di rito cartolare, alla conclusione della fondatezza del motivo di ricorso si giungerebbe: sia che si ritenga la nullità deducibile con il ricorso per cassazione addirittura da parte del difensore il quale abbia presentato – ciò che peraltro nemmeno si è verificato nel caso di specie – conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Rv. 284486; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, Rv. 283532; v. anche Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, Rv. 282905); sia che si ritenga la nullità deducibile in sede di formulazione delle conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento cartolare, ai sensi dell’art. 182, comma 2, primo inciso, c.p.p. (con la conseguenza che dovrebbe ritenersi tardiva l’eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione. In tal senso, Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 13/01/2023, Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048).
3.2. Anche aderendo a tale seconda impostazione, ci troveremmo, invero, al cospetto di un’eccezione di nullità, sebbene implicita, e tuttavia equiparabile a quella esplicita (Sez. 1, n. 4484 del 03/11/1992, Locorotondo, Rv. 192488,
secondo cui la nullità non può più essere validamente dedotta in un momento successivo a quello della conclusione dell’udienza solo qualora il difensore non abbia sollevato al riguardo, esplicitamente o implicitamente, specifica eccezione).
Dal tenore della sentenza impugnata, infatti, si desume che la difesa aveva concluso chiedendo «di indicare se il processo sarà trattato in forma orale o scritta, disponendo in quest’ultimo caso il rinvio dello stesso onde consentire al difensore le eventuali conclusioni scritte del PG. Solo in subordine, per l’accoglimento. delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello».
In altre parole, la richiesta di rinvio formulata dal difensore in via principale era chiaramente fondata sulla mancata ricezione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello (conclusioni invece trasmesse – come più volte ricordato- al precedente difensore, la cui nomina era stata da tempo revocata).
Di conseguenza, come ancora rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, il difensore, chiedendo un rinvio che avrebbe comportato la sanatoria della nullità, ha rappresentato alla Corte di Appello il fatto costitutivo da cui discende la dedotta invalidità.
Essendosi trasmessa la nullità, tempestivamente eccepita, alla sequenza processuale che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata, anche questa ne risulta viziata e va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, perché compia un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 24/10/2023