Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40327 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40327 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UMBERTIDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso il rigetto del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME COGNOME NOME –COGNOME NOME, che ha chiestoil rigetto del ricorso con condanna alle spese.
RITENUTO IN FATTO E .CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25/5/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in data 2/7/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai reati di truffa di cui al capo 1) e di omessa di armi di cui al capo 5) perché estinti per prescrizione, e confermava il giudizio di pe responsabilità espresso dal primo giudice in relazione ai delitti di truffa, esercizio abus attività di mediazione creditizia e detenzione illegale di armi di cui, rispettivamente, ai c 3) e 4) ascrittigli, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia e conferman statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difes dello COGNOME deducendo, con unico motivo di censura, la violazione di legge, ed in particola dell’art. 23 bis del D.L. 28/10/2020 n. 137, per avere omesso la Corte di avvisare le pa dell’esito dell’udienza, dopo essersi proceduto con trattazione scritta, omettendo così adempimento indicato come equivalente alla lettura del dispositivo in udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nel persona del Sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 19/4/2023 il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Successivamente, in data 3/5/2023, lo stesso AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. Si tratta, peraltro, di rinuncia priva di ef relazione all’udienza fissata perla trattazione orale, della quale i difen:sori avevano già ric avviso: nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udi che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue c l’assenza del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittim (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, Rv. 270633).
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta una nullità non prevista da alcuna disposizione di legge, come invece richiesto dall’art. 177 cod. proc. pen.
Per quanto l’art. 23-bis comma 3 del d.I 28/10/2000 n. 137 preveda, al terzo comma, la comunicazione alle parti dell’esito del procedimento, infatti, l’omissione di tale adempimento n può avere un effetto retroattivo sulla validità della sentenza ormai pronunciata senza alcun violazione del diritto di difesa, ma determina una mera irregolarità processuale che influi unicamente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione dal momento in cui il ricorrente ha ricevuto effettivamente comunicazione della decisione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni.di esonero, della somma ritenuta equa di eur.o tremila a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle pa civili, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 18 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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