Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42311 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che h& chiesto la conferma dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l’ordinanza resa da quel Tribunale il 24 aprile scorso, che, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza che gli aveva applicato gli arresti domiciliari in relazione ai reati d resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e calunnia, ha escluso i gravi indizi limitatamente a tal ultimo reato ed ha sostituito detta misura cautelare con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, con il controllo elettronico e, in caso di rifiuto od impossibilità di quest’ultimo, co l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.
All’indagato si addebita di aver picchiato un medico all’interno di un ospedale e durante il servizio, di aver provocato lesioni personali a lui e ad un’altra sua collega, nonché di aver falsamente denunciato alla polizia giudiziaria di essere stato aggredito e colpito con un pugno al volto da quel sanitario.
Il Tribunale ha escluso la configurabilità del delitto di calunnia, ritenendo «strettamente funzionali all’esercizio del suo diritto di difesa» le dichiarazioni rese dall’indagato in denuncia. Ha ritenuto adeguate le anzidette misure cautelari non custodiali in ragione del tempo trascorso dai fatti senza ulteriori condotte analoghe, rilevando in particolare che, nell’eventuale assenza del controllo elettronico, il concorrente obbligo quotidiano dell’indagato di presentarsi alla polizia giudiziaria «può consentire il necessario controllo sul territorio».
Il ricorso del Pubblico ministero lamenta vizi di motivazione con riferimento sia all’esclusione della gravità indiziaria per la calunnia, che all’adeguatezza delle misure cautelari disposte.
2.1. Quanto al primo profilo – deducendo in realtà una violazione di legge più che un vizio di motivazione – rileva che, per il delitto di calunnia, non opera la causa di non punibilità dell’art. 384, cod. pen., e che, nello specifico, non può trovare applicazione neppure la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa, a norma dell’art. 51, cod. pen., per un triplice ordine di ragioni: perché, cioè, non era ancora sorta per COGNOME la necessità di difendersi, avendo egli reso le sue dichiarazioni prim’ancora di essere indagato; perché il diritto di difesa consente di mentire per discolparsi, ma non di accusare altri di un reato pur sapendoli innocenti; e perché, infine, l’accusa calunniosa non si presentava come l’unico ed indispensabile strumento di difesa.
2.2. In punto di esigenze cautelari, poi, il ricorso rileva come il Tribunale si sia limitato a dare risalto ad una circostanza di per sé neutra, com’è il tempo trascorso dai fatti, se non qualificato dal sopraggiungere di nuovi elementi, e non
abbia spiegato come l’allarmante personalità dell’indagato possa essere adeguatamente neutralizzata dalla misura non custodiale prescelta.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura AVV_NOTAIO in sede, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ha depositato memoria scritta la difesa dell’indagato, contestando l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria, ribadendo comunque l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51, cod. pen., e rilevando che, nel periodo di sottoposizione alle misure cautelari fini qui trascorso, costui non ha dato luogo a rimproveri, così mostrando di aver sopito qualsiasi rancore e di sapere contenere i propri impulsi aggressivi, peraltro legati soltanto alla peculiare vicenda in cui si sono manifestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, anzitutto, è ammissibile, benché, per gli ulteriori reati oggetto d’incolpazione, sia stata comunque applicata una misura cautelare, avendo interesse il Pubblico ministero alla cristallizzazione del c.d. “giudicato cautelare” anche con riguardo ai delitti in relazione ai quali l’ordinanza genetica è stata annullata (così Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775; analogamente, in tema di appello avverso l’ordinanza di parziale rigetto di richiesta cautelare, Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073).
A questo si aggiunga, nello specifico, che l’ordinanza impugnata ha altresì applicato una misura cautelare attenuata rispetto a quella richiesta dal Pubblico ministero ed originariamente imposta, dovendo perciò riconoscersi l’interesse di tale autorità giudiziaria al controllo giurisdizionale del provvedimento.
L’impugnazione, inoltre, è fondata, sotto entrambi i profili dedotti.
Quanto all’esclusione della calunnia per la natura difensiva delle dichiarazioni, deve ribadirsi che le accuse di reato rese dall’indagato a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non possono ritenersi scriminate dall’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen..
Infatti, la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli previsti dall’art. 384, primo comma, cod. pen., che non prevede un’esimente ma soltanto una causa di esclusione della colpevolezza (così Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), implica necessariamente, ed a maggior ragione,
che detta condotta non possa considerarsi giustificata dall’ordinamento, e quindi non antigiuridica, come accadrebbe se si ritenesse operante la scriminante dell’art. 51′, cit. (così, Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285637; Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 285447; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283336; Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755).
A questo si aggiunga – come correttamente osservato dal ricorrente – che, nello specifico, al momento in cui ha reso l’accusa di aggressione a carico del medico, COGNOME non risultava nemmeno indagato, non potendo perciò ravvisarsi, in ogni caso, quella «stretta connessione funzionale» tra l’accusa mendace e la necessità di difendersi, che – secondo la diversa giurisprudenza che ammette l’operatività dell’anzidetta scriminante – costituisce presupposto essenziale a tal fine (Sez. 6, n. 33754 del 25/05/2022, COGNOME, Rv. 283882; Sez. 6, n. 40886 del 08/03/2018, G., Rv. 274147).
4. In tema, poi, di scelta della misura cautelare, la valorizzazione del puro e semplice tempo trascorso dai fatti, in quanto di per sé non tale da presentarsi come significativo (la vicenda risale, infatti, a dicembre scorso), avrebbe richiesto una specifica motivazione, che invece è assente.
Inoltre, considerando che la condotta aggressiva è stata diretta non contro le persone delle vittime in quanto tali, bensì in ragione del ruolo da esse ricoperto, la previsione del divieto di avvicinamento al domicilio ed al luogo di lavoro di quegli specifici medici si presenta incongruente rispetto alla ritenuta indole aggressiva dell’indagato ed al pericolo di reiterazione criminosa conseguentemente ravvisato, ben potendo tali sue pulsioni violente manifestarsi anche in situazioni analoghe ma verso persone differenti con cui venga a contatto.
Ed ancora: si rivela di difficile comprensione, e comunque non viene adeguatamente spiegato dal Tribunale, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ancorché quotidiano, soprattutto qualora venisse applicato per il rifiuto del controllo elettronico da parte dell’indagato, potrebbe consentirne il «controllo sul territorio» ed impedirne nuove manifestazioni aggressive od ulteriori iniziative calunniose.
Su tutti questi aspetti s’impone una motivazione supplementare, dovendo perciò l’ordinanza impugnata annullarsi con rinvio, affinché il Tribunale vi provveda.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, co, 7, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.