Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG 00 ruEss A COGNOME f;121 che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
Depositata in Cancelielia
Oggi, COGNOME FrP 7G24
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso in data 23/05/2023 dal AVV_NOTAIO, con il quale veniva disposto il divieto di accesso in tutti i lu territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l’ob presentazione all’autorità di Pubblica Sicurezza di AVV_NOTAIO in occasione delle partite della squa della Ternana, anche amichevoli, per la durata di anni cinque.
2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diri contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formu argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 24/05/2023, alle ore 12,45, che la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023 alle 8,40, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa in data 26/05/2023 e depositata cancelleria in pari data, ma senza specifica indicazione dell’orario. Ne segue che non essend indicato l’orario di deposito, non è possibile verificare se il giudice abbia rispettato o termine di 48 ore decorrente dalla richiesta della convalida da parte del PM, lasso di tem necessario affinché l’interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. Att difensiva che, nel caso di specie, non è stata espletata.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazio in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolar relazione alla necessità della prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentazione pre l’autorità di PS anche in occasione delle partite amichevoli della squadra della Ternan considerate le difficoltà connesse alla diffusione del calendario delle partite amichevoli, le si svolgono a porte chiuse e durante la settimana, in orario lavorativo.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenz assorbente rispetto agli altri.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice de convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obb
di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termi indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il man rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un t incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di appro congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autori di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore da sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effet esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Si richiama in tal senso il dictum di Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida priva dell’indicazione dell’ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, no consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formal provvedimenti giudiziari. Conformemente a tale principio, è causa di inefficacia l’ omess indicazione della data e dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario” decadenza, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 24/05/2023, alle ore 12,45, la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023, e la conval da parte del G.i.p. risulta essere emessa in pari data, il data 26/05/2023 senza specifi indicazione dell’orario. Il giudice non ha rispettato il termine di 48 ore dalla richiest convalida da parte del PM. Si impone, dunque, una decisione rescindente.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento de AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 23/05/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 6 dicembre 2023 il Consigliere estenspre COGNOME