Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell’imputato NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt e 582 cod. pen., deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la doglianza relativa alla mancata assistenza di un interprete all’imputato (collegato in videoconferenza in quanto detenuto) nell’udienza del giudizio di appel è inammissibile in quanto – ove pure il vizio sussista (atteso che il ricorrente ha omesso produrre il verbale di udienza) – esso risulta comunque sanato, dal momento che all’udienza di appello era presente il difensore del ricorrente e che «in tema di traduzione degli atti, a dopo l’attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell’atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo» (Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285486 – 02). Ugualmente inammissibili risultano il secondo e il terzo motivo atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica (pag. 4), dato atto che l’imputato comprendeva la lingua inglese e che è pacifico che «non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel corso del processo, l’imputato alloglotta sia as dall’interprete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché non tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all’art. 143 cod. proc. pen. è preor ad assicurare all’imputato – non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre l’assistenza dell’interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e d snodi fondamentali del processo» (ex multis, Sez. 5, n. 47534 del 11/07/2018, S, Rv. 274136 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che i motivi relativi alla dedotta incapacità processuale e di intendere e di vol dell’imputato sono inammissibili, dal momento che la Corte di appello, con motivazione congrua, ha disatteso le analoghe censure sollevate dall’imputato, rilevando come dalla perizia espletat nel marzo del 2023 il ricorrente è risultato capace di partecipare al processo e affetto da un v parziale di mente (di tal che non illogicamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo d fattispecie, che ha natura di dolo generico) e non socialmente pericoloso; conclusioni – per qu che attiene alla capacità processuale e di intendere e volere – contestate nel ricorso sulla b della consulenza di parte, ma superate dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica
e, come tale, non sindacabile in questa sede (Sez 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 275945 – 01).
Rilevato che le censure relative alla dedotta non configurabilità dei reati ascritti all’imp non sono ammissibili in quanto, a fronte di una motivazione congrua che si salda con quella del primo giudice, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli element fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giu di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diver valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 d 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Ritenuto, infine, che l’ultimo motivo – con il quale si censura la mancata applicazione dell’a 131-bis cod. pen. – è inammissibile in quanto non si confronta con la corretta motivazione dell Corte territoriale che ha evidenziato come, a seguito della modifica normativa del 2019, il del di resistenza non può essere ritenuto di particolare tenuità “quando il fatto è commesso ne confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di p giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”; pertanto essendo il fatto commesso nel 202 a danno di personale in servizio della Polizia di Stato, la causa di non punibilità risulta p reato inapplicabile ex lege; anche in riferimento alla fattispecie di lesioni personali la doglianz del ricorrente appare aspecifica in quanto in sostanza basata sulle condizioni psichiche che però da un lato, sono state valutate ai fini dell’attenuante ex art. 89 cod. pen e, dall’altro lato, non sono state considerate escludenti la capacità di intendere e di volere e il dolo. Anche dosimetria della pena, determinata partendo da una pena base assai lontana dal medio edittale, risulta immune da censure
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.