Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Legnano avverso l’ordinanza in data 13/06/2025 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Milano ha confermato in sede riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 23 aprile 2025 con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge prevista a pena di nullità, in relazione all’omesso deposito della documentazione relativa ai verbali di cui all’art. 268, comma 2, cod. proc. pen. e alle fonie relative alle intercettazioni in atti e al mancato accesso alla stessa e alla possibilità di estrarne copia.
Nonostante la richiesta iniziale e le ulteriori sollecitazioni, contenenti anche una dettagliata indicazione di ciascun RIT ritenuto di interesse, solo il giorno prima dell’udienza di riesame il Pubblico ministero aveva consentito la consultazione dei brogliacci mentre in relazione alle fonie, aveva ribadito ai fini dell’ascolto e della copia la necessità di una precisa indicazione dei progressivi di interesse nell’ambito di quelli valorizzati nell’ordinanza genetica.
In tal modo era stata violata la previsione dettata dall’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla messa a disposizione dei verbali di cui all’art. 268, comma 2, cod proc. pen., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’art. 269 cod. proc. pen., con l’ulteriore rilievo che non erano stati messi a disposizione elementi a favore dell’imputato, non potendosi valorizzare nella prospettiva indicata la nuova formulazione dell’art. 268, comma 2, in ordine alla mancata trascrizione del contenuto non rilevante ai fini delle indagini.
2.2. Con il secondo motivo, in ordine al provvedimento impugnato e all’ordinanza genetica, dnuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati contestati, in specie con riguardo al reato associativo.
Dato conto dell’impostazione dell’ordinanza genetica e della configurabilità di due diversi sodalizi facenti capo, da un lato, a COGNOME e dall’altro a COGNOME, e ripercorsi alcuni passi di tale ordinanza, da cui era dato desumere la consistenza dei traffici e la movimentazione degli importi procurati a COGNOME da COGNOME, segnala il ricorrente che non erano emersi elementi attestanti il coinvolgimento suo e del padre NOME in un sodalizio criminale.
Passa in rassegna i singoli elementi ed episodi valorizzati anche nell’ordinanza impugnata, segnalando come gli stessi non costituissero valido riscontro della partecipazione, essendo semmai indicativi di un rapporto del tutto diverso, connotato anche da aspri contrasti con COGNOME NOME e COGNOME NOME e perfino dall’invito rivolto da NOME COGNOME al NOME di «mollare» l’attiv con COGNOME NOME, e non essendo significativo nemmeno l’episodio contestato come reato fine al capo G20), in quanto non si comprendeva quale fosse stato il contributo fornito dal ricorrente e dal padre di lui, a fronte del recupero di un
borsone che si assumeva contenere droga, di cui non era stata verificata la destinazione finale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari erano cessate meno alla luce della documentazione prodotta, che attestava il progressivo venir meno delle criticità in precedenza manifestatesi, anche in ragione del reperimento di attività lavorativa da parte del ricorrente e del fratello NOME, nonché da parte del padre NOME, essendo comunque ingiustificato lo stato di restrizione in carcere.
Il AVV_NOTAIO generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria con allegati, nella quale ribadisce le ragioni di doglianza espresse nei motivi di ricorso, soffermandosi nell’analisi degli episodi dai quali era stata indebitamente desunta la partecipazione ad un sodalizio, in realtà smentita dal complesso degli elementi di fatto e dalla recente ordinanza pronunciata in sede di riesame in favore del coindagato COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Relativamente al primo motivo, va rimarcato come a seguito della richiesta formulata nell’interesse di soggetto sottoposto a misura cautelare, il pubblico ministero debba tempestivamente assicurare la disponibilità delle registrazioni delle conversazioni intercettate e del connesso materiale.
Peraltro tale richiesta, prima del deposito di tutte le conversazioni intercettate e dell’invio delle relative fonie all’archivio informatico, non può che riguardare quelle relative alle conversazioni utilizzate nel provvedimento applicativo della misura cautelare.
Inoltre, quand’anche lo stesso riguardi una pluralità di posizioni nel quadro di una complessa indagine, la richiesta deve avere ad oggetto la specifica individuazione dei files delle captazioni di cui è chiesta la copia (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024. COGNOME, Rv. 287381 – 01).
Relativamente ai brogliacci di ascolto, il quadro ricostruttivo non muta, dovendosi considerare che il riferimento ad essi è solitamente già contenuto nelle informative di polizia giudiziaria, poste a fondamento dell’iniziativa cautelare, salva
la verifica ulteriore, attraverso l’ascolto delle fonie, della corrispondenza alla realtà dei dati rappresentati, fermo restando che nel caso di specie non è stato allegato che il contenuto dei brogliacci di interesse non avesse formato oggetto di analisi nelle informative poste a disposizione della difesa.
In caso di inottemperanza da parte dell’A.g. competente si produce una nullità a regime intermedio (il principio, già desumibile da Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 246907 – 01, è stato poi ripetutamente ribadito: Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 – 02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275868 – 02), che inerisce all’esercizio del diritto di difesa e che, peraltro, in caso di presentazione di istanza di riesame, deve essere eccepito in quella fase di giudizio, risultando intempestiva l’eventuale proposizione dell’eccezione nel giudizio di legittimità.
Alla luce di tali premesse deve rilevarsi come la memoria depositata nel giudizio di riesame non contenesse alcuna deduzione in ordine al tema riguardante le captazioni, tanto che di esso l’ordinanza impugnata non si occupa, e come pertanto il motivo di ricorso, incentrato su un tema precluso, debba reputarsi inammissibile.
3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto esso si risolve nella sollecitazione di una alternativa lettura del compendio indiziario, fondata sull’accentuazione parcellizzata di taluni elementi, al di fuori di una visione unitaria del quadro probatorio, per contro valorizzato non illogicamente nell’ordinanza impugnata.
In tale prospettiva va rimarcato come il Tribunale abbia dato conto dello specifico ambito associativo nel quale si muoveva il ricorrente con COGNOME NOME e COGNOME NOME, operando nel quadro di un assetto organizzativo incentrato su significativi approvvigionamenti di sostanza stupefacente, di cui poi il ricorrente curava lo spaccio. Fra l’altro è stato sottolineato come costituisse elemento rappresentativo di un rapporto strutturato e fidelizzato la disponibilità di un apparato telefonico particolare, anche se in una circostanza il ricorrente lo aveva smarrito incorrendo nei rimproveri degli altri sodali.
E’ stato al riguardo sottolineato come non potesse dirsi rilevante la circostanza che i COGNOME si ripromettessero cospicui profitti, a fronte del più modesto coinvolgimento del ricorrente, il quale era comunque dedito ad un settore strategico ed essenziale.
Parimenti è stato sottolineato come fossero irrilevanti i momenti di attrito tra i COGNOME da un lato e COGNOME NOME e COGNOME NOME dall’altro, trattandosi di momenti peculiari, caratterizzati da situazioni di conflitto esacerbati dal carattere dei personaggi e non dirimenti ai fini della configurabilità di uno stabile rapporto.
Tanto più ciò è stato argomentato alla luce dell’episodio che forma oggetto del capo G20), in relazione al quale è stato dato conto della comune preoccupazione per il mancato rintraccio di COGNOME NOME, che trasportava una cospicua quantità di stupefacente e del successivo recupero di altra rilevante quantità di droga, d’intesa anche con COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Le deduzioni difensive risultano dunque inidonee a vulnerare la valutazione di merito espressa dal Tribunale, corredata da argomentazione coerente e non manifestamente illogica a supporto del quadro ricostruttivo, non inficiato dalla valutazione riguardante tale COGNOME, di cui si fa cenno nella memoria difensiva da ultimo depositata.
Il terzo motivo, avente ad oggetto il tema delle esigenze cautelari, è inammissibile, in quanto incentrato su una pretesa violazione di legge, invero non ravvisabile, al di là dei profili riguardanti semmai la motivazione.
Va comunque rimarcato come il Tribunale abbia debitamente valorizzato il grado del coinvolgimento del ricorrente nell’illecito traffico, anche alla luce di un precedente specifico dal quale il predetto è gravato, e abbia reputato non dirimente la documentazione difensivamente allegata, relativa all’attività lavorativa del ricorrente, a fronte del rinvenimento di sostanza stupefacente all’atto dell’esecuzione della misura custodiale, che è stata reputata comunque indispensabile, a fronte della trasgressività della condotta del ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/11/2025