Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
C . H. GLYPH
I nato il I
omissis I
Z. S GLYPH
‘nato il l omissis I
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME nel senso del rigetto dei ricorsi; sentite le conclusioni dell’avvocato COGNOME del Foro di PRATO, in difesa di I GLYPH C.H. GLYPH I . e GLYPH Z.S. GLYPH , nel senso dell’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettato le richieste di riesame dell’ordinanza con la quale è stata appli la misura della custodia cautelare in carcere per le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, a carico della prima, e, quanto alla seconda indagata, per reati in mater prostituzione oltre che per associazione per delinquere finalizzata
carico di GLYPH C.H. GLYPH e di GLYPH Z.S. GLYPH n. commissione dei detti reati.
Avverso l’ordinanza di riesame le indagate, tramite il comune difensore con atto congiunto, hanno proposto ricorsi fondati sui motivi di seguito enunci nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, di att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell’interesse di GLYPH C.H. GLYPH e dil GLYPH Z.S. GLYPH con il primo motivo, si deduce la violazione di legge per la mancata acquisizione, da parte del Tribuna dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, non trasmessi al G.i. art. 291 cod. pro. pen., i cui esiti avrebbero fondato tanto l’ordinanza ge quanto il rigetto dei riesami, nonostante specifiche richieste rivolte con gli riesame nell’interesse di entrambe le indagate. Il giudice del riesame, pera pur avendo correttamente riportato in ordinanza la richiesta difensiva avent oggetto l’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi, nei termini di cui inna l’avrebbe ritenuta inconferente, così non procedendo all’acquisizione dei d provvedimenti, in ragione della messa a disposizione della difesa, da parte Pubblico Ministero, dei supporti informatici, cosa ben diversa dai provvediment di autorizzazione o convalida delle intercettazioni
2.2. Nell’interesse di GLYPH C.H. COGNOME si deducono altresì violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gra indiziaria circa la partecipazione al sodalizio in quanto dedotta, in forza degl di sole tre intercettazioni, senza esplicitare gli elementi sottesi alla affectio societatis, in ragione dell’essersi l’indagata avvalsa della facoltà di n rispondere e, illogicamente, in considerazione di una precedente conferma de gravi indizi di colpevolezza all’esito di precedente riesame, ancorché ordinanza poi annullata in sede di legittimità per ragioni d’incompete territoriale. A quanto innanzi si aggiungono le censure, sempre in termini violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, circa la manca sussunzione dell’ascritta fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ipotesi di «lieve entità» e in merito alla ritenuta sussistenza dei per recidiva e di fuga, comunque, per la ricorrente, arginabili con altra misura meno
afflittiva. Il Tribunale, in particolare, sul punto non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive, tra cui quelle inerenti alla disgregazione del sodalizio e alle motivazioni del viaggio in Cina che l’indagata si accingeva a intraprendere, argomentate anche da informazioni assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen.
2.3. Nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE si deducono invece violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine all’individuazione dell’indagata quale soggetto addetto alla gestione delle prostitute all’interno del locale, e in merito all’effettiva sussistenza dei reati in materia di prostituzione, che l’indagata avrebbe commesso in esecuzione del proprio ruolo all’interno del sodalizio, i quali, a dire della ricorrente, sarebbero il risultato del travisamento dell’intero compendio probatorio costituito dall’informativa conclusiva (comprese le immagini e le sommarie informazioni acquisite). A quanto innanzi si aggiungono le censure, sempre in termini di violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, circa la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga in assenza di confronto con le deduzioni difensive evidenzianti, peraltro, il non immediato ritorno in Cina dell’indagata dopo la precedente scarcerazione, e in merito alla valutazione della gravità dei fatti e alla sanzione in concreto irrogabile.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, proposto con atto congiunto e nell’interesse di entrambe le indagate, è fondato, con conseguente assorbimento della decisione in merito alle altre censure.
In tema di intercettazioni telefoniche, difatti, in caso di mancata allegazione, da parte del Pubblico Ministero, dei relativi provvedimenti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari, la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto atti non trasmessi ex art. 291 cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle intercettazioni, che invec consegue all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 cod. proc. pen, obbligando però il Tribunale ad acquisire i detti provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatta richiesta ai fini del controllo merito alla loro sussistenza e alla legittima adozione (si vedano sul punto, ex plurimis: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, NOME, Rv. 269291;
Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, COGNOME, Rv. 238059; Sez. 1 n. 8806, de
15/02/2005, COGNOME Rv. 231083; Sez. 4, n. 4631 del 01/12/2004, dep. 2005
COGNOME, Rv. 230685; Sez. 6, n. 6 del 02/1072003, dep. 2004, Rv. 228860).
3. Orbene, come dedotto dalle ricorrenti, il Tribunale, pur essendone obbligato a garanzia del diritto di difesa e in forza di specifica richiesta ri
nell’interesse di entrambe le indagate, alla quale fa riferimento lo s provvedimento impugnato (pag. 2), non ha disposto l’acquisizione dei
provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, non trasmessi ai sensi del
309 cod. proic. pen. e dedotti come non allegati con la richiesta ex art. 291
stesso codice di rito, i cui esiti, per quanto emerge dalla stessa ordi impugnata, sono stati utilizzati tanto dall’ordinanza genetica quanto da quell
rigetto dei riesami; ciò, peraltro, con motivazione sul
punt illogica in quanto
facente riferimento alla messa a disposizione della difesa, da parte del Pubb
Ministero, dei supporti informatici delle intercettazioni, cosa differente dai r sottesi provvedimenti autorizzativi.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. comma 7, cod. proc. pen.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’i penitenziario in cui le indagate si trovano ristrette perché provveda a qu stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
In caso di diffusione del presente provvedimento, infine, devono esser omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 196 del 2003, in quanto imposto per legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, cc. 7, cod. proc. pen. Manda cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Oscuramento dati sensibili perché imposto dalla legge.
Così deciso il 15 maggio 2024
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