Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/06/1958
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo (-impugnazione) di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 27 marzo 2024, con cui era respinto il reclamo del suddetto, col quale aveva chiesto che a tutela del proprio diritto di difesa i colloqui col difensore non fossero filmati e registrati.
Avverso tale ordinanza COGNOME ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione del diritto di difesa tecnica costituzionalmente garantito e vizio di motivazione.
Rileva il difensore di avere denunciato col reclamo che nella sala destinata a colloqui tra detenuti e difensori erano presenti tre telecamere, in grado non soltanto di registrare i colloqui, ma anche di riprendere i documenti collocati sul tavolo di separazione dei difensori dai detenuti, con violazione della segretezza e dell’intimità di detti colloqui e, quindi, del diritto di difesa.
Osserva che la decisione del Tribunale di sorveglianza è stata adottata senza ricorrere ad un accertamento esterno, ma ad un accertamento compiuto dal personale in servizio presso il carcere, che non tiene conto delle potenzialità delle telecamere installate.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Va premesso che il ricorso avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza sui reclami giurisdizionali è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4 bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, per cui risulta improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione.
Nessuna assenza e/o apparenza motivazionale risulta essere integrata nel caso di specie, in cui non è in discussione una accertata o invocata violazione del divieto di registrazione dei colloqui, ma solo una temuta astratta possibilità che il sistema di sorveglianza di sicurezza dei colloqui lo consenta dal punto di vista tecnologico. Anzi la motivazione si fonda su un accertamento in fatto che, allo
stato, in assenza di specifiche situazioni o circostanze che depongano in senso contrario, che non risultano rappresentate nel ricorso né documentate con allegati, si basa su attestazioni di pubblici ufficiali destinate a far fede di verità.
Invero, l’ordinanza impugnata dà atto che, al fine di appurare le circostanze lamentate dalla difesa, si è disposto un accertamento a cura del personale tecnico in servizio nel carcere di Bancali onde verificare se le telecamere installate nella salette colloqui tra avvocati e detenuti per capacità di risoluzione siano in grado di consentire la lettura di eventuali documenti poggiati sul tavolo presente in saletta; che il 6 novembre 2024, pochi giorni prima della stessa ordinanza, la Direzione di Bancali ha trasmesso una nota in cui ha precisato che il personale tecnico in servizio ha effettuato l’accertamento richiesto da cui risulta che le telecamere installate per caratteristiche tecniche e capacità di risoluzione non consentono in alcun modo l’eventuale e millantata lettura dei documenti posti sul tavolo presente in saletta; che poi è giunta, a seguito di richiesta del presidente del collegio, una nota integrativa della Direzione di Bancali, in cui risulta precisato che le foto allegate alla precedente relazione sono state ottenute con la risoluzione massima consentita dalle telecamere; e che, a fronte di queste precisazioni e muovendo dal dato pacifico che le foto trasmesse consentono di escludere che siano leggibili eventuali documenti poggiati sul tavolo installato nella saletta colloqui, il reclamo non può che essere disatteso.
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e tali da non integrare assenza e/o apparenza motivazionale, il ricorrente incorre nell’infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità per genericità, in quanto non prospetta che in concreto sia stato illecitamente ascoltato un colloquio con il difensore o controllato il contenuto di documenti scambiati durante il colloquio medesimo, ma solo che, in virtù della sorveglianza di sicurezza, sia stato possibile sacrificare lo scambio di oggetti diversi da documenti (COGNOME fu ripreso mentre offriva al suo difensore un cioccolatino e detto scambio originò a suo carico un procedimento disciplinare), condotta espressamente vietata dalla norma di cui all’art. 41 -bis Ord. pen., anche con riguardo ai difensori, in quanto involgente non già il diritto di difesa, ma potenziali pericoli alle ragioni d sicurezza o di ordine dell’istituto, che proprio quel tipo di controllo mira a prevenire.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.