Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51076 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza in data 21 novembre 2022, confermava la sentenza del tribunale di Pescara del 16-3-2022 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’articolo 606 lettera b) codice procedura penale, inosservanza od erron applicazione della legge penale ed in particolare dell’articolo 420 bis del codice di proce penale; lamentava al proposito la grave violazione del diritto di difesa nel corso del giudiz primo grado posto che l’imputato, detenuto per altra causa, era stato dichiarato assente benché non fosse stata disposta la sua traduzione e quindi risultava impossibilitato ad essere presen in udienza; deduceva poi che la domiciliazione presso il difensore non poteva assicurare che l stesso avesse avuto notizia del processo di cui era sempre rimasto all’oscuro stante che i
difensore di fiducia aveva successivamente rinunciato al mandato con nomina di un difensore di ufficio; in ogni caso lo stato di detenzione doveva risultare al giudice procedente alla luce contenuto delle dichiarazioni rese in stato di arresto acquisite al fascicolo dibattimentale;
violazione dell’articolo 606 comma uno lettera c) codice procedura penale quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni resa dall’imputato nel corso dell’attività di indagine errato il giudice nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni del ricorrente alla polizia giud presupposto del consenso prestato dal suo difensore all’acquisizione agli atti del dibattiment al proposito deduceva doversi ritenere sussistere una ipotesi di inutilizzabilità patologica;
difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cu all’articolo 62 n. 4 codice penale e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimen della continuazione con fatti oggetto di condanna in altre sentenze indicate nei motivi di appel
travisamento della prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offes dovendosi applicare il principio dell’affermazione di responsabilità solo al di là di ogni ragione dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 n ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non proposti in sede di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, alcun dubbio sussiste circa la ritualità della notifica decreto che dispone il giudizio posto che la stessa veniva effettuata al COGNOME presso il difenso ove lo stesso aveva eletto domicilio. In particolare, risulta dagli stessi motivi di ricorso ol dalla pronuncia di appello, che all’apertura del dibattimento di primo grado (udienza 25-6-2019 COGNOME avesse come difensore l’AVV_NOTAIO presso il quale aveva eletto domicilio e che aveva ricevuto la notifica anche per l’imputato; lo stesso AVV_NOTAIO rinunciava al mandato ed all’udienza di rinvio del 25 maggio 2021 il Tribunale di Pescara nominava un difensore di ufficio. Tuttavia che l’imputato sia comunque venuto a conoscenza del procedimento nei suoi confronti risulta inequivocabilmente dalla successiva nomina di fiducia dell’AVV_NOTAIO ne stesso procedimento di primo grado e dalla rinuncia a comparire che risulta dalla scansione degli atti processuali che verrà di seguito esposta. Pertanto, la contestazione circa la qualità d difesa dell’AVV_NOTAIO, se d’ufficio o di fiducia, esposta nel primo motivo, non assume al rilievo posto che la notifica presso lo stesso anche per l’imputato si era comunque perfezionata la dichiarazione di assenza appariva a quel momento regolare, e la successiva conoscenza del processo resa palese dalla nomina dell’AVV_NOTAIO che partecipava al giudizio dinanzi al tribunal esclude la sussistenza di qualsiasi nullità.
Quanto alla ulteriore doglianza pure contenuta nel primo motivo e relativa alla omessa traduzione dell’imputato la stessa si fonda su una errata ricostruzione dei dati processuali; proposito va innanzi tutto premesso come sia stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunqu comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione
dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282806 – 01, COGNOME). Dalla lettura del suddetto precedente risulta pertanto corretto affermare c seguito di rituale citazione a comparire l’imputato detenuto per altra causa che non abb comunicato al giudice che procede personalmente od a mezzo del proprio difensore il proprio status può essere dichiarato legittimamente assente. Invero la condizione per la pronuncia d nullità della sentenza è costituita sempre dall’omessa traduzione pur a fronte di una form comunicazione al giudice che procede anche se formalizzata in limine litis ma comunque resa nota.
Nel caso in esame, tale particolare condizione non pare proprio sussistere, poiché dall consultazione degli atti che questa corte è legittimata ad operare in presenza di una eccezion di nullità risulta che:
alla prima udienza del 25 giugno 2019 a fronte della regolarità della notifica il M veniva dichiarato assente;
alla successiva udienza del 25 maggio 2021 veniva acquisito un verbale di dichiarazioni rese dal COGNOME alla P.G. il 12 febbraio 2018 dall’analisi del quale non risulta però al stato di restrizione dello stesso né l’applicazione di misure cautelari;
venuto a conoscenza dello stato di detenzione il giudice disponeva la traduzione del COGNOME per l’udienza del 16-3-2022; con dichiarazione resa alla casa circondariale il 15 marz 2022 il COGNOME rinunciava a comparire.
Ne deriva la totale infondatezza del primo motivo non potendo ravvisarsi la lamentata violazione del diritto di difesa stante che da alcun preciso elemento era risultato lo st detenzione del COGNOME e che, una volta conosciuta tale condizione, il giudice ne disponeva l traduzione cui seguiva la rinuncia dell’imputato, perfettamente quindi a conoscenza de procedimento. Peraltro, come risulterà anche dall’esposizione del secondo motivo, l’unica attiv svolta prima dell’intervento del difensore di fiducia AVV_NOTAIOto NOMENOME consistita nell’acquisizione delle S.I.T. rese dal COGNOME presso gli uffici di Polizia non ha avuto alcuna incidenza determinante n affermazione di responsabilità.
2.2 In relazione al secondo motivo va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elem carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’e eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in o caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzab risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/201 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione d vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiar preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescin per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giud legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L’applicazione del suddetto princi al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del motivo di ricorso posto che la prova
cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto alcuna incidenza determinante nel giud di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della vittima e della teste COGNOME la quale ultima riconosceva proprio COGNOME, soggetto conosciuto personalmente, quale autore del fatto.
2.3 Quanto agli altri motivi gli stessi appaiono tutti reiterativi o manifestamente infond posto che:
il motivo in punto omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. non risul formulato con l’appello;
totalmente generica appare la doglianza in punto riconoscimento della continuazione esterna così come pure lo era l’analoga istanza formulata con l’appello;
alcun travisamento della prova decisivo appare sussistere nella valutazione conforme dei giudici di merito; peraltro va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di l ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST. x.,
NOME COGNOME