Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49813 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49813 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata dal difensore in data 27 ottobre 2023;
ritenuto che i primi due -motivi di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la nullità della seguente per violazione dell’art. 178, lett. B) e C) cod. proc. pen. conseguente alla tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni dedotte dal Procuratore generale nel giudizio di appello sono generici e presentati fuori dai casi consentiti. Deve essere ribadito che il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, essendo necessario che emerga un concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941). Nel caso di specie il ricorrente non ha specificato quale concreto pregiudizio per le ragioni della difesa sarebbe derivato dalla trasmissione in ritardo delle conclusioni del pubblico ministero con conseguente genericità del motivo di impugnazione. Peraltro, l’invocata nullità si è sanata in quanto il difensore non l’ha eccepita nelle conclusioni scritte depositate nel giudizio di appello.
Rilevato che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. proc. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per i delitti di c agli artt. 474 e 648 cod. pen.; il motivo di ricorso, oltre che aspecifico, è privo del requisito dell’autosufficienza, i Collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto dell’atto stesso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, COGNOME, non massimata).
Rilevato che la memoria difensiva è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il Consig e Estensore
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