Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9566 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/01/2025 R.G.N. 40333/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATISANA il 24/06/1969 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 06 novembre 2024 il Tribunale di Venezia ha disposto la convalida dell’arresto di NOME COGNOME, arrestato in data 04 novembre 2024, unitamente ad un complice, per il delitto di cui all’art. 4 legge n. 895/1967, per avere portato, custodito nell’auto su cui viaggiava, un involucro contenente della sostanza chimica plastica ed un cilindro metallico utilizzabile quale innesco/detonatore, ed ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’arresto in flagranza di reato, i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, e la sussistenza delle esigenze cautelari, da soddisfare mediante l’applicazione della misura custodiale piø afflittiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali e la violazione del diritto di difesa, a seguito dell’omessa notifica al detenuto del decreto di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.
Il decreto di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto non Ł stato notificato al ricorrente personalmente, benchØ egli fosse detenuto, e non può ritenersi notificato neppure al domicilio da lui eletto presso il suo difensore, avendo questi ricevuto un’unica copia, relativa alla notifica effettuata a
lui in proprio. Inoltre il diritto di difesa del detenuto Ł stato leso anche per l’omessa notifica al medesimo dei verbali del sequestro operato a carico del coindagato, in quanto egli, ignorando cosa fosse stato trovato in possesso di questi, non ha potuto conoscere, prima dell’udienza di convalida, tutte le prove acquisite nel processo e predisporre un’adeguata difesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio motivazionale per l’omessa decisione sulle eccezioni proposte.
L’ordinanza di convalida dell’arresto non contiene alcun riferimento alle eccezioni formulate quanto all’omessa notifica al detenuto sia del decreto di fissazione dell’udienza, sia dei verbali di sequestro, e non ne decide la eventuale fondatezza. Al contrario, la convalida dell’arresto si fonda anche su prove inutilizzabili a causa della omessa notifica dei verbali di sequestro, quali il materiale sequestrato al coindagato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di norme processuali e del diritto di difesa.
Il decreto di convalida dei sequestri effettuati Ł stato notificato al ricorrente senza i verbali degli stessi, benchØ si indichi che questi sono allegati al medesimo. Il ricorrente, pertanto, non ha avuto piena conoscenza delle prove a suo carico, anche per la omessa notifica del verbale del sequestro operato a carico del coindagato. Il decreto di convalida del sequestro effettuato a suo carico Ł, perciò, nullo, e il sequestro operato a carico del coindagato costituisce una prova non utilizzabile contro di lui, per l’omessa informazione circa il suo contenuto. Il difensore ha potuto visionare gli atti del procedimento ed apprendere il contenuto dei verbali di sequestro, compreso quello relativo al sequestro effettuato a carico del coindagato, solo un paio d’ore prima dell’udienza di convalida dell’arresto, circostanza che ha impedito al ricorrente di predisporre un’adeguata difesa e dare la propria versione in merito a quanto sequestrato al coindagato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di norme processuali e del diritto di difesa, sempre in relazione all’omessa notifica al ricorrente del verbale del sequestro operato a carico del coindagato.
L’ordinanza di convalida dell’arresto Ł viziata in quanto si fonda su prove, in particolare il materiale sequestrato al coindagato, non utilizzabili in danno del ricorrente perchØ assunte in violazione del suo diritto di difesa. Escludendo tali prove, la motivazione risulta insufficiente, perchØ vengono meno i gravi indizi di colpevolezza che hanno indotto il giudice a convalidare l’arresto.
Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto, ma tale notifica non Ł prevista dall’art. 390 cod. proc. pen. che, al secondo comma, prescrive non la notifica di tale decreto, bensì un semplice avviso, che può essere dato in qualsiasi forma, anche orale, stante la brevità del tempo che trascorre tra l’emissione dell’atto e la data fissata (si veda Sez. 1, n. 417 del 20/02/1990, Rv.183668). Inoltre la norma prevede che tale avviso venga dato «al pubblico ministero e al difensore», ma non menziona l’arrestato: la mancata previsione di
un avviso a quest’ultimo Ł peraltro logica, perchØ egli viene condotto direttamente in udienza, per cui l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida gli viene dato, di fatto, oralmente, nel preavvisarlo dell’imminente traduzione davanti al giudice. La nullità eccepita, pertanto, Ł del tutto insussistente.
In questo stesso motivo di ricorso il ricorrente lamenta anche la violazione del proprio diritto di difesa per non avere ricevuto la notifica dei verbali del sequestro operato a carico del coindagato, asserendo che l’ignoranza del loro contenuto non gli ha consentito di predisporre un’adeguata difesa.
Anche questa eccezione Ł manifestamente infondata. In primo luogo essa non appare credibile alla luce degli atti presenti nel fascicolo processuale, da cui risulta che il pubblico ministero ha emesso un unico decreto di convalida delle perquisizioni e dei sequestri effettuati a carico dei due arrestati, per cui non si comprende come il ricorrente possa avere ricevuto la notifica solo parziale di tale atto. In secondo, e piø importante, luogo, il ricorrente stesso afferma che il suo difensore ha avuto pieno accesso al fascicolo del pubblico ministero prima dell’udienza di convalida, ed ha potuto esaminare tutto il suo scarno contenuto per circa due ore prima di questa. La conoscenza degli atti, anche di quelli relativi alla posizione dell’altro arrestato, Ł stata quindi assicurata al ricorrente, tramite il suo difensore, prima dell’inizio dell’udienza di convalida stessa, ed essendo tali atti presumibilmente limitati ai verbali di perquisizione e sequestro, dal momento che il ricorrente lamenta la mancata conoscenza solo di questi, Ł evidente che egli ha avuto un tempo sufficiente per predisporre, tramite il suo difensore, una difesa adeguata alla fase processuale in corso, relativa solo alla verifica della legittimità dell’arresto. Ogni eventuale nullità conseguente all’omessa notifica dei predetti verbali sarebbe, pertanto, sanata dalla conoscenza degli stessi, acquisita prima dello svolgimento dell’udienza.
Questa parte del motivo di ricorso, peraltro, Ł inammissibile perchØ il ricorrente non dichiara quale diversa difesa avrebbe potuto predisporre se avesse conosciuto piø tempestivamente gli atti che afferma non essergli stati notificati, e quindi quale interesse abbia a dedurre la lesione del proposizione di tesi difensive potenzialmente idonee a modificare l’andamento o l’esito del giudizio.
proprio diritto di difesa: la lesione del diritto di difesa, infatti, non può essere eccepita per mere ragioni di principio, ma solo indicando la sua effettività, nel senso del verificarsi di un ostacolo alla Questa indicazione Ł particolarmente necessaria in questo procedimento in cui, secondo quanto contenuto nell’ordinanza di convalida dell’arresto, gli oggetti sono stati sequestrati in parte ad entrambi gli arrestati, in quanto contenuti in un borsone gettato via da uno degli occupanti del veicolo su cui entrambi viaggiavano e recuperato in strada dai carabinieri, e in parte al ricorrente stesso, mediante una perquisizione nella sua abitazione (mentre indosso all’altro arrestato vi erano oggetti analoghi a quelli trovati addosso al ricorrente): il ricorrente, pertanto, risulterebbe essere stato a conoscenza di quanto contenuto nel borsone, che costituisce l’oggetto delle due imputazioni formulate a suo carico.
La mancata indicazione dell’interesse ad impugnare, interesse che in questo caso non emerge dagli atti, Ł causa di inammissibilità dell’impugnazione stessa, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto sulle due eccezioni dell’omessa notifica all’arrestato del decreto di fissazione dell’udienza e dell’omessa notifica dei verbali di sequestro. Tali due eccezioni però, come già valutato nel paragrafo precedente, sono manifestamente infondate, non essendo la prima notifica prevista dal codice di procedura, ed essendo la seconda omissione, qualora realmente verificatasi, sanata dall’avere consentito al difensore la visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e
dall’avere altresì indicato verbalmente all’arrestato i motivi dell’arresto e quindi le prove a suo carico, come previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
La manifesta infondatezza di una eccezione esonera il giudice dall’obbligo di motivare il suo rigetto, ed anche il silenzio su di essa deve essere interpretato quale diniego, che non necessita di una specifica motivazione. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell’impugnazione non Ł obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433). Deve altresì ribadirsi l’ulteriore principio, secondo cui «In tema d’impugnazioni, Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). Anche sulla base di tale principio, questo motivo di ricorso Ł inammissibile, non potendo il suo eventuale accoglimento procurare un esito favorevole al ricorrente, dal momento che il giudice del rinvio potrebbe solo dichiarare esplicitamente l’inammissibilità di dette eccezioni.
4. Anche il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente propone, sotto altra forma, l’eccezione di nullità per l’omessa notifica dei verbali di sequestro, già formulata nel primo motivo di ricorso.
Tale eccezione Ł manifestamente infondata. In primo luogo la notifica di tali verbali non Ł prevista a pena di nullità (si veda, sul punto, Sez. 2, n. 47165 del 19/09/2019, Rv. 277803), nØ Ł stabilito che essa avvenga prima dell’udienza di convalida dell’arresto, che può essere celebrata in termini così ristretti da non consentire l’effettuazione di tale adempimento, essendo peraltro l’esposizione delle prove svolta oralmente, durante l’udienza stessa. In secondo luogo ogni eventuale nullità Ł stata sanata dalla avvenuta presa visione, da parte del difensore, del fascicolo del pubblico ministero e di tutti gli atti di indagine compiuti sino a quel momento: il pieno disvelamento di tali atti, che il ricorrente stesso ammette essere avvenuto circa due ore prima dell’udienza, consentiva ampiamente la predisposizione di una difesa, per cui ogni eventuale lesione dei diritti difensivi Ł stata sanata. Infine deve ribadirsi l’inammissibilità di questo motivo di ricorso perchØ il ricorrente non indica quale lesione al proprio diritto di difesa egli abbia concretamente subito, ovvero quale linea difensiva non abbia potuto predisporre, potenzialmente idonea a modificare l’esito dell’udienza: nel corpo di questo motivo di ricorso il ricorrente lamenta soltanto di avere scoperto la mattina, prima dell’inizio dell’udienza di convalida, che nei verbali di sequestro era descritto non il sequestro di un pantalone marca Livergy, ma di una confezione di carta relativa ad esso, senza indicare quale rilevanza tale errore avesse per la sua linea difensiva, ed essendo tale ipotetica rilevanza non deducibile dagli atti.
Anche questo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
5. Infine Ł inammissibile il quarto motivo di ricorso.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata perchØ il giudice avrebbe convalidato l’arresto sulla base di prove inutilizzabili nei suoi confronti, in quanto contenute nel verbale del sequestro operato a carico dell’altro arrestato, e a lui non notificato, mentre avrebbe dovuto valutare che, espunte tali prove, non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza.
La deduzione Ł manifestamente infondata in quanto, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, l’omessa notifica di tale verbale di sequestro non Ł causa di alcuna nullità, e non risulta, peraltro, che il ricorrente ne ignorasse il contenuto, sia perchØ il suo difensore ne ha presa
conoscenza prima dell’inizio dell’udienza di convalida, sia perchØ le prove a suo carico gli sono state riferite oralmente. La deduzione Ł manifestamente infondata anche perchØ, dall’ordinanza di convalida, risulta che il borsone, che conteneva il materiale il cui possesso Ł oggetto della contestazione di reato, Ł stato sequestrato ad entrambi gli arrestati e si trovava sull’auto su cui entrambi viaggiavano, cosicchØ l’omessa notifica del verbale del sequestro effettuato a carico dell’altro arrestato appare irrilevante. Il motivo di ricorso, peraltro, Ł inammissibile anche per la sua genericità, perchØ il ricorrente non indica quali indizi non erano utilizzabili a suo carico e quali erano gli unici indizi, a suo parere, utilizzabili, atteso che, come detto, l’ordinanza di convalida menziona, quali indizi acquisiti a carico di entrambi gli arrestati, il contenuto del borsone, sequestrato ad entrambi, e l’esito della perquisizione effettuata a carico del ricorrente, e quindi fonda il giudizio di legittimità dell’arresto su elementi di cui il ricorrente era sicuramente a conoscenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME