Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35923 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l’istanza di riesame – avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio, aggravato ex art. 577, primo comma n. 3), cod. pen., e di quello strumentale di porto illegale in luogo pubblico dell ‘ arma comune da sparo utilizzata per commettere l ‘ azione omicidiaria.
Per quanto d ‘ interesse in questa sede, il Tribunale (pagg. 3 e seg.), nel ritenere infondata la questione preliminare posta dalla difesa circa l’inutilizzabilità della «conversazione a cornetta aperta di cui al NUMERO_DOCUMENTO progr. 9 del 23 luglio 2024», ha osservato che, pur costituendo quest ‘ ultima il «fulcro investigativo in
punto di individuazione dell’odierno indagato quale responsabile dei fatti addebitatigli », il suo mancato ascolto diretto, nonostante la richiesta tempestiva e specifica avanzata al pubblico ministero, non integra una lesione del diritto difesa dell’indagato tale da comportare l’inutilizzabilità della conversazione nel giudizio cautelare.
Il Pubblico ministero procedente, infatti, non ha opposto un diniego, ma, al contrario, ha autorizzato l’ ascolto diretto della conversazione, che tuttavia non ha potuto avere luogo, negli stringenti termini dettati dall’attivazione della procedura di impugnazione cautelare di riesame, a causa di una situazione di impossibilità oggettiva, costituita dal fermo applicativo dell’archivio digitale per la manutenzione straordinaria del software con previsione di test di verifica finale fissato per il 2 maggio 2025, quindi in data successiva all’udienza di riesame fissata per il 30 aprile 2025.
Secondo i Giudici del riesame l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’in giustificato ritardo del pubblico ministero per consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare, non dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’articolo 178. Lett. c), cod. proc. pen. qualora il ritardo del pubblico ministero sia giustificato da regioni di impossibilità oggettiva. In tale peculiare situazione la lesione del diritto di difesa trova rimedio attraverso l’eventuale proposizione della richiesta di revoca della misura cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., successivamente all’ascolto diretto delle conversazioni intercettate di interesse, e l’ eventuale impugnazione del provvedimento di rigetto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
Avverso l ‘illustrata ordinanza AVV_NOTAIO, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite appena ripulita e di inutilizzabilità in relazione dell’art. 268 cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione di cui al RIT NUMERO_DOCUMENTO progr. 9 del 23 luglio 2024 e violazione del diritto di difesa.
Lamenta che l’ordinanza impugnata, nel ritenere infondata l’eccezione difensiva di «inutilizzabilità endoprocedimentale » dei risultati della menzionata intercettazione, ha illegittimamente operato una distinzione in tema di richiesta difensiva di accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, tra l’ipotesi del rifiuto o ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero nel consentire l ‘ ascolto, che dà luogo ad una causa di nullità di ordine generale a regime
intermedio, e l’ipotesi in cui il ritardo del pubblico ministero sia giustificato da ragioni di impossibilità oggettiva, che invece sarebbe priva di conseguenze nell ‘incidente cautelare promosso dalla difesa.
Così operando il Tribunale si è discostato dalla più recente giurisprudenza di legittimità – in particolare dalla sentenza della sezione sesta di questa Corte di cassazione, la n. 3371 del 2024, ampi stralci della quale sono stati riportati nel ricorso – secondo cui la nullità per mancato ascolto diretto delle conversazioni intercettate, specificamente e tempestivamente richiesto dalla difesa, ha luogo in ogni caso ed a prescindere dalla causa che lo ha determinato.
In ragione del l’esigenza imprescindibile di consentire all ‘ indagato la possibilità di esaminare tutti gli atti e le fonti di prova che sono state utilizzate dal pubblico ministero per la richiesta della misura cautelare in tempo utile per il riesame, le eventuali difficoltà organizzative non possono ricadere sulla difesa, gravata dal rispetto dei termini ristretti per procedere all’impugnazione cautelare. In tale contesto è onere dell’accusa predisporre quanto necessario per consentire l ‘ accesso alle tracce audio una volta che la difesa ha inoltrato la richiesta tempestiva e specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la decisione Tribunale di respingere la richiesta della difesa dell ‘indagato di dichiarare l ‘inutilizzabilità nella fase cautelare della conversazione a cornetta aperta di cui al RIT NUMERO_DOCUMENTO progr. 9 del 23 luglio 2024 sia giuridicamente ineccepibile e che, pertanto, l ‘unico motivo di ricorso sia infondato.
1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
La sentenza de qua ha affermato che «l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen,), anche sommarie», e che «la possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i ‘brogliacci’ a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell’indagato, se giustificata dall’esigenza di
procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale».
La Consulta ha aggiunto che «in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelare personale, le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria»: e dunque, «la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost., si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all’accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge”. Ha, quindi, sottolineato che «l’interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”; ne consegue, conclusivamente, che «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria”; ed « il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime».
L ‘ «incondizionato diritto ad ottenere copia della traccia fonica» è preordinato «allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», a cominciare dal più rilevante, perché direttamente incidente sulla libertà personale, ovvero il procedimento incidentale de libertate.
Recependo l ‘ impostazione della Corte costituzionale il legislatore, modificando, con l’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, l’art. 293, comma 3, cod. proc. pen, ha sancito che «il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni».
La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuito che, a seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l’ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l’istanza debba essere ulteriormente circoscritta
mediante l’indicazione dei RIT di riferimento (ex multis Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01 e -02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275868-02).
Con riferimento all ‘ ipotesi in cui la richiesta della copia è finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate , si è, invece, precisato che il pubblico ministero, in siffatta eventualità, ha l ‘ obbligo di provvedere in tempo utile rispetto alla decisione del tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con i termini fissati dalla procedura. D ‘ altra parte, i termini procedurali in questione sono ben noti al pubblico ministero, perché normativamente scaturiscono dal disposto dell’art. 309, comma 1, cod. proc. pen., che indica in dieci giorni il termine per proporre la richiesta di riesame, e dalle prescrizioni dei commi quinto e nono della stessa disposizione normativa, che regolano le susseguenti cadenze temporali.
Sotto il profilo organizzativo, vi è, quindi, la necessità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi, anche preventivamente e per tempo, per essere in grado di ottemperare così da garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti (in tal senso Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, COGNOME, in motivazione e più di recente Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024, COGNOME, Rv. 286079 -01, citata dal ricorrente, secondo cui «alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all’udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitanti richieste relative ad una corposa mole di materiale intercettativo»).
Per converso, al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere il proprio obbligo, è del pari necessario che la richiesta venga proposta in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, segnatamente, per quanto nella specie rileva, dall’art. 309, nono comma, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino , Rv. 275065 -01).
3. L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l’utilizzo in fase cautelare (ex multis Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, COGNOME, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01).
Al rifiuto o all’ingiustificata omissione o all ‘ ingiustificato ritardo non può essere equiparata, per l ‘ evidente eterogeneità di situazioni, l ‘ oggettiva o materiale impossibilità per il pubblico ministero di soddisfare la richiesta difensiva in tempi compatibili con i termini indilazionabili della procedura incidentale de libertate.
In tale peculiare ipotesi, il pubblico ministero ha l ‘onere di motivare congruamente le ragioni che hanno determinato l ‘ impossibilità del rilascio tempestivo delle copie audio richieste in modo da consentire l ‘ esercizio del controllo del giudice della cautela, cui spetta di sindacare la persuasività delle prospettazioni poste a sostegno della decisione limitativa del diritto di difesa che possono, a soli fini esemplificativi, essere fondate sulla complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni o sulle le sopravvenute problematiche di carattere tecnico o su altri similari cause.
L ‘ adempimento di tale onere rende eccezionalmente utilizzabili nell ‘ incidente cautelare le conversazioni intercettate anche in difetto del loro preventivo ascolto diretto da parte della difesa e della loro trasposizione su nastro magnetico, nonostante il tempestivo deposito al pubblico ministero di specifica richiesta, anche se finalizzata all ‘ esercizio dei rimedi impugnatori previsti dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Come efficacemente osservato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, nella sentenza a Sezioni Unite n. 20300 del 22/4/2010, COGNOME, qualora non sia possibile ragionevolmente osservare la cadenza temporale prevista dalle disposizioni in materia di applicazione e impugnazione delle misure cautelari «per essere stata la richiesta proposta in tempo non utile ad essere assolta, o a motivatamente giustificare la impossibilità di adempiere alla stessa, prima della relativa udienza camerale, anche alla stregua delle ragioni prospettate dal pubblico ministero, il tribunale del riesame deve comunque decidere alla stregua degli atti trasmessigli nel termine impostogli dalla legge: nella precitata sentenza della Corte Costituzionale n. 192/1997, in riferimento ai “termini rapidi e vincolanti previsti per l’interrogatorio”, si è osservato che “né il difensore potrà pretendere, né l’autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l’interrogatorio e per l’udienza del riesame” D’altronde, il diritto a far valere eventuali rilievi e ragioni difensive, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, scaturenti dall’ascolto delle registrazioni, non rimane, in tal caso, affatto precluso all’indagato, giacché quei rilievi e quelle ragioni possono comunque essere dallo stesso fatti valere successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta».
Nella stessa prospettiva è stato condivisibilmente affermato che «in tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini
dettati dall’art. 309 cod. proc. pen., la richiesta difensiva di acquisire copia della traccia fonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i termini in parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all’esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804 – 01).
In senso contrario non depongono le argomentazioni sviluppate nella sentenza Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024, COGNOME, citata dal ricorrente ed in altre pronunce che, esaminando censure dal contenuto similare, si sono determinate ad annullare senza rinvio le ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del ‘ diritto incondizionato ‘ del difensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero ottenendone copia, perché tutte relative a fattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta o non aveva addotto alcuna giustificazione a sostento della mancata evasione della richiesta o aveva addotto giustificazioni sull ‘ omissione o sul ritardo valutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive (ex multis Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, COGNOME Paolo, Rv. 288427 – 01, in una fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l’omessa consegna, avanzata con pec alla segreteria del pubblico ministero ed all’archivio intercettazioni; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275868 -02; Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013, dep. 2014, Tassone, Rv. 259499 -01; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, COGNOME Rv. 248187 -01; Sez. 6, n. 45984 del 10/10/2011, COGNOME, Rv. 251273 -01; Sez. 6, n. 45880 del 10/10/2011, Ceravolo Rv. 251182 -01).
4. L ‘ ordinanza impugnata non si è discostata dagli illustrati principi.
Preso atto che l ‘ istanza con cui il difensore aveva chiesto al pubblico ministero l’ascolto diretto della conversazione di cui al NUMERO_DOCUMENTO progr. 9 del 23 luglio 2024, pacificamente ritenuta decisiva ai fini della decisione, era specifica e tempestiva per essere stata depositata in data 23 aprile 2025, con l ‘ espressa indicazione della necessità di urgente evasione entro il termine del 29 aprile 2025 al fine di consentire una compiuta partecipazione della difesa all’udienza camerale già fissata ex art. 309 cod. proc. pen. per il giorno 30 aprile 2025 e che ciononostante non era stata evasa, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza della eccepita «inutilizzabilità endoprocedimentale» o comunque di nullità della prova, rilevando che il difensore non aveva potuto esercitare il suo diritto incondizionato all ‘ accesso alle tracce foniche «negli stringenti termini dettati
dall’attivazione della procedura di impugnazione cautelare di riesame» non a causa del rifiuto o del ritardo o dell ‘omissione ingiustificata del pubblico ministero – il quale, al contrario aveva espressamente autorizzato l ‘ ascolto diretto della conversazione indicata -, ma per una sopravvenuta impossibilità materiale, non altrimenti superabile, la cui esistenza non è stata nemmeno contestata dal ricorrente, ovvero il «fermo applicativo dell’archivio digitale per manutenzione straordinaria del software, con previsione di test di verifica finale fissato per il 2 maggio 2025».
5. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME