Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2606 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cremona il 21/12/1989
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarare cessata l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo d presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Lodi con provvedimento in data 26/04/2024, notificato in data 29/04/2024, alle ore 11:00, imponeva a COGNOME Alex le prescrizioni di all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore pre richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di , –1 -~z-con provvedimento depositato in data 30/04/2024 alle ore 14:00 convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME AlexCOGNOME mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell’art. 178 lett c) cod.proc.pen.
Lamenta l’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmiss per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere d 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all’interessato.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 6, comma 2, I 401/1989 e vizio di motivazione.
Lamenta che il Questore aveva imposto la doppia presentazione n al 20′ del primo tempo e 20 minuti prima della fine di ogni partita casalinga ed esterna Sant’Angelo Lodigiano e della Cremonese, in termini dì punizione aggiuntiva ed in modo irragionevole.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell’ulteriore doglianz proposta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che l misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, p trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13 Cost.
Essa può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei so casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autori pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e se questa no convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano priv ogni effetto (comma 3).
Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Cort Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell’art. 6 cit., 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restritti della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all’a di RAGIONE_SOCIALE) è riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., comma 3, ribad quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la neces che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia “una piena previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio”.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindic hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presup legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verifica fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della rit pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la qua ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio d giudice; c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questor provvedere.
Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario d misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore (“Diversamente la possibilità di present memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzial elusa).
Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessar invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedime del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l’interessato abbia analogo termine (decorren ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di dife (ex plurimis, sez. 3, 11 dicembre 2007 – 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che il termine a difesa in favore destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto o dalla notifica dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il d accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria
difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la con del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez.3,n.29760 del 1/04/2013, Rv.255962,Sez.3, n. 11/06/2013,Rv.256379).
Il soggetto interessato, infatti, può accedere agli atti non solo presso l’u del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubbli prima dell’udienza di convalida (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035).
Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della legge n. 401 de 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzi minima per l’esercizio del diritto di difesa: “le memorie e le deduzioni deposi entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore so sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottar l’ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima del scadenza di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ci faccia rendendo la sua decisione prima che scada tate termine di 48 or l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge” (cfr. Sez 1239 dell’11/12/2007).
Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di dif causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) ri provvedimento che incide sulla libertà della persona e comporta l’annullamento dell’ordinanza giudiziale senza rinvio con conseguente perdita di efficacia de misura imposta dal Questore (Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, Rv 247041, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 – 01).
4.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è st notificato a COGNOME NOME in data 29.4.2024 alle ore 11:00; la richiesta di conv è stata presentata in data 30.04.2024 alle ore 12.30 ed il provvedimento convalida, infine, è stato emesso in data 30.04.2024 alle ore 14:00, prima de scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questor all’interessato.
Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto ricorrente di accedere agli atti enunciato dall’art. 6 comma 2 bis della leg 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa la presentazione di memorie o deduzioni.
Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata dev essere annullata senza rinvio cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 de
15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia d provvedimento del Questore di Lodi del 26/4/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo Questore di Lodi.
Così deciso il 28/11/2024