Diritto di Difesa e Calunnia: Quando Accusare un Innocente Non È una Strategia Valida
Il confine tra una difesa legittima e la commissione di un nuovo reato è talvolta sottile, ma la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25204/2024, ha tracciato una linea netta. La pronuncia chiarisce che il diritto di difesa e calunnia sono concetti inconciliabili. Accusare falsamente un’altra persona per minare la credibilità di chi ci accusa non è una strategia difensiva ammessa, ma un illecito penale autonomo.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di calunnia, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. La sua tesi difensiva si basava su un presupposto audace: la dichiarazione calunniosa contro i suoi accusatori (appartenenti alla polizia giudiziaria) era, a suo dire, l’unica strategia possibile per difendersi. L’obiettivo era minare la loro credibilità e, di conseguenza, far cadere le accuse a suo carico. In sostanza, sosteneva di aver agito sotto l’ombrello dell’esimente prevista dall’art. 51 del codice penale, ovvero l’esercizio di un diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea la tesi del ricorrente. La decisione si fonda su una duplice argomentazione:
1. Inammissibilità processuale: La questione dell’esimente non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello), rendendola una doglianza non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Manifesta infondatezza nel merito: Anche superando l’ostacolo processuale, la tesi è stata giudicata palesemente infondata. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza.
Le Motivazioni: Il Delicato Equilibrio tra Diritto di Difesa e Calunnia
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. I giudici hanno spiegato che l’esercizio del diritto di difesa, pur essendo un pilastro del nostro ordinamento, non può spingersi fino a scriminare la commissione di reati, in particolare quello di calunnia. La difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non solo non è giustificata, ma è intrinsecamente antigiuridica.
La Corte ha rafforzato questo concetto richiamando l’art. 384 del codice penale, che prevede una causa di non punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (come la falsa testimonianza) se commessi per salvare sé stessi da un grave e inevitabile nocumento. È significativo che il delitto di calunnia sia escluso da questa norma. Se nemmeno una situazione di ‘necessità’ può giustificare la calunnia, a maggior ragione non può farlo il generico esercizio del diritto di difesa previsto dall’art. 51 c.p.
In pratica, l’imputato ha il diritto di negare gli addebiti, di contestare la veridicità delle prove a suo carico e di mettere in discussione la credibilità dei suoi accusatori, ma deve farlo entro i limiti della legalità. Quando, invece, si spinge ad accusare specificamente terzi di reati che sa essere innocenti, supera questo limite e commette un nuovo e distinto illecito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la strategia difensiva non può tradursi in un attacco illecito a terzi innocenti. Il diritto di difesa e calunnia viaggiano su binari paralleli che non si incontrano mai. La sentenza serve da monito: la difesa in un processo penale deve concentrarsi sulla propria posizione, contestando le prove e le accuse, senza deviare verso la creazione di false narrazioni a danno di altri. Scegliere la via della calunnia non solo è eticamente riprovevole, ma non offre alcuna protezione legale, portando anzi a una nuova condanna, con l’obbligo di risarcire le spese processuali e pagare una sanzione pecuniaria.
È possibile commettere il reato di calunnia per esercitare il proprio diritto di difesa?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che accusare falsamente una persona, sapendola innocente, non rientra nell’esercizio del diritto di difesa previsto dall’art. 51 del codice penale.
Cosa avrebbe dovuto fare l’imputato per difendersi correttamente?
Secondo la Corte, l’imputato avrebbe dovuto limitarsi a una generica negazione delle accuse mosse contro di lui o a contestare la veridicità degli elementi di prova, senza accusare specificamente terzi di reati che sapeva non avessero commesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi: in primo luogo, perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (appello); in secondo luogo, perché è stato ritenuto manifestamente infondato nel merito, in quanto il diritto di difesa non può giustificare la commissione del reato di calunnia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la sussistenza dell’esimente di cui all 51 cod. pen. sull’assunto che la dichiarazione calunniosa era l’unica che avrebbe consentito difendersi, minando la credibilità dei suoi accusatori (appartenenti alla polizia giudiz risulta questione inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotta in sede di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
che la questione proposta risulta comunque manifestamente infondata avendo questa Corte di legittimità precisato che le dichiarazioni accusatorie rese dall’indagato, in s interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scrimi dall’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen.; in motivazione, que ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, “a fortior l’antigiuridicità della condotta (tra le tante, Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285637; cfr. anche Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 2E3336 – 02, secondo cui, in tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l’esclusione di tale delitto dal quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’a comma primo, cod. pen. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all’esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. altrimenti incidendosi sull’antigiuridicità della condotta – nei casi in cui l’imputato, limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridi degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024