Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottor NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO del 27/07/2023, di convalida del provvedimento di divie di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive, del 22/07/2023, emesso da AVV_NOTAIO, della durata di anni cinque, con il quale si prescrive al ricorrente l’o di comparire personalmente presso la Questura di Trieste.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddi non avendo il Giudice di merito consentito di formulare argomentazioni difensive, posto che provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 25/07/2023, alle ore 18,00, e c convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in data 27/07/2023, a orario imprecisato. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente notifica al prevenuto del provvedimento del questore, intervallo di tempo necessario affinc l’interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione relazione alla mancata motivazione sulla congruità della durata della prescrizione, aspetto s quale nulla il giudice ha detto, venendo meno al dovere di controllo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine al di volte, pari a tre, in cui il prevenuto è obbligato a presentarsi in occasione di eventi c che concernono la squadra del AVV_NOTAIO e la squadra nazionale.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta una eccessiva estensione della limitazio anche in occasione delle c.d. partite amichevoli.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritt di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per t ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazion all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile c per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale ter per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimi
funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente e modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida de provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua noti all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizi diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; S 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorre 25/07/2023, alle ore 18,00, la richiesta del Pm è stata depositata in data 26/07/2023 alle 12,04 e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleri data 27/07/2023, senza alcuna specificazione dell’orario, cosicché non risulta sia st osservato il termine minimo delle 48 ore: da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. pro con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM ‘
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento d AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 22/07/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 16 febbraio 2024 il Consigliere estensore
Il Presidente