Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10923 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10923 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 05/06/1992 avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del GIP del Tribunale·di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2024′ il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della 401/1989, il provvedimento del Questore di Torino, impositivo, nei confronti di COGNOME MarcoCOGNOME per la durata di cinque anni, del divieto di accesso «per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del terri nazionale e/o estero» espressamente indicati, divieto vigente nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali ed estere, riguardante tutti i percorsi, stradali, autostradali e ferroviari pure indicati, per lo stesso periodo e con le stesse modalità alle aree circostanti l’Allianz Stadium e lo stadio olimpico Grande Torino; ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, con ulteriore prescrizione, per la medesima durata di cinque anni, dell’obbligo di presentazione presso la Tenenza Carabinieri di Ciriè all’inizio del primo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino F.C..
COGNOME ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Col primo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e cod proc pen, omissione di motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva.
La memoria è stata inviata tempestivamente, il 29 maggio 2024, alle ore 10,38, tramite PEC, entro il termine di 48 ore, in scadenza il 29 maggio 2024, alle ore 12.04, come risultante dagli atti di cancelleria, ma il giudice per le indagini preliminari ha omesso assolutamente di valutarne l’apporto.
2.2. Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I. 13.12.1989 e dell’art. 178 lett c cod proc pen, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa.
Il D.A.Spo. è stato notificato il 27 maggio 2024 alle ore 12.04; il P.M. ha chiesto la convalida il 29 maggio 2024 alle ore 11,45; il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il giorno dopo, depositando il provvedimento in cancelleria alle ore 9,30.
Lo spazio temporale concesso alla difesa è stato contenuto tra le ore 11,45 del 29 maggio alle ore 12/12,30 massimo dello stesso giorno, dunque entro pochi minuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non v’è dubbio che la memoria difensiva sia stata tempestivamente prodotta e depositata presso la cancelleria del G.I.P. procedente (il 29 maggio 2024, alle ore 10,38, tramite PEC, entro il termine di 48 ore, in scadenza il 29 maggio 2024, alle ore 12.04) come attestato dagli atti.
Neppure è revocabile in dubbio che la convalida del provvedimento questorile sia stata adottata successivamente al deposito, e che nella stessa non sia menzionata la circostanza dell’avvenuto deposito della memoria.
In termini generali è necessario ribadire che -fermo l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., e indiscutibile che l’obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata- è stata reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, la sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa». Ovviamente a tanto deve corrispondere la presa in carico, da parte del giudice, delle argomentazioni difensive.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, COGNOME; conforme Sez. 3^ n. 28728/2924, COGNOME, non massimata, e, prima, Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3^, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174).
Si ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata per tale motivo, con assorbimento del secondo, e con rinvio al Tribunale di Torino, richiamando al riguardo le motivazioni sul punto della rironuncia di Sez. 3^ n.
16468/2024, COGNOME, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza l’impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Torino e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 22/05/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino. Cosi deciso, in Roma, il 26 novembre 2024
La RAGIONE_SOCIALE æest
Il Presidente