Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato Gemona del Friuli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO di Udine con provvedimento in data 25/07/2023, notificato il 27/07/2023, ore 09:40, imponeva a NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con ordinanza depositata in data 28/07/2023, ore 13:00, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Propone ricorso per cassazione NOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all’interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla durata del provvedimento per i cd “recidivi amministrativi”, lamentando che il NOME non può subire una sanzione limitativa della libertà personale e di circolazione che va dfa 5 a 10 anni non essendo a conoscenza del provvedimento-presupposto (provvedimento della Questura di Firenze notificato dopo che il NOME aveva partecipato alla partita Udinese-Napoli del 04/05/2023.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell’ulteriore doglianza proposta.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cu trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13 Cost. e, ribadito quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e, cioè, la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia “una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio” Le Sezioni Unite d questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato, quanto al diritto di difesa, che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal AVV_NOTAIO e perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, deve ritenersi che anche l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, 11 dicembre 2007 – 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472).
Costituisce, quindi, ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., ha l’obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario misura, diritto da esercitarsi attraverso un “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 1 1/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223).
Nella specie, risulta dagli atti che il decreto del AVV_NOTAIO Udine è stato notificato a NOME in data 27/07/2023 alle ore 09:40; la richiesta di convalida è stata presentata in data 28/07/2023 alle ore 12:05 e il provvedimento di convalida è stato emesso in data 28/07/023 alle ore 13:00, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Quest:ore all’interessato.
Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall’art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.
Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Udine del 25.7.2023, limitatamente all’obbligo di
presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Udine.
Così deciso il 05/03/2024