Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ha pronunciato la seguente
Depositata in Cancelleria
SENTENZA GLYPH
Oggi,
1 9 PR, 2624
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecco il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 19.10.2023 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19.10.2023 il Gip del Tribunale di Padova ha convalidato accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 10.10.2023, ritualmente notificato all’interessato il 16.10.2023 alle ore 19.15, con cui è stato imposto a NOME COGNOME il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territo nazionale ed estero in cui si svolgono a qualsiasi titolo manifestazioni sportive calcistiche ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra di calcio del Como, sia in casa che in trasferta, sia in torneo che amichevoli, secondo le ternpistiche specificamente indicate.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando cinque motivi con i quali lamenta:
la violazione del diritto di difesa non facendosi alcuna menzione della memoria difensiva trasmessa via PEC il 18.10.2023 alle ore 16.15, ovverosia entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO eseguita in data 16.10.2023 alle ore 19.15, con la quale veniva contestata la mancanza di addebiti specifici al sottoposto, facendosi contraddittoriamente riferimento nello stesso Daspo ad un’aggressione e ad una rissa;
la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della durata delle prescrizioni, rilevando come il precedente Daspo emesso nei confronti del sottoposto risalisse a ben tredici anni addietro, il che imponeva al giudice della convalida una valutazione in ordine alla sua pericolosità concreta;
l’omesso controllo di legalità sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura, restando l’ordinanza impugnata del tutto silente in ardine alla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza ad esso sottese;
la mancanza di motivazione in ordine alla prescrizione dell’obbligo di presentazione per le partite amichevoli, stante l’irragionevolezza dell’imposizione per competizioni che il sottoposto non è in condizioni di conoscere preventivamente;
il difetto di motivazione in merito al duplice obbligo di presentazione esteso indifferentemente alle partite giocate in casa e fuori casa
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, afferente alla violazione del contraddittorio cartolare che informa il procedimento di convalida del D.A.SPO, deve ritenersi fondato e conseguentemente ogni altra doglianza assorbita.
Risulta dal fascicolo di ufficio cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta che la difesa ha trasmesso via PEC all’Ufficio del GIP memoria difensiva ai sensi dell’art. 6 L. 401/1989 in data 18.10.2023 con trasmissione alle ore 16.03 ed accettazione da parte dell’ufficio di destinazione alle ore 16.05: l’atto deve perciò ritenersi essere pervenuto all’uffici di destinazione, avuto riguardo alla data di notifica del decreto del AVV_NOTAIO al sottoposto, eseguita il 16.10.2023 alle ore 19.15, entro il termine di 48 ore previsto al fine di consentire al destinatario della misura di prevenzione l’esposizione delle proprie ragioni ed osservazioni, ostative alla convalida richiesta dal Pm.
Dovendosi ritenere ormai pacifica nell’interpretazione giurisprudenziale, avuto riguardo alla natura informale del procedimento di convalida e alla ristrettezza dei termini, stabiliti “ad horas”, entro cui deve concludersi il controllo di legali
provvedimenti che limitano la libertà personale, la ritualità della trasmissione richieste e delle memorie difensive al giudice competente per la convalida tramite Pec, considerato comunque che l’art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018 – dep. 14/03/2019, NOME, Rv. 27518501; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 – dep. 30/04/2019, COGNOME, Rv. 275600), va rilevato che l’ordinanza impugnata, ancorché pronunciata nel rispetto del termine dilatorio previsto ex lege, non ha tenuto in alcun conto la memoria difensiva tempestivamente depositata, avendo al contrario affermato che nessun atto fosse pervenuto prima della sua redazione. La motivazione deve ritenersi perciò viziata, non contenendo alcuna risposta alle pluriarticolate deduzioni difensive concernenti sia la configurabilità della condotta violenta contestata al sottoposto, sia la sua condizione di recidivo, sia l’adeguatezza delle prescrizioni impositive avuto riguardo al parametro della ragionevolezza, e dunque attinenti ai presupposti legittimanti l’adozione dello stesso provvedimento del AVV_NOTAIO.
Consegue a tali rilievi l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Quanto alle modalità del disposto annullamento, se debba essere effettuato con o senza rinvio, opzione quest’ultima patrocinata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ritiene questo Collegio, nel rilevare precedenti pronunce in seno a questa Corte di contenuto difforme su tale punto, che debba disporsi il rinvio al giudice a quo, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite in subiecta materia (Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005 – dep. 03/02/2006, Spinelli, Rv. 232712).
Trattandosi infatti di un vizio di motivazione del provvedimento di convalida che investe tanto la prescrizione della misura di prevenzione, ovverosia la comparizione periodica del sottoposto negli uffici di polizia giudiziaria, quanto l durata, sia pure di natura prettamente amministrativa, del divieto di accesso alle competizioni sportive indicate nel decreto del AVV_NOTAIO, non entra in gioco né la la ritualità della procedura di convalida, comunque tempestivamente adottata rispetto al termine di 48 ore fissato ex lege, nè l’esistenza dei presupposti pe l’esame del merito della misura, evenienze queste in cui è lo stesso provvedimento amministrativo ad aver perso la sua efficacia, onde la convalida non potrebbe comunque più essere validamente rinnovata e per le quali conseguentemente si impone la formula dell’annullamento tout court, ovverosia senza rinvio. In tal caso il provvedimento giurisdizionale risulta invece emesso in presenza dei presupposti legittimanti la sua adozione, ma è il vizio motivazionale ad inficiarne la tenuta ad averne provocato la cassazione ad opera di questa Corte: si è in presenza cioè di un error in judicando, che diversamente da quelli in procedendo appena menzionati, tali da precludere in radice il valido passaggio all’esame del merito da parte del GIP, facendo venir meno la loro stessa rilevazione in toto e ab origine l’espletato controllo giurisdizionale, investe la sua tenuta sul piano logico.
evidente, quindi che, mirando l’intervento di questa Corte a correggere il vizio riscontrato, il procedimento debba essere ricondotto innanzi al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del suo verificarsi, nell’alveo di un fisiologico prosieguo di una procedura ritualmente incardinata: invero come espressamente affermato dalle Sezioni Unite “se il positivo controllo giurisdizionale di merito, che l’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 richiede a pena di decadenza della misura, è intervenuto in maniera proceduralmente valida nel termine prescritto, il conseguente realizzarsi della condizione voluta dalla legge, in ossequio al principio di cui al comma 3 dell’art. 13 della Costituzione, per evitare l’immediata decadenza della misura restrittiva, non può essere eliso dagli interventi caducatori, che, senza rilevare vizi implicanti la formale originaria carenza del controllo stesso, siano diretti solo ad assicurarne la completa e corretta effettuazione”.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione, evidenziata da un precedente arresto di questa stessa Sezione, secondo la quale operando la convalida anche sugli effetti dell’atto provvisorio convalidato e determinando, quindi, i consolidamento di quegli effetti – posto che, a differenza di quanto avviene nel similare procedimento di arresto e di fermo della polizia giudiziaria, non è richiesta, per la prosecuzione della situazione limitativa della libertà personale l’emanazione di un autonomo titolo restrittivo -, solo l’annullamento con rinvio può ritenersi idoneo a paralizzare momentaneamente, ovverosia in attesa della definizione del procedimento rescissorio, l’efficacia del titolo giuridico giustificati della restrizione di libertà (Sez. 3, n. 13655 del 12.2.2020, non mass.).
Ne consegue che per effetto del disposto annullamento, il giudice a quo debba procedere ad una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un valido titolo restrittivo
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo trirt r .= al Tribunale Padova. Sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Padova in data 10.10.2023 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Padova
Così deciso in data 28.3.2024