Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3738 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME nato a Napoli, il 03/01/1996 avverso l’ordinanza del 27/04/2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 aprile 2024, ore 10,20, depositata in pari data e notificata all’odierno ricorrente alle ore 19,25 del 2 maggio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli del 23 aprile 2024, notificato al Cerciello alle ore 10,30 del 25 aprile 2024, in ordine alla prescrizione di “presentarsi presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana nei giorni in cui avranno luogo gli incontri di calcio riguardanti la compagine sportiva “RAGIONE_SOCIALE” relativi ai tornei ufficiali nazionali ed internazionali: Campionato nazionale, Coppa Italia, Supercoppa Italiana Champions League, Europa League, Conference League, che si disputeranno in Italia o all’estero a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento del Questore, per due volte: una al decimo minuto del primo tempo ed una al decimo minuto del secondo tempo -sia per le partite in casa che per quelle in trasferta- nel caso in cui gli incontri in trasferta s svolgano fuori dalla Campania il predetto dovrà presentarsi invece una sola volta nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, con le modalità analiticamente indicate nel predetto provvedimento”.
COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I. 13/12/1989 e s.m.i., e dell’art. 178 lett. c cod.proc.pen, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi, e della conseguente violazione del diritto di difesa. Il provvedimento D.A.spo. è stato notificato il 25 aprile 2024 alle ore 10,30; il pubblico ministero ha richiesto la convalida il 26 aprile 2024 alle ore 15,40 (non il 30 aprile 2024 come per errore indicato in ricorso), il giudice per le indagini
preliminari lo ha convalidato il 27 aprile 2024, alle ore 10,20.
Quindi entro le 48 ore concesse alla difesa. Poco importa che si tratti di solo cinque minuti di differenza anche perché la notifica intervenuta in giornata festiva (il 25 aprile 2024) ha eliso, in fatto, la prima giornata a disposizione del prevenuto e del difensore il quale ultimo non ha potuto accedere alla cancelleria per acquisire gli atti e decidere se predisporre o meno memoria ex art. 6 comma 2, 1.401/89. Il procedimento è cartolare. L’interessato ha tempo massimo di 96 ore per predisporre memorie difensive, tempo corrispondente alla somma delle ore a disposizione del pubblico ministero per chiedere la convalida, e del giudice per le indagini preliminari per decretarla. La Cassazione, con orientamento consolidato, ha ritenuto doveroso concedere all’interessato un tempo non inferiore a 48 ore, rapportato a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento del quale è richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto
a richiedere la convalida, cioè 48 ore, essendo altrimenti vanificato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale, a tutela dell’esercizio del diritto di difesa. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli limitatamente all’obbligo di presentazione, rilevato che non è stato rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell’istante e che non vi sia stato, in concreto, sufficiente tempo di predisporre le difese, in considerazione della natura particolarmente urgente del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel ricorso si censura il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), c.p.p. in reazione al mancato rispetto del termine previsto per l’esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso deve essere accolto.
Si ricorda, infatti, che, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione (si vedano, per tutte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc., dep. 24/05/2021, rv. 281341; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016 Cc., dep. 17/02/2016, rv. 266223), posto che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, la convalida di detto provvedimento non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Nel caso in esame il provvedimento del Questore risulta essere stato notificato al ricorrente alle ore 10.30 del giorno 25 aprile 2024 ed il provvedimento di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari è stato emesso in data 27 aprile 2024, alle ore 10.20.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che non sia stato rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell’istante e che non vi sia stato, in concreto, sufficiente tempo di predisporre le difese, in considerazione della natura particolarmente urgente del provvedimento.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con perdita dell’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 23/04/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024
La Consigliera est.
Il Pres