Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29583 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME
R.G.N. 13323/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 13 marzo 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 13 marzo 2024 (depositata in pari data), il G.I.P. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in data 11/03/2024, notificato in pari data, con cui aveva imposto a NOME COGNOME l’obbligo di comparizione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE al 10° e al 40° minuto di gioco di ogni partita della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, per la durata di anni otto.
Avverso l’ordinanza del AVV_NOTAIO lo COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 co. 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento di convalida non indica neppure l’orario di notifica del DASPO nØ quello di deposito del provvedimento del GIP.
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza Ł la violazione del diritto di difesa, non avendo il GIP motivato in ordine ai contenuti della memoria tempestivamente trasmessa a mezzo EMAIL (anzi, dando atto che NON Ł stata depositata memoria).
2.3. Con il terzo motivo oggetto di doglianza Ł il vizio di motivazione in ordine alla pericolosità del sottoposto. Nel provvedimento non si fa riferimento allo COGNOME, ma ad altro soggetto, tale
‘Monti’. Anche le date non coincidono con i fatti. Del resto, il ricorrente si Ł sempre dichiarato estraneo all’accaduto.
2.4. Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla durata dell’obbligo di presentazione, avendo l’ordinanza acriticamente recepito i contenuti del provvedimento questorile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato quanto ai primi due motivi, con efficacia assorbente sui motivi residui.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, Ł di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poichØ l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, Ł causa di nullità generale.
Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento questorile Ł stato notificato all’interessato l’11 marzo 2024 alle ore 16,10, mentre l’ordinanza del GIP Ł stata depositata in cancelleria il 13 marzo 2024 alle ore 15:21 e notificata il 14 marzo 2024 alle ore 12:00 (ossia dopo le 48 ore).
La memoria difensiva, a sua volta, Ł stata trasmessa a mezzo PEC il 13 marzo 2024 alle ore 15:27:28, ossia sei minuti dopo il deposito della convalida ma prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del DASPO.
Di tale memoria il provvedimento non ha quindi tenuto conto, violando il diritto di difesa del sottoposto.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 11/03/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così Ł deciso, 15/07/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME