Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35846 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del GIP presso il Tribunale di Arezzo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello competente, relativamente alla durata della pena accessoria, e il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con refusione di spese e competenze;
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della stessa città del 13 marzo 2025, con cui era stato prescritto al COGNOME -oltre al disposto divieto per anni dieci di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive come puntualmente indicate- l’obbligo, per la medesima durata, di comparire personalmente presso gli uffici della Questura di Terni con le prescritte modalità:
“Mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro, nei giorni in cui la squadra RAGIONE_SOCIALE disputerà a Terni incontri ufficiali di Campionato Nazionale, di Coppa Italia, di Coppa Internazionale o incontri amichevoli e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio dispute incontri nella provincia di Terni; Mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo di ogni incontro, nei giorni in cui la squadra RAGIONE_SOCIALE disputerà in trasferta incontri ufficiali di Campionato Nazionale, di Coppa Italia e di Coppa Internazionale o incontri amichevoli”.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a tre motivi.
2.1 Col primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma3, I. 401/89 e ss.mm .ii., e dell’art. 178 lett.c) cod,.proc.pen., sotto il pro dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa.
Il procedimento previsto dall’art. 6 I. 401/90 è cartolare, l’interessato ha u termine massimo di 96 ore per produrre memorie difensive, corrispondente alla somma dei termini concessi al Pubblico ministero per richiedere la convalida ed al Giudice per le indagini preliminari per provvedere. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere doveroso concedere all’interessato un termine non inferiore a 48 ore, rapportato a quello eventualmente fissato dal AVV_NOTAIO nel provvedimento di cui è richiesta la convalida, o a quello entro il quale il Pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida.
Nel caso in esame il D.A.Spo. è stato notificato il 18 marzo 2025 alle ore 12.00; il Pubblico ministero ne ha richiesto la convalida il 19 marzo 2025; il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento il 20 marzo 2025, alle ore 9.00, e il provvedimento è stato comunicato al difensore dell’odierno ricorrente lo stesso 20 marzo 2025, alle ore 9.00.
Il mancato rispetto del termine dilatorio è causa di nullità di ordine generale, ex art. 178 lett.c) cod.proc.pen..
2.2. Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione, asseritamente omessa, in merito alla valutazione della memoria difensiva.
La memoria difensiva è stata tempestivamente inviata il 20 marzo 2025, alle ore 9,28, tramite EMAIL, pertanto entro il termine delle 48 ore, in scadenza il 20 marzo 2025, alle ore 12,00.
La difesa formulava le proprie istanze ed eccezioni, con la memoria, in relazione alla condotta contestata, in relazione al possesso della bandiera, in relazione alla durata dell’obbligo di presentazione, in relazione al precedente D.A.Spo., risalente nel tempo.
Il Giudice per le indagini preliminari ha omesso completamente di considerare l’apporto difensivo del prevenuto.
Tanto comporta difetto di motivazione, da cui la richiesta di annullamento del provvedimento.
2.3. Col terzo motivo denuncia illogicità della motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della durata massima della misura emessa.
La difesa aveva evidenziato sia la condotta effettivamente tenuta dall’odierno ricorrente, sia la risalenza nel tempo dell’ultimo precedente ascrittogli.
Assume la difesa che il Giudice aveva sostanzialmente ammesso l’assenza di riscontri fotografici o di filmati attestanti l’effettività della partecipazion ricorrente agli scontri; purtuttavia aveva ritenuto la durata, di dieci anni, dell prescrizione, congrua in ragione della gravità delle contestate condotte a soggetto già raggiunto da due D.A.Spo. emessi dal AVV_NOTAIO Terni.
Segnala .come nel caso di D.COGNOME.Spo. reiterati occorra distinguere, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, tra quelli ‘datati’ (quali quelli ascrivibili ricorrente), indice di una pericolosità relativa, da vagliare liberamente da parte del Giudice nel solco dell’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 44273/04, e quelli ‘recenti’ (ascrivibili al triennio precedente alla condotta concreta in contestazione), indice di una pericolosità assoluta.
La valutazione del Giudice, nel caso di specie, non è stata ficcante come necessario.
2.4. Invoca, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale
termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016, dep. 17/02/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 32824, dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 256379; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Trattasi di quello che comunemente si definisce “contraddittorio cartolare”, che è idoneo a garantire il diritto di difesa attraverso la possibilità per il sottoposto presentare eventuali memorie o deduzioni.
2.Nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato il proprio potere di controllo sul corretto operato dell’Autorità RAGIONE_SOCIALE prima che scadesse il termine a favore del soggetto sottoposto alla misura per depositare documenti a propria discolpa.
Trattasi di nullità di ordine generale, correttamente addotta. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, senza rinvio.
3. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Quetore di Arezzo del 13.3.2025, limittamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare, il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Arezzo. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025
Il Presidente