Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Cascina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Genova in data 8/6/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8. D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullame senza rinvio in relazione ai capi A) e B) per maturata prescrizione e per l’inammissibilità resto
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che, in data 12/7/2021, aveva riconosciuto COGNOME NOME responsabile di più ipotesi di falso ex artt. 497 bis;48,477; 476 in relazione all’art. 482 cod.pen. nonché
ricettazione di nove timbri muniti del sigillo dei Comuni di Pescia e Pisa, condannandolo a pena ritenuta di giustizia.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei rea cui ai capi A) e B) della rubrica. Il difensore eccepisce che la Corte di merito ha omess rilevare l’estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per decorso dei te prescrizione, pur trattandosi di fattispecie consumate secondo contestazione il 10/1/2014 assoggettate al termine massimo di anni sette e mesi sei, cui si aggiungono le sospensioni pari a mesi nove e giorni sette;
2.2 la mancata assunzione di prova decisiva in relazione ai capi D) ed E) della rubric Secondo il difensore è censurabile il diniego opposto dai giudici di merito alla richies perizia sui timbri in giudiziale sequestro nonostante non vi sia certezza circa la riferibil stessi a uffici dei Comuni di Pisa e Cascina e circa l’esatto configurazione del reato presuppo (furto o contraffazione). Aggiunge che la Corte di merito ha disatteso la richiesta dife sulla base di una motivazione illogica in quanto ha riferito la superfluità dell’accertamen reato di cui al capo A) mentre la difesa aveva formulato in primo grado richiesta di perizi relazione ai capi D) ed E);
2.3 la carenza e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della pro con particolare riguardo ai contenuti delle deposizioni testimoniali e ai documenti acquisi difensore sostiene che la Corte di merito ha nella sostanza omesso di prendere in esame le prove contrarie poste a sostegno della tesi alternativa accreditata dal prevenuto e non spiegato le regioni per cui le ha ritenute irrilevanti ovvero non attendibili così vio principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare secondo il ricorrente la se impugnata non ha tenuto adeguatamente conto delle testimonianze da cui emerge che il COGNOME non coabitava con la sorella NOMENOME cui faceva visita sporadicamente, e che gli uf al primo piano di INDIRIZZO dove sono stati rinvenuti i timbri di cui al capo E) non nella disponibilità dell’imputato. Inoltre, i giudici territoriali sono incorsi in illogicit l’esistenza di un collegamento funzionale tra le condotte ascritte ai capi D) ed E) nonosta il diniego del vincolo della continuazione tra i reati. Con riguardo al capo D) il difensore o che i giudici di merito non hanno considerato che il documento era apparso agli operant “evidentemente falso” con conseguente difetto di offensività della condotta e aggiunge che l ricostruzione fatta propria dalla sentenza impugnata si basa sulla testimonianza della te COGNOME senza considerare i rilievi difensivi circa la credibilità della stessa;
2.4 la violazione di legge in relazione al compimento di attività istruttoria in assenz difensore legittimamente impedito. Il ricorrente censura il rigetto dell’eccezione process
relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento dell’udienza del 17/2/2020 sulla ba dell’erroneo presupposto dell’esistenza di un secondo difensore, sebbene l’AVV_NOTAIO avesse rinunziato al mandato fin dal 20/4/2016, ovvero prima del trasferimento del fascicol per competenza al Tribunale di Massa, e in sede di udienza preliminare il Gup avesse ammesso l’imputato al gratuito patrocinio, beneficio incompatibile con la designazione di due difen di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Riveste carattere preliminare ed assorbente l’eccepita nullità dell’ordinanza in d 17/2/2020 di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall’AVV_NOTAIO sul presupposto dell’esistenza di altro difensore di fiducia dell’imputato in persona dell NOME COGNOME. A quella data, alla presenza del difensore d’ufficio designato in sostituz venivano assunte le deposizioni degli operanti e veniva esaminata la teste COGNOME.
1.1 Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura della censura risulta che alla succ udienza del 17 dicembre 2020 l’AVV_NOTAIO formulava eccezione in ordine al denegato rinvio per legittimo impedimento, presente anche l’AVV_NOTAIO al fine di attestare l’interve rinunzia al mandato conferitogli fin dall’aprile 2016, che il giudice rigettava. All’udi 15/2/21 il Tribunale dava atto dell’avvenuta trasmissione della rinunzia formalizzat 18/4/16 dall’AVV_NOTAIO ma riteneva, comunque, che la stessa si riferisse all’origin procedimento per fatti di bancarotta pendente dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti COGNOMECOGNOME non all’odierno processo. La difesa ha obiettato in proposito che la perquisizio eseguita in data 8/6/2015 nei confronti del ricorrente fu disposta nell’ambito del procedime per fatti di bancarotta e, a seguito dei sequestri in quella sede operati, il P.m. eff stralcio per le fattispecie a giudizio con trasmissione, avvenuta nel maggio 2016, degli at P.m. di Massa territorialmente competente, come risulta pacificamente in atti (sent. Tribuna pag. 3).
Questa Corte ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che il principio sec cui, salvo che risulti un’espressa manifestazione di volontà dell’interessato in senso contr la nomina del difensore di fiducia è efficace non solo per il procedimento principale nel q è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenz di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione pure nel caso in cui il pubblico min in fase di indagini, abbia separato i procedimenti, individuando una diversa competenz territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/201 269366 – 01; Sez. 5, n. 1702 del 10/04/1996, Rv. 204838-01). A tanto consegue in via speculare che la rinunzia al mandato formalizzata in relazione al procedimento originario, prima che venga disposta la separazione degli atti relativi a talune delle fattispecie ogget addebito, esplica la propria efficacia abdicativa sia in relazione al procedimento madre che
NOME–
quelli derivati, eventualmente trasmessi ad altra autorità giudiziaria per qualsivoglia mo Infatti una volta che la rinunzia, negozio unilaterale recettizio, sia stato comunicato all e all’autorità giudiziaria procedente, non v’è spazio alcuno per ritenere l’ultra dell’incarico defensionale. Nella specie consta che la rinunzia dell’AVV_NOTAIO, contene espressa menzione dell’avvenuta comunicazione al COGNOME della dismissione del mandato, fu depositata il 19 Aprile 2016 presso il Tribunale di Livorno e il 20 aprile seguente pres Procura della Repubblica della stessa città.
2.1 Pertanto, ritiene la Corte che l’istanza di rinvio dell’AVV_NOTAIO, motivata da di salute documentate da certificato medico, sia stata illegittimamente disattesa, risultando la contemporanea designazione di altro difensore di fiducia da parte del COGNOME, co conseguente violazione dei diritti di difesa dell’imputato, rilevante ai sensi dell’art. c) cod.proc.pen. La nullità della cennata deliberazione travolge gli atti conseguent comprese le determinazioni conclusive dei gradi di merito sicché si impone l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente al capo E) con trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Infatti, i residui addebiti di cui a B) e D) risultano allo stato prescritti per decorso del termine massimo di prescrizione (par anni sette, mesi sei, aumentato delle sospensioni ammontanti a mesi nove e giorni sette) con conseguente obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva ex art. 129, comma 1, cod.proc.pen in assenza di evidenze che impongano il proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A),B) e perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato d cui al capo E) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 19 Marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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