Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ariccia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/12/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dei difensori AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 19 settembre 2018 la Corte di appello di Roma aveva riformato parzialmente la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, in data 5 dicembre 2017, aveva condannato NOME COGNOME alle pene (principale ed accessorie) ritenute di giustizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, riqualificando il fatto in termini di bancarotta documentale semplice, escludendo la circostanza aggravante contestata, con conseguente rideternninazione dell’entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo.
1.1. Avverso la sentenza della Corte territoriale aveva proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscere in suo favore i benefici della sospensione condizionale della pena inflitta e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati.
1.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n.21466/2021 riteneva il ricorso fondato osservando che integrava un difetto assoluto di motivazione della sentenza l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando, come nel caso in esame, nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una verifica in ordine all’applicabilità dei predetti benefici, circostanza evidenziata dalla stessa Corte territoriale in motivazione. Pertanto la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dei doppi benefici di legge, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
1.3. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha concesso a NOME COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre ha escluso di potere riconoscere quello della non menzione alla luce dei precedenti risultanti a suo carico.
Avverso tale sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto
nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la violazione degli artt.178, comma 1, lett. c), 179, 96 cod. proc. pen. e 24 Cost. per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza in sede di rinvio in assenza di entrambi i difensori di fiducia e nonostante la nullità delle notifiche nei confronti di uno di essi. In particolare osserva che la notifica per il giudizio di appello all’AVV_NOTAIO era stata effettuata successivamente al decesso di quest’ultimo e che la Corte di appello – pur a fronte della specifica eccezione della difesa – aveva ritenuto che l’eventuale nullità era stata sanata della ritualità della notifica all’altro difensore AVV_NOTAIO.
2.2. L’imputato, inoltre, deduce che la difesa nei suoi confronti era sempre stata svolta dall’AVV_NOTAIO in via esclusiva, nonostante la mancata formalizzazione della revoca o della rinuncia al mandato da parte del codifensore.
In tal modo, pertanto, secondo l’imputato la Corte di appello avrebbe violato il suo diritto di difesa.
Il procedimento, originariamente incardinato presso la VITA sezione di questa Corte, è stato poi assegnato a questa sezione. I nuovi difensori del ricorrente hanno provveduto al deposito di documentazione e di memoria con la quale hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto ricorre la nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio qualora la relativa notificazione non sia stata effettuata al difensore di fiducia perché deceduto e nel caso – diverso dalla fattispecie in esame – in cui l’imputato non abbia nominato altro difensore (Sez. 5, Sentenza n. 28435 del 21/05/2009, Rv. 244338 – 01).
2.1. Ciò posto, come si evince dallo stesso ricorso e dall’esame degli atti (che questa Corte può svolgere in ragione del vizio lamentato), l’imputato era difeso di fiducia – oltre che dal defunto AVV_NOTAIO – anche dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO (presso il quale aveva anche eletto domicilio), in forza della procura rilasciata ad entrambi il giorno 18 gennaio 2018 per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 5 dicembre 2017.
2.2. Inoltre, il ricorrente non deduce alcun vizio della notifica all’AVV_NOTAIO e non risulta che quest’ultimo abbia rinunciato al mandato e nemmeno che sia stato mai revocato. Ne consegue che la dichiarazione sottoscritta dal citato difensore in data 13 novembre 2023, secondo cui egli non avrebbe mai rappresentato l’odierno ricorrente nel procedimento di appello, viene smentita dalla procura sopra indicata.
2.3. Deve quindi escludersi la lamentata violazione del diritto di difesa, poiché la Corte di appello – alla udienza del 19 dicembre 2022 – stante l’assenza dell’AVV_NOTAIO (benché ritualmente citato) aveva nominato l’AVV_NOTAIO come sostituto ai sensi dell’art.97, comma quarto, cod. proc. pen. Per completezza si osserva che nel corso di tale udienza, al contrario di quanto dedotto con il ricorso, non era stato formalizzato alcun tipo di eccezione da parte della difesa che aveva unicamente insistito per la sospensione condizionale della pena (cfr. verbale di udienza).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.